IMPRESA
COLLETTIVA
SOCIETA'
DI CAPITALI
Le società di capitali rispondono delle obbligazioni
assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, la responsabilità
dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata
e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. Sono
così denominate in quanto il capitale sociale assume
particolare rilevanza rispetto alle qualità personali
dei soci, infatti questi ultimi contribuiscono all'attività
sociale principalmente con il conferimento di capitali. Esse
hanno personalità giuridica e sono soggetti distinti
dai soci, per cui i diritti e gli obblighi che scaturiscono
dall'esercizio dell'attività sono riconducibili alla
società stessa e non ai singoli soci. Entro trenta giorni
dalla stipulazione dell'atto costitutivo, redatto da un notaio,
deve essere prodotta istanza di iscrizione della società
al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso. L'iscrizione
ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo momento la
società acquista personalità giuridica. Nel caso
di omessa iscrizione la società è inesistente
e chiunque abbia assunto obbligazioni in nome della società
ne risponde solidalmente e illimitatamente. Sono società
di capitali: le società per azioni, le società
in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata.
Società
per azioni
Le società per azioni esercitano un'attività di
impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci mediante
quote di partecipazione, aventi lo stesso valore, denominate
azioni. Il capitale non può essere inferiore a centomila
euro.
Per la costituzione regolare di una società per azioni
occorrono la stipulazione per atto pubblico (da parte di un
notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Società
in accomandita per azioni
Le società in accomandita per azioni hanno caratteristiche
delle società in accomandita semplice e delle società
per azioni. Infatti pur avendo il patrimonio sociale costituito
da azioni, possiedono due categorie di soci: gli accomandatari,
che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente
responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, e
gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni
sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione
della società.
Società
a responsabilità limitata
Qualora le quote sociali non siano rappresentate da azioni,
la società di capitali è denominata società
a responsabilità limitata. Essa viene preferita alla
società per azioni per lo svolgimento di attività
di impresa di media dimensione. Per la costituzione occorre
un capitale minimo di diecimila euro.
L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto
all'iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni
dalla sua stipulazione.
Qualche
sito utile per la creazione d'impresa:
www.camcom.it
www.minindustria.it
www.opportunitalia.it
www.osservatoriodonna.igol.it
www.ilsole24ore.it
www.infoimprese.it