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IMPRESA COLLETTIVA

SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. Sono così denominate in quanto il capitale sociale assume particolare rilevanza rispetto alle qualità personali dei soci, infatti questi ultimi contribuiscono all'attività sociale principalmente con il conferimento di capitali. Esse hanno personalità giuridica e sono soggetti distinti dai soci, per cui i diritti e gli obblighi che scaturiscono dall'esercizio dell'attività sono riconducibili alla società stessa e non ai singoli soci. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, redatto da un notaio, deve essere prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso. L'iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo momento la società acquista personalità giuridica. Nel caso di omessa iscrizione la società è inesistente e chiunque abbia assunto obbligazioni in nome della società ne risponde solidalmente e illimitatamente. Sono società di capitali: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata.

Società per azioni
Le società per azioni esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci mediante quote di partecipazione, aventi lo stesso valore, denominate azioni. Il capitale non può essere inferiore a centomila euro.
Per la costituzione regolare di una società per azioni occorrono la stipulazione per atto pubblico (da parte di un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Società in accomandita per azioni
Le società in accomandita per azioni hanno caratteristiche delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. Infatti pur avendo il patrimonio sociale costituito da azioni, possiedono due categorie di soci: gli accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.

Società a responsabilità limitata
Qualora le quote sociali non siano rappresentate da azioni, la società di capitali è denominata società a responsabilità limitata. Essa viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione. Per la costituzione occorre un capitale minimo di diecimila euro.
L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua stipulazione.

Qualche sito utile per la creazione d'impresa:
www.camcom.it
www.minindustria.it
www.opportunitalia.it
www.osservatoriodonna.igol.it
www.ilsole24ore.it
www.infoimprese.it