A
chi si rivolge
Destinatari delle agevolazioni per le microimprese sono
le società in nome collettivo, semplici e
in accomandita semplice (sono pertanto ESCLUSE
le ditte individuali, le società di capitali,
le cooperative, le società di fatto e le
società aventi un unico socio) in
cui almeno la metà numerica dei soci,
che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione,
sia in possesso dei seguenti requisiti:
• maggiore età alla data
di presentazione della domanda
• non occupazione nei sei mesi
precedenti la presentazione della domanda
Si considerano occupati:
o i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato,
anche part-time)
o i titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa
o i liberi professionisti
o i titolari di partita IVA
o gli artigiani, gli imprenditori, i familiari e i coadiutori
di imprenditori
• residenza alla data del 1°
gennaio 2000 nei territori di applicazione
della normativa (il solo requisito della residenza
è relativo all'intero
territorio di quei comuni che anche solo
in parte ricadono nelle aree agevolabili).
Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale,
amministrativa e operativa delle iniziative.
• produzione di beni
• fornitura di servizi.
Sono ESCLUSE le iniziative che si riferiscono
a:
• produzione, trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli
• trasporti (di merci conto terzi
e di persone in numero superiore a 9)
• servizi socio-assistenziali e formazione,
se perseguono scopi pubblici ovvero se
vengono erogati in sostituzione dello
Stato o di Enti Pubblici su espresso incarico di questi
• commercio.
Gli investimenti complessivi non possono superare i 129.000
euro.
Le
agevolazioni finanziarie
Nella delibera CIPE del 9 maggio 2003,
n. 16 - pubblicata sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio
2003 - sono stati richiamati i principi di cui all’art.
72, comma 2 della legge 289 anche in merito alle gestione
delle misure agevolative di cui al Titolo II del D.Lgs.
185/00; pertanto le agevolazioni concedibili
per la misura Microimpresa comunque entro il limite de minimis
- sono le seguenti:
• contributo a fondo perduto e
mutuo agevolato (restituibile in sette
anni con le modalità di cui all’art. 7 del
DM 295 del 28 maggio 2001) a completa copertura dell’investimento
presentato;
• contributo a fondo perduto sulle
spese di gestione per il 1° anno.
Attenzione
Il mix delle agevolazioni potrà, comunque, essere determinato
in base alle specificità di ciascun progetto, e sempre
nel rispetto dei criteri dell’art. 72 della Legge finanziaria
2003 e della regola del “de minimis”.
Assistenza
tecnica
Nella fase di avvio dell'iniziativa è previsto un
servizio gratuito di assistenza tecnica
per un periodo massimo di un anno.