L'istituto
della fornitura di lavoro temporaneo, più conosciuto
come lavoro interinale, istituito dalla legge 24
giugno 1997, n. 196, è improntato alla
massima flessibilità, consentendo l'ingresso
nel mondo lavorativo del lavoratore anche per brevi
periodi.
Questa forma di lavoro è svolta da un dipendente
assunto dalla impresa denominata fornitrice, che è
l'impresa autorizzata allo svolgimento del lavoro interinale,
che esplica la propria attività lavorativa effettivamente
presso un'altra impresa: la utilizzatrice.
Per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice, il lavoratore temporaneo svolge la propria
attività nell'interesse nonché sotto la
direzione ed il controllo dell'impresa medesima, pur
essendo assunto e retribuito da quella fornitrice. L'assunzione
della impresa fornitrice può essere sia a tempo
determinato che indeterminato.
In altri termini l'impresa fornitrice può assumere
il dipendente per un periodo limitato a quello in cui
invia il lavoratore in "missione" presso l'utilizzatrice
o può assumere il dipendente a tempo indeterminato
ed inviarlo in "missione" per periodi limitati
presso l'utilizzatrice. La seconda forma -tempo indeterminato-
è meno frequente nella pratica.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto
a tempo indeterminato, per i periodi nei quali non viene
utilizzato presso un'impresa utilizzatrice, resta a
disposizione dell'impresa fornitrice ed avrà
diritto ad un'indennità mensile di disponibilità.
La durata massima di una missione presso un'impresa
utilizzatrice è di due anni, eventuali proroghe
comprese, d'altra parte è consentito alla impresa
utilizzatrice di assumere a tempo indeterminato il lavoratore
e a proposito occorre precisare che l'impresa fornitrice
non può opporsi a tale assunzione.
La normativa di riferimento è contenuta nella
citata legge 24 giugno 1997, n. 196.
La regolamentazione di attuazione è rinvenibile
in due distinti DPR, il n. 381 ed il n. 382 del 3.9.1997.
Il contratto collettivo nazionale del 28 maggio 1998,
ha ulteriormente precisato, le modalità relative
a tale istituto.
Ulteriore disciplina di dettaglio è rinvenibile
nei singoli contratti collettivi di categoria (es.,
chimico, terziario, metalmeccanico, pubbliche amministrazioni
nelle quali è stato introdotto a fine 2000, ecc).
L'art. 4 della legge 196, riconosce al prestatore di
lavoro temporaneo il diritto ad un trattamento retributivo
non inferiore a quello corrisposto ai dipendenti di
pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Le società di fornitura di lavoro temporaneo
possono svolgere tale attività soltanto previa
autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Tutti coloro che sono in cerca di una occupazione ed
intendono avvicinarsi a tale particolare forma di lavoro
possono inviare alle società di fornitura un
curriculum oppure prendere contatti con le stesse per
un colloquio o quanto altro, a tal proposito sul sito
del Ministero è possibile rinvenire l'elenco
e l'ubicazione delle società di fornitura autorizzate.
Chiunque si rivolge alle imprese di fornitura non è
tenuto a corrispondere alcun compenso economico essendo
ciò vietato dalla legge.
A
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