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COSA

IMPRESA COLLETTIVA

Quando due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, l'imprenditore non è una persona fisica, ma una società. L'impresa non è individuale ma collettiva. L'accordo deve risultare dall'atto costitutivo. La nascita delle imprese collettive - fatta eccezione per le società di capitali - si ha con la stipulazione dell'atto costitutivo. L'inizio dell'attività generalmente segue la nascita, ossia la stipulazione dell'atto costitutivo. La richiesta d'iscrizione al Registro delle imprese deve essere inoltrata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dalla costituzione della società.

Attività esercitata
Le società sono caratterizzate dal conferimento iniziale di beni e servizi da parte dei singoli soci, dall'esercizio comune dell'attività; dall'obiettivo comune del conseguimento e divisione di un utile. Nell'atto costitutivo deve essere indicato l'oggetto sociale che rappresenta l'attività che si intende esercitare.
Con il conferimento iniziale di beni e servizi e con l'esercizio in comune dell'attività economica i soci acquisiscono il diritto di partecipare, pro quota, ai risultati dell'attività sociale. Le società si distinguono in commerciali e non commerciali. Le prime sono quelle che esercitano: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione di beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie.
Le società non commerciali sono quelle che esercitano attività diverse da quelle sopra elencate, come ad esempio attività agricole o professionali. Queste sono costituite sotto forma di società semplici.

Grado di responsabilità dei soci
In riferimento al diverso grado di responsabilità dei soci le società si distinguono in società di persone, società di capitali e società cooperative.