COSA
IMPRESA COLLETTIVA
Quando
due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività
economica allo scopo di dividerne gli utili, l'imprenditore
non è una persona fisica, ma una società. L'impresa
non è individuale ma collettiva. L'accordo deve risultare
dall'atto costitutivo. La nascita delle imprese collettive -
fatta eccezione per le società di capitali - si ha con
la stipulazione dell'atto costitutivo. L'inizio dell'attività
generalmente segue la nascita, ossia la stipulazione dell'atto
costitutivo. La richiesta d'iscrizione al Registro delle imprese
deve essere inoltrata alla Camera di Commercio entro trenta
giorni dalla costituzione della società.
Attività
esercitata
Le
società sono caratterizzate dal conferimento iniziale
di beni e servizi da parte dei singoli soci, dall'esercizio
comune dell'attività; dall'obiettivo comune del conseguimento
e divisione di un utile. Nell'atto costitutivo deve essere indicato
l'oggetto sociale che rappresenta l'attività che si intende
esercitare.
Con il conferimento iniziale di beni e servizi e con l'esercizio
in comune dell'attività economica i soci acquisiscono
il diritto di partecipare, pro quota, ai risultati dell'attività
sociale. Le società si distinguono in commerciali e non
commerciali. Le prime sono quelle che esercitano: un'attività
industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività
intermediaria nella circolazione di beni; un'attività
di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività
bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie.
Le società non commerciali sono quelle che esercitano
attività diverse da quelle sopra elencate, come ad esempio
attività agricole o professionali. Queste sono costituite
sotto forma di società semplici.
Grado
di responsabilità dei soci
In
riferimento al diverso grado di responsabilità dei soci
le società si distinguono in società di persone,
società di capitali e società cooperative.