A
chi si rivolge
Le iniziative da avviare in qualità di franchisee
(affiliati) possono essere proposte sia da singoli (sotto
forma di ditta individuale) sia in gruppo (costituendosi
nelle varie tipologie di società, ad esclusione delle
cooperative e delle società di fatto).
È possibile presentare domanda di affiliazione solo
con i franchisor convenzionati con Sviluppo Italia. Le
ditte individuali possono essere costituite anche
successivamente alla presentazione della domanda di ammissione
alle agevolazioni, mentre le società devono necessariamente
costituirsi prima della presentazione della domanda.
I requisiti soggettivi richiesti ai proponenti
l'iniziativa in franchising (il titolare nel caso di ditte
individuali, almeno la metà numerica dei soci, che
detenga almeno la metà delle quote di partecipazione,
nel caso di società) sono i seguenti:
• maggiore età alla data
di presentazione della domanda
• non occupazione nei sei mesi
precedenti la presentazione della domanda.
Si considerano occupati:
o i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato,
anche part-time)
o i titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa
o i liberi professionisti
o i titolari di partita IVA
o gli artigiani
• residenza alla data del 1° gennaio 2000 nei
territori di applicazione della normativa (il solo requisito
della residenza è relativo all'intero territorio
di quei comuni che anche solo in parte ricadono nelle
aree agevolabili).
Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale,
amministrativa e operativa delle iniziative.
Cosa si può fare
Sono agevolabili le attività di:
• commercializzazione di beni
• commercializzazione di servizi.
Sono escluse le iniziative che si riferiscono a:
• trasporti (di merci conto terzi
e di persone in numero superiore a 9)
• produzione, trasformazione, commercializzazione
e distribuzione di prodotti agricoli; in particolare
sono escluse attività di presentazione e/o trasporto
di prodotti agricoli al mercato (imballaggio, stoccaggio,
movimentazione) e attività connesse all'esportazione
• servizi socio-assistenziali e formazione,
se perseguono scopi pubblici ovvero se
vengono erogati in sostituzione dello Stato
o di Enti Pubblici su espresso incarico di questi.
Le
agevolazioni finanziarie
Ai sensi della delibera CIPE del 9 maggio 2003,
n. 16 - pubblicata sulla G.U. n. 156 dell’8
luglio 2003 - sono stati richiamati i principi di cui all’art.
72, comma 2 della legge 289 anche in merito alle gestione
delle misure agevolative di cui al Titolo II del D.Lgs.
185/00; pertanto le agevolazioni concedibili per
la misura Franchising – comunque entro
il limite de minimis - sono le seguenti:
• in un contributo a fondo perduto e mutuo
agevolato (restituibile in un minimo di 5 anni
e in un massimo di dieci anni con le modalità di
cui all’art. 7 del DM 295 del 28 maggio 2001);
• in un contributo a fondo perduto sulle
spese di gestione (con le modalità previste
all’art. 29 del D.M. 295 del 28 maggio 2001 e sue
successive modifiche)
Attenzione:
Il mix delle agevolazioni potrà, comunque, essere determinato
in base alle specificità di ciascun progetto, e sempre
nel rispetto dei criteri dell’art. 72 della Legge finanziaria
2003 e della regola del “de minimis”.