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SVILUPPO ITALIA

FRANCHISING

A chi si rivolge
Le iniziative da avviare in qualità di franchisee (affiliati) possono essere proposte sia da singoli (sotto forma di ditta individuale) sia in gruppo (costituendosi nelle varie tipologie di società, ad esclusione delle cooperative e delle società di fatto).

È possibile presentare domanda di affiliazione solo con i franchisor convenzionati con Sviluppo Italia. Le ditte individuali possono essere costituite anche successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, mentre le società devono necessariamente costituirsi prima della presentazione della domanda.

I requisiti soggettivi richiesti ai proponenti l'iniziativa in franchising (il titolare nel caso di ditte individuali, almeno la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, nel caso di società) sono i seguenti:

maggiore età alla data di presentazione della domanda
non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
Si considerano occupati:

o i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time)
o i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
o i liberi professionisti
o i titolari di partita IVA
o gli artigiani

• residenza alla data del 1° gennaio 2000 nei territori di applicazione della normativa (il solo requisito della residenza è relativo all'intero territorio di quei comuni che anche solo in parte ricadono nelle aree agevolabili).
Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa e operativa delle iniziative.

Cosa si può fare
Sono agevolabili le attività di:

• commercializzazione di beni
• commercializzazione di servizi.
Sono escluse le iniziative che si riferiscono a:
trasporti (di merci conto terzi e di persone in numero superiore a 9)
produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli; in particolare sono escluse attività di presentazione e/o trasporto di prodotti agricoli al mercato (imballaggio, stoccaggio, movimentazione) e attività connesse all'esportazione
servizi socio-assistenziali e formazione, se perseguono scopi pubblici ovvero se vengono erogati in sostituzione dello Stato o di Enti Pubblici su espresso incarico di questi.

Le agevolazioni finanziarie
Ai sensi della delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 - pubblicata sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio 2003 - sono stati richiamati i principi di cui all’art. 72, comma 2 della legge 289 anche in merito alle gestione delle misure agevolative di cui al Titolo II del D.Lgs. 185/00; pertanto le agevolazioni concedibili per la misura Franchising – comunque entro il limite de minimis - sono le seguenti:

• in un contributo a fondo perduto e mutuo agevolato (restituibile in un minimo di 5 anni e in un massimo di dieci anni con le modalità di cui all’art. 7 del DM 295 del 28 maggio 2001);
• in un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione (con le modalità previste all’art. 29 del D.M. 295 del 28 maggio 2001 e sue successive modifiche)

Attenzione:
Il mix delle agevolazioni potrà, comunque, essere determinato in base alle specificità di ciascun progetto, e sempre nel rispetto dei criteri dell’art. 72 della Legge finanziaria 2003 e della regola del “de minimis”.

Assistenza tecnica
Nella fase di avvio dell'iniziativa è previsto un servizio gratuito di assistenza tecnica per un periodo massimo di un anno.

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a chi rivolgersi