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COLLOCAMENTO

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

I contratti e i diritti assicurati

Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo indeterminato Il rapporto di lavoro è di regola a tempo indeterminato. Questo tipo di contratto dà diritto alla tutela più ampia. Al momento della stipula del contratto, lavoratore e datore possono stabilire un periodo di prova che va però fissato per iscritto. Se non è comprovato, il periodo di prova è nullo e il lavoratore è assunto fin da subito a tempo indeterminato. Durante questo periodo entrambi sono liberi di interrompere il rapporto in corso. Durante la prova il lavoratore ha diritto ad essere pagato secondo il contratto di categoria e al momento dell'interruzione deve essergli corrisposto il Trattamento di fine rapporto (liquidazione), le ferie e la tredicesima in quota parte. La durata massima della prova è di 6 mesi. Una volta assunti si riceve una qualifica cui corrisponde una retribuzione proporzionata. Il lavoratore, nella stessa azienda, non può mai guadagnare meno o assumere una qualifica inferiore di quella d'ingresso, a meno che questo non avvenga a tutela della sua salute se non è più idoneo fisicamente alle mansioni che gli vengono affidate e non è possibile individuare in azienda un'altra mansione più adatta a lui. Allora si può concertare, con l'aiuto dei sindacati, un cambio delle mansioni per conservare il posto di lavoro.

Contratto a tempo determinato
In alcuni casi previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva (es. lavori stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, ecc.) il rapporto può essere a termine. Il termine però deve essere messo per iscritto. Il contratto può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo. Se il contratto non è scritto, se il rapporto continua oltre 20 giorni dopo la scadenza (30 se il contratto è superiore a sei mesi) o se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza (20 giorni per quelli oltre i sei mesi) si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi diritti economici e previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato. Ha anche gli stessi doveri e quindi può essere licenziato, prima della scadenza, solo per giusta causa.

Apprendistato
L' apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l'azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell'imprenditore, l'apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all'azienda.

Questo tipo di contratto è di particolare interesse per il giovane che può svolgere un'esperienza lavorativa e nel contempo essere formato e per l'azienda che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti per legge.

Beneficiari:
Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all'attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.

Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano.

Aziende abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l'agricoltura. L'art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.

Salari e contributi:
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.

Formazione sul luogo di lavoro:
Affidata all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.

Formazione esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione esterna con quella interna all'azienda. Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a quest'obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all'orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza (D.M. n.120 del 16 maggio 2001).

Per saperne di pił: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Contratto part-time
L'assunto può lavorare, a tempo determinato o indeterminato, tutti i giorni ad orario ridotto, o alcuni giorni della settimana. È una  nuova normativa ha reso possibili anche il lavoro straordinario ed il lavoro a chiamata, cioè con variazioni della distribuzione dell’orario, purchè vi sia la volontà espressa del lavoratore ad aderire a tale forma di part-time, e purchè vi sia un congruo preavviso. In caso di nuove assunzioni a tempo pieno è riconosciuto un diritto di precedenza ai lavoratori a tempo parziale.

Lavoro interinale
Introdotto in Italia nel 1997, rientra nella categoria dei lavori atipici essendo basato su un rapporto di natura temporanea, che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l’agenzia di lavoro temporaneo e l’impresa che ha bisogno di personale. I lavoratori vengono assunti a tempo determinato o indeterminato da imprese autorizzate dal ministero del Lavoro (fornitrici) che a loro volta li avviano ad altre aziende (utilizzatrici) che hanno bisogno di personale per periodi di tempo determinati. Il lavoratore è assunto e retribuito dall’agenzia di lavoro temporaneo,  l’azienda utilizzatrice paga all’agenzia l’ammontare della retribuzione del lavoratore, più una percentuale per il servizio di fornitura della manodopera. Il trattamento retributivo e previdenziale è pari a quello dei lavoratori in organico delle ditte utilizzatrici. Esiste uno specifico contratto collettivo a tutela di questi lavoratori. Le aziende debbono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e non debbono richiedere alcun compenso ai lavoratori che vi si rivolgono. Si consiglia di sottoporre la propria candidatura a più agenzie interinali per aumentare la probabilità di essere chiamati.

Per saperne di pił: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dove è anche possibile scaricare l’elenco completo delle società interinali.

Queste solo alcune delle maggiori agenzie fornitrici di lavoro temporaneo:

Elenco degli sportelli operanti in Campania

Telelavoro
A volte alle aziende e ai lavoratori (ad esempio nel caso di gravissimi impedimenti motori) conviene che l'attività di lavoro si svolga a casa, o in sedi decentrate. Se il dipendente sceglie di telelavorare, può svolgere il suo incarico collegandosi all'azienda tramite computer o terminale. La retribuzione potrebbe anche non essere calcolata in base alle ore di lavoro, ma per i prodotti realizzati, secondo un calcolo proporzionale al lavoro e alla busta paga dei dipendenti.
Ci sono alcuni accordi volontari tra, ad esempio, le aziende legate alla Confcommercio e i sindacati, dove sono previsti la volontarietà del telelavoro, la possibile reversibilità dalla condizione di telelavoro al lavoro nell'ambito dell'azienda, uguali progressioni di carriera, misure di protezione della salute ed altre garanzie.

Collaborazione coordinata e continuativa
E’ una collaborazione che si svolge sotto il controllo di un datore di lavoro, che però non assume. Il lavoratore non ha tutele rispetto alla sicurezza sul lavoro, alle ferie, alla tredicesima, ai diritti sindacali, se non vengono previste dalla lettera d'incarico all'inizio del rapporto di lavoro. Con il versamento del 13% della retribuzione alla Gestione separata Inps, un fondo pensionistico obbligatorio per i lavoratori autonomi, un giorno il lavoratore avrà diritto a una pensione minima. L'iscrizione andrà effettuata compilando l'apposito modulo presso gli uffici Inps contestualmente
all'inizio dell'incarico.
L'importanza della stesura della lettera d'incarico, alla quale per i lavoratori atipici è legato il riconoscimento di molti diritti fondamentali, suggerisce di ricorrere all'aiuto dei sindacati per la definizione di tutti i suoi aspetti.

 

Misure di inserimento al lavoro

Piani di inserimento professionale
Grazie a convenzioni tra imprese e ministero del Lavoro, se il lavoratore ha tra 19 e 32 anni e vive al Sud o in zone di declino industriale, per  alcuni mesi potrà fare una esperienza in azienda, part-time o full-time percependo 7.500 lire all'ora, metà coperte dallo Stato e metà dall'azienda. Non c'è un vero rapporto di lavoro e questo periodo, anche se retribuito, non conta ai fini pensionistici. Il piano può prevedere trasferimenti in altre aree, per i quali il lavoratore riceverà un'indennità di trasferta di un milione al mese, 800mila lire a carico dello Stato e 200mila dell'azienda.

Tirocini formativi e di orientamento
Si tratta di stages non retribuiti in azienda per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Possono essere promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro (istituzioni scolastiche, uffici del lavoro, ecc). Sono realizzati nell’ambito di progetti di orientamento o di formazione e devono prevedere la presenza di un tutor. Sono regolati da convenzioni tra soggetti promotori e datori di lavoro. Non possono superare i 12 mesi di durata. Possono essere coinvolti studenti e disoccupati, purchè abbiano assolto l’obbligo scolastico.

Alcuni Enti Locali hanno promosso strumenti variamente denominati (borse lavoro, tirocini con finalità di integrazione lavorativa, ecc.). Si tratta di strumenti di tipo socio assistenziale e non di politica del lavoro, che quindi debbono avere delle caratteristiche che non li assimilino ad un rapporto di lavoro (inserimento nell’organizzazione aziendale, prestazioni destinate a finalità produttive, vincoli d’orario, regime disciplinare, ecc.). Servono pertanto a favorire un più complessivo inserimento sociale.

 

I Contratti collettivi di lavoro

Il lavoro dipendente è disciplinato secondo le categorie dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi tra sindacati e associazioni degli imprenditori che regolano l'inquadramento, l'orario di lavoro, la retribuzione, la malattia. È importante conoscere qual è il contratto collettivo in cui il lavoratore viene inquadrato, per conoscere i diritti e doveri, e lo si può sapere rivolgendosi alle Organizzazioni sindacali. Presso gli Informagiovani in genere sono disponibili numerose informazioni al riguardo.