COLLOCAMENTO
TIPOLOGIE
DI CONTRATTO
I
contratti e i diritti assicurati
Contratto
a tempo indeterminato
Contratto a tempo indeterminato Il rapporto di lavoro è
di regola a tempo indeterminato. Questo tipo di contratto
dà diritto alla tutela più ampia. Al momento
della stipula del contratto, lavoratore e datore possono stabilire
un periodo di prova che va però fissato per iscritto.
Se non è comprovato, il periodo di prova è nullo
e il lavoratore è assunto fin da subito a tempo indeterminato.
Durante questo periodo entrambi sono liberi di interrompere
il rapporto in corso. Durante la prova il lavoratore ha diritto
ad essere pagato secondo il contratto di categoria e al momento
dell'interruzione deve essergli corrisposto il Trattamento
di fine rapporto (liquidazione), le ferie e la tredicesima
in quota parte. La durata massima della prova è di
6 mesi. Una volta assunti si riceve una qualifica cui corrisponde
una retribuzione proporzionata. Il lavoratore, nella stessa
azienda, non può mai guadagnare meno o assumere una
qualifica inferiore di quella d'ingresso, a meno che questo
non avvenga a tutela della sua salute se non è più
idoneo fisicamente alle mansioni che gli vengono affidate
e non è possibile individuare in azienda un'altra mansione
più adatta a lui. Allora si può concertare,
con l'aiuto dei sindacati, un cambio delle mansioni per conservare
il posto di lavoro.
Contratto
a tempo determinato
In alcuni casi previsti dalla legislazione e dalla contrattazione
collettiva (es. lavori stagionali, sostituzione di lavoratori
assenti, ecc.) il rapporto può essere a termine. Il
termine però deve essere messo per iscritto. Il contratto
può essere prorogato una sola volta per un periodo
non superiore al primo. Se il contratto non è scritto,
se il rapporto continua oltre 20 giorni dopo la scadenza (30
se il contratto è superiore a sei mesi) o se il lavoratore
viene riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza (20
giorni per quelli oltre i sei mesi) si trasforma automaticamente
in un contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore a tempo
determinato ha gli stessi diritti economici e previdenziali
dei lavoratori a tempo indeterminato. Ha anche gli stessi
doveri e quindi può essere licenziato, prima della
scadenza, solo per giusta causa.
Apprendistato
L' apprendistato è un contratto di lavoro
a causa mista ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto
di lavoro vero e proprio, l'azienda si impegni a fornire al
giovane apprendista la formazione necessaria per diventare
un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita
sul luogo di lavoro a cura dell'imprenditore, l'apprendista
deve frequentare corsi di formazione esterni all'azienda.
Questo tipo di contratto è di particolare interesse
per il giovane che può svolgere un'esperienza lavorativa
e nel contempo essere formato e per l'azienda che può
beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali,
con la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi
stabiliti per legge.
Beneficiari:
Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei
rispetto all'attività da svolgere. Il limite massimo
di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli
Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà
strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti
a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti
di età sono innalzabili di due anni per i portatori
di handicap su tutto il territorio nazionale.
Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore
artigiano.
Aziende
abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l'agricoltura. L'art.16
della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento
delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100%
degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore
di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva
partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.
Salari e contributi:
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale,
crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato
di eguale livello.
Formazione sul luogo di lavoro:
Affidata all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle
piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.
Formazione esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va
svolta durante l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda
individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere
certificata. L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutore
che coordini la formazione esterna con quella interna all'azienda.
Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo formativo i minorenni
possono scegliere di adempiere a quest'obbligo facendosi assumere
come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è
di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo
utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle
120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere
dedicate all'orientamento professionale ed alla conoscenza
dei diritti di cittadinanza (D.M. n.120 del 16 maggio 2001).
Per
saperne di pił: Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Contratto
part-time
L'assunto può lavorare, a tempo determinato o indeterminato,
tutti i giorni ad orario ridotto, o alcuni giorni della settimana.
È una nuova normativa ha reso possibili anche
il lavoro straordinario ed il lavoro a chiamata, cioè
con variazioni della distribuzione dell’orario, purchè
vi sia la volontà espressa del lavoratore ad aderire
a tale forma di part-time, e purchè vi sia un congruo
preavviso. In caso di nuove assunzioni a tempo pieno è
riconosciuto un diritto di precedenza ai lavoratori a tempo
parziale.
Lavoro
interinale
Introdotto in Italia nel 1997, rientra nella categoria dei lavori
atipici essendo basato su un rapporto di natura temporanea,
che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l’agenzia
di lavoro temporaneo e l’impresa che ha bisogno di personale.
I lavoratori vengono assunti a tempo determinato o indeterminato
da imprese autorizzate dal ministero del Lavoro (fornitrici)
che a loro volta li avviano ad altre aziende (utilizzatrici)
che hanno bisogno di personale per periodi di tempo determinati.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall’agenzia
di lavoro temporaneo, l’azienda utilizzatrice paga
all’agenzia l’ammontare della retribuzione del lavoratore,
più una percentuale per il servizio di fornitura della
manodopera. Il trattamento retributivo e previdenziale è
pari a quello dei lavoratori in organico delle ditte utilizzatrici.
Esiste uno specifico contratto collettivo a tutela di questi
lavoratori. Le aziende debbono essere autorizzate dal Ministero
del Lavoro e non debbono richiedere alcun compenso ai lavoratori
che vi si rivolgono. Si consiglia di sottoporre la propria candidatura
a più agenzie interinali per aumentare la probabilità
di essere chiamati.
Per
saperne di pił: Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dove è anche possibile scaricare l’elenco completo
delle società interinali.
Queste solo alcune delle maggiori agenzie fornitrici di lavoro
temporaneo:
Elenco
degli sportelli operanti in Campania
Telelavoro
A volte alle aziende e ai lavoratori (ad esempio
nel caso di gravissimi impedimenti motori) conviene che l'attività
di lavoro si svolga a casa, o in sedi decentrate. Se il dipendente
sceglie di telelavorare, può svolgere il suo incarico
collegandosi all'azienda tramite computer o terminale. La retribuzione
potrebbe anche non essere calcolata in base alle ore di lavoro,
ma per i prodotti realizzati, secondo un calcolo proporzionale
al lavoro e alla busta paga dei dipendenti.
Ci sono alcuni accordi volontari tra, ad esempio, le aziende
legate alla Confcommercio e i sindacati, dove sono previsti
la volontarietà del telelavoro, la possibile reversibilità
dalla condizione di telelavoro al lavoro nell'ambito dell'azienda,
uguali progressioni di carriera, misure di protezione della
salute ed altre garanzie.
Collaborazione coordinata e continuativa
E’ una collaborazione che si svolge sotto
il controllo di un datore di lavoro, che però non assume.
Il lavoratore non ha tutele rispetto alla sicurezza sul lavoro,
alle ferie, alla tredicesima, ai diritti sindacali, se non vengono
previste dalla lettera d'incarico all'inizio del rapporto di
lavoro. Con il versamento del 13% della retribuzione alla Gestione
separata Inps, un fondo pensionistico obbligatorio per i lavoratori
autonomi, un giorno il lavoratore avrà diritto a una
pensione minima. L'iscrizione andrà effettuata compilando
l'apposito modulo presso gli uffici Inps contestualmente
all'inizio dell'incarico.
L'importanza della stesura della lettera d'incarico, alla quale
per i lavoratori atipici è legato il riconoscimento di
molti diritti fondamentali, suggerisce di ricorrere all'aiuto
dei sindacati per la definizione di tutti i suoi aspetti.
Misure
di inserimento al lavoro
Piani
di inserimento professionale
Grazie
a convenzioni tra imprese e ministero del Lavoro, se il lavoratore
ha tra 19 e 32 anni e vive al Sud o in zone di declino industriale,
per alcuni mesi potrà fare una esperienza in azienda,
part-time o full-time percependo 7.500 lire all'ora, metà
coperte dallo Stato e metà dall'azienda. Non c'è
un vero rapporto di lavoro e questo periodo, anche se retribuito,
non conta ai fini pensionistici. Il piano può prevedere
trasferimenti in altre aree, per i quali il lavoratore riceverà
un'indennità di trasferta di un milione al mese, 800mila
lire a carico dello Stato e 200mila dell'azienda.
Tirocini
formativi e di orientamento
Si tratta di stages non retribuiti in azienda per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o per favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Possono essere promossi da
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro (istituzioni
scolastiche, uffici del lavoro, ecc). Sono realizzati nell’ambito
di progetti di orientamento o di formazione e devono prevedere
la presenza di un tutor. Sono regolati da convenzioni tra soggetti
promotori e datori di lavoro. Non possono superare i 12 mesi
di durata. Possono essere coinvolti studenti e disoccupati,
purchè abbiano assolto l’obbligo scolastico.
Alcuni
Enti Locali hanno promosso strumenti variamente denominati (borse
lavoro, tirocini con finalità di integrazione lavorativa,
ecc.). Si tratta di strumenti di tipo socio assistenziale e
non di politica del lavoro, che quindi debbono avere delle caratteristiche
che non li assimilino ad un rapporto di lavoro (inserimento
nell’organizzazione aziendale, prestazioni destinate a
finalità produttive, vincoli d’orario, regime disciplinare,
ecc.). Servono pertanto a favorire un più complessivo
inserimento sociale.
I
Contratti collettivi di lavoro
Il
lavoro dipendente è disciplinato secondo le categorie dai
Contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi tra sindacati
e associazioni degli imprenditori che regolano l'inquadramento,
l'orario di lavoro, la retribuzione, la malattia. È importante
conoscere qual è il contratto collettivo in cui il lavoratore
viene inquadrato, per conoscere i diritti e doveri, e lo si può
sapere rivolgendosi alle Organizzazioni sindacali. Presso gli
Informagiovani in genere sono disponibili numerose informazioni
al riguardo.