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IMPIEGO

RIFORMA DEL COLLOCAMENTO
Decreto Legislativo n. 469/1997 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tutto il sistema del collocamento pubblico è al centro di una vasta opera riformatrice, che ne investe tanto gli aspetti organizzativi quanto i profili giuridico-normativi. Con il D.lgs 469/1997 è stata delineata l'architettura di un nuovo modello di Servizi per l'Impiego, più conforme ai recenti orientamenti comunitari, che pongono l'esigenza di creare un sistema di Servizi per l'impiego moderno, efficiente e capace di far fronte ai mutamenti profondi avvenuti nel mercato del lavoro come obiettivo prioritario della Strategia Europea per l'Occupazione. In quest'ottica, il decentramento delle funzioni amministrative in materia di collocamento e di politiche attive per il lavoro alle Regioni ed alle Province, realizzato dal D.Lgs 469/1997, ha consentito a quest'ultime di interpretare un ruolo chiave nella individuazione e nella messa in atto delle strategie preventive della disoccupazione in ogni sua forma.

La riforma del Titolo V della Costituzione, d'altro canto, ha comportato una modifica radicale del quadro istituzionale, attribuendo alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di lavoro ed esclusiva in materia di formazione professionale e rendendo così necessaria una nuova disciplina del collocamento, che alla logica dell'approccio preventivo nella lotta alla disoccupazione affianchi l'esigenza del rispetto delle nuove competenze normative regionali. In questa prospettiva, è stata avviata dal Governo la riforma del D.lgs 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di apportarvi le dovute correzioni e modifiche e di rendere la disciplina del collocamento più snella ed allo stesso tempo più congrua al mutato assetto normativo.

Allo stato attuale, la proposta di modifica nel suo testo finale è stata definita in sede tecnica dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali, dopo un articolato cammino che ha visto la partecipazione attiva delle Regioni e della Province nell'offrire un contributo prezioso alla definizione degli aspetti della riforma di attribuzione normativa decentrata e di immediata incidenza territoriale. Il testo attende ora l'approvazione definitiva nella Conferenza Unificata e la relativa decretazione da parte del Consiglio dei Ministri non appena approvato in Parlamento lo slittamento della legge - delega. Alla base della riforma, da un lato, vi è l'intento di razionalizzare le procedure del collocamento in conformità a quanto previsto nel D.lgs 469/1997, semplificando al massimo gli adempimenti di carattere burocratico e sopprimendo le liste di collocamento ordinarie e speciali; dall'altro, l'esigenza di intervenire in via preventiva sulla disoccupazione, sia giovanile che di lunga durata, investendo i Centri per l'impiego del compito di promuovere specifiche misure di politica attiva a favore di coloro che, nella nuova disciplina, sono individuati come destinatari di interventi di promozione dell'inserimento lavorativo. In particolare, la proposta di riforma del D.lgs 181/2000, ormai ampiamente concordata, prevede le seguenti innovazioni:

  • Si definisce come "stato di disoccupazione" la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, e si elimina qualunque distinzione tra disoccupati ed inoccupati, considerandosi tra i disoccupati di lunga durata tutti coloro che, con o senza precedenti lavorativi, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi, se giovani.
  • Inoltre, si pone a carico dei servizi competenti (Centri per l'Impiego, ma anche gli altri organismi autorizzati o accreditati dalle Regioni a svolgere analoghe funzioni) il compito di offrire almeno un colloquio di orientamento entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione e una proposta concreta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale, in piena coerenza con la logica dell'approccio preventivo ed al fine di favorire la più ampia integrazione professionale.
  • L'aspetto saliente della nuova disciplina è rappresentato dalla perdita dello stato di disoccupazione, in ipotesi ben circoscritte, tra cui quella di rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato, o di lavoro interinale, purché il contratto a termine o la missione abbia una durata superiore ad almeno otto mesi, o quattro mesi se si tratta di giovani (soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, salva la diversa superiore età definita in conformità degli indirizzi dell'Unione europea).
  • D'altro canto, l'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo, di durata inferiore ai termini suddetti, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, stato che al contrario si conserva a seguito di svolgimento di una attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale non imponibile.
  • Nella logica dell'approccio preventivo, anche la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione operata dai servizi competenti per l'attuazione delle menzionate misure preventive comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
  • Sono soppresse le vecchie liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di poche liste nazionali previste per legge (lista di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, registri dei marittimi disoccupati per il collocamento della gente di mare, liste di mobilità, elenco dei disabili), mentre viene istituita un'anagrafe nazionale statistica delle persone inoccupate, disoccupate ed occupate ma in cerca di altra occupazione. Le liste sono sostituite da elenchi informatizzati atti a garantire l'incontro domanda/offerta di lavoro attraverso il SIL.
  • Il vecchio libretto del lavoro sarà sostituito da una scheda anagrafica recante le informazioni personali ed i dati relativi alle esperienze professionali e formative, nonché alle disponibilità espresse dal lavoratore.
  • È inserita, al posto della procedura di assunzione numerica, la modalità delle assunzioni dirette e nominative per tutte le tipologie di rapporto di lavoro.
  • Degno di nota, infine, è l'obbligo posto a carico dei datori di lavoro (sia privati, sia enti pubblici economici, che Pubbliche Amministrazioni) di comunicare ai servizi competenti l'instaurazione di qualunque rapporto di lavoro, compresa la collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei tirocini di formazione e orientamento e di ogni tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Tale obbligo di comunicazione si estende anche alle variazioni del rapporto di lavoro stesso.

In perfetta armonia con le nuove competenze regionali in materia di lavoro, tutta la riforma è improntata ai principi del decentramento e dell'autonomia. Le Regioni e le Province Autonome, infatti, sono chiamate a definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni messe in atto dai Servizi per l'Impiego al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata, nonché a stabilire i criteri per l'adozione di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione. Ciò al fine di conseguire una maggiore specificità territoriale delle politiche attive per l'occupazione che la riforma del collocamento è in prima linea impegnata a realizzare. Alle Regioni è altresì demandata la disciplina delle procedure di accreditamento e autorizzazione delle agenzie anche private di intermediazione di lavoro, in attuazione degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'U.E. che ha sancito l'illegittimità del monopolio pubblico del collocamento.