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IMPIEGO
RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO
Decreto
Legislativo n. 469/1997 - Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro,
a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Tutto
il sistema del collocamento pubblico è al centro di una
vasta opera riformatrice, che ne investe tanto gli aspetti organizzativi
quanto i profili giuridico-normativi. Con il D.lgs 469/1997
è stata delineata l'architettura di un nuovo modello
di Servizi per l'Impiego, più conforme ai recenti orientamenti
comunitari, che pongono l'esigenza di creare un sistema di Servizi
per l'impiego moderno, efficiente e capace di far fronte ai
mutamenti profondi avvenuti nel mercato del lavoro come obiettivo
prioritario della Strategia Europea per l'Occupazione. In quest'ottica,
il decentramento delle funzioni amministrative in materia di
collocamento e di politiche attive per il lavoro alle Regioni
ed alle Province, realizzato dal D.Lgs 469/1997,
ha consentito a quest'ultime di interpretare un ruolo chiave
nella individuazione e nella messa in atto delle strategie preventive
della disoccupazione in ogni sua forma.
La
riforma del Titolo V della Costituzione, d'altro canto, ha comportato
una modifica radicale del quadro istituzionale, attribuendo
alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia
di lavoro ed esclusiva in materia di formazione professionale
e rendendo così necessaria una nuova disciplina del collocamento,
che alla logica dell'approccio preventivo nella lotta alla disoccupazione
affianchi l'esigenza del rispetto delle nuove competenze normative
regionali. In questa prospettiva, è stata avviata dal
Governo la riforma del D.lgs 181/2000, recante disposizioni
per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al
fine di apportarvi le dovute correzioni e modifiche e di rendere
la disciplina del collocamento più snella ed allo stesso
tempo più congrua al mutato assetto normativo.
Allo
stato attuale, la proposta di modifica nel suo testo finale
è stata definita in sede tecnica dalla Conferenza Unificata
Stato-Regioni e Autonomie Locali, dopo un articolato cammino
che ha visto la partecipazione attiva delle Regioni e della
Province nell'offrire un contributo prezioso alla definizione
degli aspetti della riforma di attribuzione normativa decentrata
e di immediata incidenza territoriale. Il testo attende ora
l'approvazione definitiva nella Conferenza Unificata e la relativa
decretazione da parte del Consiglio dei Ministri non appena
approvato in Parlamento lo slittamento della legge - delega.
Alla base della riforma, da un lato, vi è l'intento di
razionalizzare le procedure del collocamento in conformità
a quanto previsto nel D.lgs 469/1997, semplificando al massimo
gli adempimenti di carattere burocratico e sopprimendo le liste
di collocamento ordinarie e speciali; dall'altro, l'esigenza
di intervenire in via preventiva sulla disoccupazione, sia giovanile
che di lunga durata, investendo i Centri per l'impiego del compito
di promuovere specifiche misure di politica attiva a favore
di coloro che, nella nuova disciplina, sono individuati come
destinatari di interventi di promozione dell'inserimento lavorativo.
In particolare, la proposta di riforma del D.lgs 181/2000, ormai
ampiamente concordata, prevede le seguenti innovazioni:
- Si
definisce come "stato di disoccupazione" la condizione
del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile
allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa,
e si elimina qualunque distinzione tra disoccupati ed inoccupati,
considerandosi tra i disoccupati di lunga durata tutti coloro
che, con o senza precedenti lavorativi, siano alla ricerca
di un'occupazione da più di dodici mesi o da più
di sei mesi, se giovani.
- Inoltre,
si pone a carico dei servizi competenti (Centri per l'Impiego,
ma anche gli altri organismi autorizzati o accreditati dalle
Regioni a svolgere analoghe funzioni) il compito di offrire
almeno un colloquio di orientamento entro 3 mesi dall'inizio
dello stato di disoccupazione e una proposta concreta di adesione
ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o
riqualificazione professionale, in piena coerenza con la logica
dell'approccio preventivo ed al fine di favorire la più
ampia integrazione professionale.
- L'aspetto
saliente della nuova disciplina è rappresentato dalla
perdita dello stato di disoccupazione, in ipotesi ben circoscritte,
tra cui quella di rifiuto di una congrua offerta di lavoro
a tempo pieno, indeterminato o determinato, o di lavoro interinale,
purché il contratto a termine o la missione abbia una
durata superiore ad almeno otto mesi, o quattro mesi se si
tratta di giovani (soggetti di età superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti, o, se in possesso
di diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni
compiuti, salva la diversa superiore età definita in
conformità degli indirizzi dell'Unione europea).
- D'altro
canto, l'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato
o di lavoro temporaneo, di durata inferiore ai termini suddetti,
comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, stato
che al contrario si conserva a seguito di svolgimento di una
attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale
non superiore al reddito minimo personale non imponibile.
- Nella
logica dell'approccio preventivo, anche la mancata presentazione,
senza giustificato motivo, alla convocazione operata dai servizi
competenti per l'attuazione delle menzionate misure preventive
comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
- Sono
soppresse le vecchie liste di collocamento ordinarie e speciali,
ad eccezione di poche liste nazionali previste per legge (lista
di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, registri
dei marittimi disoccupati per il collocamento della gente
di mare, liste di mobilità, elenco dei disabili), mentre
viene istituita un'anagrafe nazionale statistica delle persone
inoccupate, disoccupate ed occupate ma in cerca di altra occupazione.
Le liste sono sostituite da elenchi informatizzati atti a
garantire l'incontro domanda/offerta di lavoro attraverso
il SIL.
- Il
vecchio libretto del lavoro sarà sostituito da una
scheda anagrafica recante le informazioni personali ed i dati
relativi alle esperienze professionali e formative, nonché
alle disponibilità espresse dal lavoratore.
- È
inserita, al posto della procedura di assunzione numerica,
la modalità delle assunzioni dirette e nominative per
tutte le tipologie di rapporto di lavoro.
- Degno
di nota, infine, è l'obbligo posto a carico dei datori
di lavoro (sia privati, sia enti pubblici economici, che Pubbliche
Amministrazioni) di comunicare ai servizi competenti l'instaurazione
di qualunque rapporto di lavoro, compresa la collaborazione
coordinata e continuativa, nonché dei tirocini di formazione
e orientamento e di ogni tipo di esperienza lavorativa ad
essi assimilata. Tale obbligo di comunicazione si estende
anche alle variazioni del rapporto di lavoro stesso.
In
perfetta armonia con le nuove competenze regionali in materia
di lavoro, tutta la riforma è improntata ai principi
del decentramento e dell'autonomia. Le Regioni e le Province
Autonome, infatti, sono chiamate a definire gli obiettivi e
gli indirizzi operativi delle azioni messe in atto dai Servizi
per l'Impiego al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata,
nonché a stabilire i criteri per l'adozione di procedure
uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.
Ciò al fine di conseguire una maggiore specificità
territoriale delle politiche attive per l'occupazione che la
riforma del collocamento è in prima linea impegnata a
realizzare. Alle Regioni è altresì demandata la
disciplina delle procedure di accreditamento e autorizzazione
delle agenzie anche private di intermediazione di lavoro, in
attuazione degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'U.E.
che ha sancito l'illegittimità del monopolio pubblico
del collocamento.
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