| |
|
SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA
Legge 341/1995 Incentivi
automatici alle imprese nelle aree depresse.
Finalità
Favorire
gli investimenti delle imprese estrattive, manifatturiere, produttrici
di energia, di costruzioni, di telecomunicazioni e di servizi
per l’acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare
il livello tecnologico dell’apparato produttivo, nonché per
l’acquisizione di un marchio di qualità del prodotto e la certificazione
del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi
automatici di natura fiscale.
Soggetti
beneficiari
- Imprese
estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della
"Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991"
- Imprese
di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore
ed acqua calda e imprese di costruzioni, di cui alle sezioni
E e F della "Classificazione delle attività economiche ISTAT
1991"
- Imprese
di servizi e telecomunicazioni.
Ambito
territoriale
- Aree
depresse (Legge n. 341/95)
- Intero
territorio nazionale, limitatamente alle PMI (Legge n. 266/97)
Investimenti
agevolabili
-
Le
agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative relative
alla creazione di:
-
nuovi
stabilimenti;
-
ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione, riconversione,
riattivazione e delocalizzazione di impianti produttivi
-
L’acquisizione
dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita
con riserva di proprietà e locazione finanziaria (leasing).
Viene anche accettato l’acquisto con pagamento dilazionato
secondo la procedura, non agevolata, prevista dalla Legge
n. 1329/65 "Sabatini"
-
Tutti
i beni devono essere nuovi di fabbrica.
Spese
ammissibili
Intervento
agevolato
L’agevolazione
consiste in un "bonus fiscale", da utilizzarsi in una o più
soluzioni e, comunque, entro 5 anni, per il pagamento delle
imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.
-
Ai
fini del calcolo dell’agevolazione, per ciascuna unità locale
possono essere considerati, nell’arco di 12 mesi dalla prima
dichiarazione/domanda (prenotazione delle risorse), investimenti
fino ad un massimo di Lire 10 miliardi (pari ad € 5.164.568,90).
-
La
misura dell’agevolazione è articolata per dimensione dell’impresa
beneficiaria (piccola, media, grande) e ubicazione dell’unità
produttiva, ed è determinata in proporzione all’importo
delle spese agevolabili:
| Ubicazione |
Legge
n. 341/95
(Aree depresse ) |
Legge
n. 266/97
(Intero territorio nazionale ) |
| Piccole
imprese |
Medie
imprese |
Grandi
imprese |
Piccole
imprese |
Medie
imprese |
| Calabria |
65% |
65% |
50% |
65% |
65% |
| Campania
Puglia
Basilicata
Sicilia
Sardegna |
50% |
50% |
35% |
50% |
50% |
| Abruzzo
Molise |
30% |
30% |
20% |
30% |
30% |
| Zone
in deroga
(art. 87.3) |
18% |
14% |
8% |
18% |
14% |
| Zone
obiettivo 2
e phasing out |
15% |
7,5% |
/ |
15% |
7,5% |
| Restante
territorio |
/ |
/ |
/ |
15% |
7,5% |
Procedura
di attivazione.
- L’impresa,
successivamente all’emissione degli ordini di acquisto e alla
ricezione delle relative conferme d’ordine, ovvero successivamente
alla stipula dei contratti (la dichiarazione/domanda deve
essere datata non anteriormente a 30 giorni rispetto al giorno
di consegna o spedizione) presenta la dichiarazione/domanda,
entro il periodo di tempo previsto dallo specifico bando , presso
gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Bancaroma.
- MCC,
dopo aver verificato la regolarità formale della dichiarazione/domanda
e la disponibilità delle risorse, trasmette alla Regione competente
le risultanze di tali accertamenti.
- La
Regione competente, entro 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza, effettua la prenotazione delle risorse secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni/domande
e lo comunica alle imprese richiedenti.
- L’impresa
richiedente deve realizzare gli investimenti entro un periodo
massimo di 30 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione/domanda
di prenotazione delle risorse ed, entro un periodo massimo
di 32 mesi dalla stessa data, deve inoltrare la richiesta
di fruizione delle agevolazioni (con modalità analoghe a quelle
di prenotazione) nella quale sono attestati i requisiti per
l’accesso alle agevolazioni stesse e l’avvenuta realizzazione
degli investimenti.
Il limite massimo entro il quale devono essere realizzati
gli investimenti varia da regione a regione.
- La
Regione competente, previa verifica da parte di MCC
sulla regolarità delle dichiarazioni, liquida l’agevolazione
spettante nei limiti delle risorse prenotate e comunica il
provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
- L’impresa,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
ricezione della comunicazione di liquidazione dell’agevolazione,
può utilizzare la suddetta comunicazione per pagare, presso
il concessionario competente per territorio della riscossione
dei tributi, le imposte che affluiscono sul suo conto fiscale,
incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta.
- Qualora
i predetti termini non vengano rispettati, l’impresa decade
dai benefici.
Cumulabilità
Il "bonus fiscale"
previsto dalla Legge n. 341/95 o dalla Legge n. 266/97 non è
cumulabile con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali
dirette sullo stesso investimento.
Riferimenti
normativi
- Legge
8.10.1995, n. 341 - art. 1.
- Legge
7.10.1997, n. 266 - art.. 8, comma 2.
- Circolare
Ministeriale 20.1.1998, n. 900027.
- Circolare
Ministeriale 16.10.1998, n. 900355.
- Delibera
CIPE 15.2.2000, n. 16.
|
|
|