IMPIEGO
RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO
Decreto
Legislativo n. 297/2002
In
data 15 gennaio 2003 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il D.Lgs. N. 297/2002, contenente disposizioni modificative
e correttive del D.Lgs. N. 181/2000 recante "norme per
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, c. 1, lette ra a) della legge 17 maggio 1999,
n. 144".
Disposizioni abrogate
Dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma in oggetto
(30 gennaio 2003), verranno abrogate, fra gli altri, le seguenti
disposizioni: u Obbligo di riservare una percentuale delle nuove
assunzione a categorie disagiate (c.d. "riserva").
Verrà però lasciata alle regioni la facoltà
di prevedere che una quota delle assunzioni sia riservata a
particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione
sociale. u Tenuta del libretto di lavoro.
Obblighi
di comunicazione - novità
Le nuove disposizioni incidono in particolare sugli adempimenti
necessari per l'instaurazione, la variazione e la cessazione
dei rapporti di lavoro con tutte le categorie di lavoratori.
Per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di comunicazione
occorrerà attendere l'emanazione di un apposito decreto
ministeriale, con il quale sarà altresì definita
la modulistica che dovrà essere utilizzata. Dalla stessa
data cesserà l'obbligo di denunciare il codice fiscale
all'INAIL (D.N.A.) contestualmente all'assunzione ed alla cessazione
del lavoratore. In particolare sono stati introdotti i seguenti
obblighi:
-
· comunicare al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'instaurazione
dei seguenti rapporti di lavoro:
- autonomo nella forma della Collaborazione coordinata e continuativa;
- del socio lavoratore di cooperativa;
- di tirocinio formativo e orientamento e di ogni altro tipo
di esperienza lavorativa a essi assimilata;
- domestico e nel settore agricolo.
-
Effettuare la comunicazione dei suddetti rapporti e di quelli
di lavoro dipendente, contestual-mente all'instaurazione degli
stessi ovvero entro il primo giorno utile successivo qualora
l'instaurazione avvenga in giorno festivo, nelle ore serali
o notturne o in caso di emergenza. Attualmente l'obbligo di
comunicazione dell'assunzione è previsto solo per i
rapporti di lavoro dipendente entro i cinque giorni successivi
la loro instaurazione (dieci giorni se si tratta di apprendisti
assunti in imprese artigiane);
- Comunicare
entro cinque i giorni successivi i seguenti eventi:
· Proroga del termine inizialmente fissato;
· Trasformazione del contratto da tempo determinato
a indeterminato;
· Trasformazione del contratto da tempo parziale a
tempo pieno;
· Trasformazione del contratto da contratto di apprendistato
a contratto a tempo indeterminato (anche per le imprese artigiane);
· Trasformazione da contratto di formazione e lavoro
a contratto a tempo indeterminato;
· Trasformazione da rapporto di tirocinio o di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;
· Cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato se la cessazione avviene in data diversa
da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
Sarà
pertanto necessario che, a far tempo dalla data stabilita dal
decreto di prossima emanazione per l'utilizzo dei nuovi modelli
di comunicazione, tutta la documentazione necessaria sia recapitata
agli uffici libri paga in tempo utile per gli adempimenti di
legge.
Al
fine di evitare disagi ed inconvenienti è opportuno che
la suddetta documentazione sia inoltrata agli uffici CNA entro:
- i due giorni lavorativi che precedono l'assunzione;
- I due giorni lavorativi successivi alla variazione o alla
cessazione.