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IMPIEGO

RIFORMA DEL COLLOCAMENTO
Decreto Legislativo n. 297/2002

In data 15 gennaio 2003 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. N. 297/2002, contenente disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. N. 181/2000 recante "norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, c. 1, lette ra a) della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Disposizioni abrogate

Dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma in oggetto (30 gennaio 2003), verranno abrogate, fra gli altri, le seguenti disposizioni: u Obbligo di riservare una percentuale delle nuove assunzione a categorie disagiate (c.d. "riserva"). Verrà però lasciata alle regioni la facoltà di prevedere che una quota delle assunzioni sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. u Tenuta del libretto di lavoro.

Obblighi di comunicazione - novità

Le nuove disposizioni incidono in particolare sugli adempimenti necessari per l'instaurazione, la variazione e la cessazione dei rapporti di lavoro con tutte le categorie di lavoratori. Per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di comunicazione occorrerà attendere l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, con il quale sarà altresì definita la modulistica che dovrà essere utilizzata. Dalla stessa data cesserà l'obbligo di denunciare il codice fiscale all'INAIL (D.N.A.) contestualmente all'assunzione ed alla cessazione del lavoratore. In particolare sono stati introdotti i seguenti obblighi:

  • · comunicare al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'instaurazione dei seguenti rapporti di lavoro:
    - autonomo nella forma della Collaborazione coordinata e continuativa;
    - del socio lavoratore di cooperativa;
    - di tirocinio formativo e orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata;
    - domestico e nel settore agricolo.
  • Effettuare la comunicazione dei suddetti rapporti e di quelli di lavoro dipendente, contestual-mente all'instaurazione degli stessi ovvero entro il primo giorno utile successivo qualora l'instaurazione avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza. Attualmente l'obbligo di comunicazione dell'assunzione è previsto solo per i rapporti di lavoro dipendente entro i cinque giorni successivi la loro instaurazione (dieci giorni se si tratta di apprendisti assunti in imprese artigiane);
  • Comunicare entro cinque i giorni successivi i seguenti eventi:
    · Proroga del termine inizialmente fissato;
    · Trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato;
    · Trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno;
    · Trasformazione del contratto da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato (anche per le imprese artigiane);
    · Trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
    · Trasformazione da rapporto di tirocinio o di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;
    · Cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato se la cessazione avviene in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

Sarà pertanto necessario che, a far tempo dalla data stabilita dal decreto di prossima emanazione per l'utilizzo dei nuovi modelli di comunicazione, tutta la documentazione necessaria sia recapitata agli uffici libri paga in tempo utile per gli adempimenti di legge.

Al fine di evitare disagi ed inconvenienti è opportuno che la suddetta documentazione sia inoltrata agli uffici CNA entro:
- i due giorni lavorativi che precedono l'assunzione;
- I due giorni lavorativi successivi alla variazione o alla cessazione.