LEGGI
REGIONALI 28/93 E 23/96
Obiettivo
della legge:
Agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialità
e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con
la normativa statale e comunitaria.
La Regione Campania, con il concorso di fondi comunitari, statali
e regionali
a) incentiva la costituzione di imprese, organizzate prevalentemente
da giovani, da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
ai sensi dell'art.4 della L.R. 223/91 o in Cassa Integrazione
Guadagni Speciali (C.I.G.S.) ai sensi dell'art. 3 della stessa
legge da almeno un anno;
b) facilita l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli,
marginali o a rischio di emarginazione;
c) promuove ed incentiva la qualificazione; la riqualificazione,
aggiornamento professionale in relazione ai progetti presentati
ai sensi della presente legge regionale;
d) concorre alla realizzazione del principio della pari opportunità
tra uomo e donna nell'accesso al lavoro.
Area
di intervento
Le nuove iniziative che propongono progetti per la produzione
di beni e la fornitura di servizi nei settori di competenza
della Regione che di anno in anno verranno indicati nella legge
di bilancio
Settori interessati
Industria, artigianato e servizi
Area interessata
Campania
Soggetti beneficiari
Requisiti
I progetti debbono essere presentati da società o cooperative
costituite per almeno 2/3 da giovani di età compresa
tra i 18 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione
della domanda, in un Comune della Campania;
b) titolarità di almeno 2/3 del capitale sociale.
Possono
altresì beneficiare delle agevolazioni previste della
presente legge i progetti presentati da:
c) società o cooperative costituite fino a 2/3 da lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della Legge
223/91 e, per la restante parte, da giovani di età compresa
tra i 18 e i 35 anni in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a) e b);
Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e
quelle con meno di tre soci eccetto il caso in cui la società
è costituita interamente da giovani in possesso dei requisiti
di cui alle lettere a) e b).
I requisiti dell'età devono sussistere al momento della
richiesta.
Sono tassativamente esclusi dalle agevolazioni previste dalla
L.R. 28/93 i progetti che non prevedono l'impiego stabile di
almeno tre addetti.
Tipo
- Livello incentivo:
a) contributo in conto capitale
contributo in conto capitale del 60% della spesa ammissibile.
Tale contributo è elevato al 70% se almeno 1/3 dei soci
è costituito da portatori di handicap ed ex tossico-dipendenti
che abbiano concluso un programma di recupero concordato con
i competenti servizi delle ASL. Tale contributo è elevato
al 70% anche per le società composte da 5 o più
soci o interamente da donne, o se trattasi di cooperativa.
Tra le spese ammesse al contributo in conto capitale (al netto
dell'IVA) rientrano:
* studio di fattibilità e analisi di mercato
* spese di progettazione ed oneri per concessioni edilizia
* opere murarie o assimilata limitatamente a nuove costruzioni
o riattazioni;
* macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica);
* opere di allacciamento;
* brevetti;
* acquisto terreni solo nei casi di attività agricola
o agri-turistica, nei limiti del 50% del costo di acquisto e
per una spesa ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva;
* attività di formazione e di riqualificazione funzionali
alla realizzazione del progetto;
* attività di promozione del prodotto o del servizio
Sono escluse le spese relative ai canoni per affitti di azienda,
interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi
e rimborsi ai soci, canoni di leasing.
b) contributo in conto interessi (4)
finanziamento fino al 30 % delle spese ammissibili con tasso
a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale
di riferimento. La durata del finanziamento non può essere
superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento.
Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili
nell'ambito degli interventi da realizzare.
c) contributo per le spese di gestione per i primi tre esercizi,
articolato nel seguente modo:
-
1) per il primo anno di attività è concesso
un contributo in misura non superiore al 75% delle spese di
gestione documentate ed ammissibili. E' erogabile una anticipazione
pari al 40% del contributo concesso al primo anno di attività.
- 2)
per il secondo anno di attività il contributo è
concesso in misura non superiore al 50% delle spese di gestione
documentate ed ammissibili
- 3)
per il terzo anno di attività il contributo è
concesso in misura non superiore al 25% delle spese di gestione
documentate ed ammissibili
Vincolo sui beni agevolati: i soggetti beneficiari sono obbligati
a non alienare e a non distogliere dall'uso previsto per un
periodo di almeno dieci anni dalla data di notifica di approvazione
del progetto i beni oggetto dei benefici previsti dalla presente
legge.
N.B.
La Legge Regionale 28/1993 le cui caratteristice sono appena
state esposte è stata modificata dalla Legge
Regionale 23/1996.