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LEGGI REGIONALI 28/93 E 23/96

Obiettivo della legge:
Agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa statale e comunitaria.
La Regione Campania, con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali
a) incentiva la costituzione di imprese, organizzate prevalentemente da giovani, da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art.4 della L.R. 223/91 o in Cassa Integrazione Guadagni Speciali (C.I.G.S.) ai sensi dell'art. 3 della stessa legge da almeno un anno;
b) facilita l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, marginali o a rischio di emarginazione;
c) promuove ed incentiva la qualificazione; la riqualificazione, aggiornamento professionale in relazione ai progetti presentati ai sensi della presente legge regionale;
d) concorre alla realizzazione del principio della pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro.

Area di intervento
Le nuove iniziative che propongono progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori di competenza della Regione che di anno in anno verranno indicati nella legge di bilancio

Settori interessati
Industria, artigianato e servizi

Area interessata
Campania

Soggetti beneficiari
Requisiti
I progetti debbono essere presentati da società o cooperative costituite per almeno 2/3 da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in un Comune della Campania;
b) titolarità di almeno 2/3 del capitale sociale.

Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste della presente legge i progetti presentati da:
c) società o cooperative costituite fino a 2/3 da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della Legge 223/91 e, per la restante parte, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b);
Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e quelle con meno di tre soci eccetto il caso in cui la società è costituita interamente da giovani in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).
I requisiti dell'età devono sussistere al momento della richiesta.
Sono tassativamente esclusi dalle agevolazioni previste dalla L.R. 28/93 i progetti che non prevedono l'impiego stabile di almeno tre addetti.

Tipo - Livello incentivo:
a) contributo in conto capitale
contributo in conto capitale del 60% della spesa ammissibile. Tale contributo è elevato al 70% se almeno 1/3 dei soci è costituito da portatori di handicap ed ex tossico-dipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle ASL. Tale contributo è elevato al 70% anche per le società composte da 5 o più soci o interamente da donne, o se trattasi di cooperativa.
Tra le spese ammesse al contributo in conto capitale (al netto dell'IVA) rientrano:
* studio di fattibilità e analisi di mercato
* spese di progettazione ed oneri per concessioni edilizia
* opere murarie o assimilata limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni;
* macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica);
* opere di allacciamento;
* brevetti;
* acquisto terreni solo nei casi di attività agricola o agri-turistica, nei limiti del 50% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva;
* attività di formazione e di riqualificazione funzionali alla realizzazione del progetto;
* attività di promozione del prodotto o del servizio
Sono escluse le spese relative ai canoni per affitti di azienda, interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing.
b) contributo in conto interessi (4)
finanziamento fino al 30 % delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non può essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento. Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare.
c) contributo per le spese di gestione per i primi tre esercizi, articolato nel seguente modo:

  • 1) per il primo anno di attività è concesso un contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate ed ammissibili. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso al primo anno di attività.
  • 2) per il secondo anno di attività il contributo è concesso in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate ed ammissibili
  • 3) per il terzo anno di attività il contributo è concesso in misura non superiore al 25% delle spese di gestione documentate ed ammissibili
    Vincolo sui beni agevolati: i soggetti beneficiari sono obbligati a non alienare e a non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di notifica di approvazione del progetto i beni oggetto dei benefici previsti dalla presente legge.

    N.B.
    La Legge Regionale 28/1993 le cui caratteristice sono appena state esposte è stata modificata dalla Legge Regionale 23/1996
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