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FORMAZIONE PROFESSIONALE

OBBLIGO FORMATIVO - (L.144/99 art.68)

Dall'anno scolastico 2000/2001 entra in vigore l'obbligo di frequenza di attivitā formative fino a 18 anni e uno dei canali con cui i giovani potranno assolverlo, terminato l'obbligo scolastico, č quello di frequentare i corsi di formazione professionale regionali.

Le alternative sono rappresentate dalle seguenti possibilitā:

·  proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore;

·  essere assunti con contratto di apprendistato

·  seguire percorsi di istruzione e formazione tecnico professionale integrata

A 18 anni tutti i giovani saranno quindi in possesso di diploma o, in alternativa, di una qualifica professionale.

E' previsto un riconoscimento di crediti d'istruzione e di formazione per facilitare i passaggi da un sistema all'altro. 

Nell'attuazione di questa riforma un ruolo importante viene svolto dalle istituzioni scolastiche e i nuovi Centri per l'impiego. Le prime dovranno infatti stilare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'anagrafe degli alunni che compiono nell'anno successivo i 15 anni e comunicare le loro scelte ai Centri per l'impiego. A questi spetterā l'organizzazione di azioni di informazione e orientamento per l'assolvimento dell'obbligo formativo al di fuori del sistema scolastico

Una guida informativa sull' obbligo formativo č reperibile sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione all'indirizzo www.istruzione.it.