FORMAZIONE
PROFESSIONALE
OBBLIGO
FORMATIVO - (L.144/99 art.68)
Dall'anno
scolastico 2000/2001 entra in vigore l'obbligo
di frequenza di attivitā formative fino a 18 anni e
uno dei canali con cui i giovani potranno assolverlo, terminato
l'obbligo scolastico, č quello di frequentare i corsi di formazione
professionale regionali.
Le alternative sono rappresentate dalle seguenti possibilitā:
· proseguire
gli studi nella scuola secondaria superiore;
· essere
assunti con contratto di apprendistato;
· seguire
percorsi di istruzione
e formazione tecnico professionale integrata.
A
18 anni tutti i giovani saranno quindi in possesso di diploma
o, in alternativa, di una qualifica professionale.
E' previsto un riconoscimento di crediti d'istruzione e di formazione
per facilitare i passaggi da un sistema all'altro.
Nell'attuazione di questa riforma un ruolo importante viene
svolto dalle istituzioni scolastiche e i nuovi Centri
per l'impiego. Le prime dovranno infatti stilare, entro
il 31 dicembre di ogni anno, l'anagrafe degli alunni che compiono
nell'anno successivo i 15 anni e comunicare le loro scelte ai
Centri
per l'impiego. A questi spetterā l'organizzazione di azioni
di informazione e orientamento per l'assolvimento dell'obbligo
formativo al di fuori del sistema scolastico
Una
guida informativa sull' obbligo formativo č reperibile sul sito
del Ministero della Pubblica Istruzione all'indirizzo www.istruzione.it.