Viaggiare in un altro paese dell'Unione
Nella qualità di cittadini di uno Stato membro dell'Unione i viaggiatori beneficiano di diritti ed agevolazioni, quali l'accesso e il soggiorno temporaneo sul territorio degli altri stati membri, alcune facilitazioni e garanzie in caso di acquisti e di transazioni private o ancora in materia di assistenza sanitaria.
Il diritto di viaggiare:
- per voi stessi
- e per i membri della vostra famiglia
I controlli sulle persone:
- quadro generale
- convenzioni particolari
Quello che potete portare con voi quando vi recate in un altro Stato membro:
- effetti personali
- denaro
- animali domestici
Mezzi di trasporto a uso privato:
- patente di guida
- codice della strada
- libretto di circolazione
- assicurazioni
Assistenza sanitaria
Trasporti:
- trasporti aerei
- noleggio di veicoli
Acquisti a scopo personale
- IVA e altre imposte
- acquisti esenti da imposte
- clausole vessatorie
Controversie d'ordine contrattuale
Controversie con un'amministrazione
IL DIRITTO DI VIAGGIARE
Per voi stessi...
In quanto cittadini di uno stato membro dell'Unione avete diritto di recarvi in tutti gli altri paesi dell'Unione senza dover assolvere formalità particolari. E' sufficente che siate in possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi.
Il vostro diritto di viaggiare può essere limitato solo per ragioni sanitarie, di ordine publico o di sicurezza. Analogamente, il diritto di viaggiare è indipendente dalla vostra situazione: che vi spostiate per motivi professionali o privati, che siate lavoratori dipendenti, liberi professionisti o semplici turisti, avete il diritto di viaggiare in tutta l'Unione.
Se la durata del vostro soggiorno in un altro paese dell'Unione è inferiore a tre mesi, non dovete chiedere alcun permesso di soggiorno. L'unico obbligo che vi può essere imposto in alcuni paesi è di segnalare la vostra presenza. Nella maggior parte dei casi questo viene fatto automaticamente quando compilate la scheda con i vostri dati in albergo o quando il propietario dell'alloggio in cui abitate redige una dichiarazione di affitto (crf. la scheda "Segnalare la vostra presenza in un altro paese dell'Unione").
Se la permanenza si prolunga per più di tre mesi, dovrete chiedere un permesso di soggiorno.
...e per i membri della vostra famiglia
I membri della vostra famiglia, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di accompagnarvi. Sono considerati membri della famiglia il coniuge e i figli aventi meno di ventuno anni o a carico, così come quelli del coniuge, e i genitori a carico o quelli del coniuge.
...che vi accompagnano
Se viaggiate con i membri della vostra famiglia, essi devono, in linea di massima, possedere un passaporto o una carta d'identità validi. Per i figli minorenni che non dispongono di tale documento individuale, le legislazioni degli Stati membri prevedono di solito il rilascio di una carta d'identità speciale o la registrazione sul passaporto di uno dei genitori
Per i membri della vostra famiglia che non hanno la nazionalità di un paese dell'Unione europea, occorre sapere che lo Stato o gli Stati membri in cui intendete recarvi, o attraverso i quali desiderate transitare, potrebbero, a seconda della nazionalità degli interessati, richiedere un visto d'ingresso . Il visto sarà concesso gratuitamente e con tutte le agevolazioni dalle autorità consolari competenti.
...che viaggiano da soli
Ma attenzione: il diritto di viaggiare conferito dalla normativa comunitaria ai membri della vostra famiglia non è un diritto autonomo. In altri termini, essi beneficiano soltanto quando vi accompagnano. Quindi, i membri della vostra famiglia che non sono cittadini di un paese membro dell'Unione europea non possono fruire della agevolazioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia di visti quando viaggiano da soli.
I membri della vostra famiglia che non hanno la nazionalità di un paese dell'Unione hanno invece bisogno di alcun visto qualora risiedano in uno dei paesi dell'Unione che applicano la convenzione di Schengen e desiderino recarsi in un altro di questi paesi; essi possono viaggiare liberamente all'interno dello spazio Schengen senza necessità di un visto, purché siano muniti di un documento d'identità e del permesso di soggiorno.
Quadro generale
L'Unione europea si è posta tra i propri obiettivi quallo di creare uno spazio senza frontiere interne, in cui le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, possano circolare liberamente.
Tuttavia, alcune misure di accompagnamento della soppressione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione non sono ancora state attuate. Si tratta più precisamente delle misure d'armonizzazione dei controlli alle frontiere esterne e del rafforzamento di talune modalità di cooperazione giudiziaria e di polizia. Queste misure hanno lo scopo di rafforzare la sicurezza all'interno dello spazio senza frontiere.
Di conseguenze, può ancora capitare che siate sottoposti a certi controlli quando passate la frontiera che separa due Stati membri dell'Unione.
I controlli non possono però andare oltre quanto è consentito dal diritto comunitario vigente. Potete pertanto pertanto oltrepassare le frontiere interne dell'Unione presentando semplicemente la vostra carta d'identità o il passaporto validi. In linea di principio, non vi può essere posta alcuna domanda circa il motivo del vostro viaggio, i vostri mezzi di sussistenza ecc.
Inoltre, nella maggior parte degli aeroporti e dei porti marittimi sono stati predisposti punti di passaggio riservati ai cittadini dei paesi dell'Unione e ai membri delle loro famiglie, per permettere ai cittadini dell'Unione un attraversamento più rapido delle frontiere.
Qualora i membri della vostra famiglia non possiedano la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione, al controllo dei loro passaporti può essere richiesto, se del caso, un visto(crf.scheda sopra menzionata sui visti) e la prova della loro appartenenza alla famiglia di un cittadino dell'Unione, prerogativa che conferisce loro il diritto di ingresso nel territorio dello Stato.
D'altro canto, per garantire la sicurezza dei cittadini, le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare un controllo dei documenti d'identità delle persone presenti, in qualunque momento e su tutto il territorio, alle condizioni fissate dalle rispettive legislazioni nazionali.
Sappiate dunque che, se non disponete di tali documenti al momento di un eventuale controllo, le autorità competenti dello Stato membro verso il quale viaggiate hanno il diritto di rimandarvi alla frontiera o di prendere misure di allontanamento dal territorio nel quale siete entrati.
Convenzioni particolari
Alcuni Stati membri hanno peraltro già sospeso o allentato i controlli sulle persone alle frontiere comuni nel quadro di particolari convenzioni internazionali.
La convenzione di Schengen, ad esempio, prevede la soppressione dei controlli per coloro che attraversano una frontiera via terra, effettuano un volo aereo o utilizzano un servizio di traghetto tra due paesi che ne fanno parte. La convenzione specifica tuttavia che gli Stati membri conservano la possibilità di invocare una clausola di salvaguardia, che consente loro di reintrodurre temporaneamente i controlli sule persone alle propie frontiere per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale.
Analogamente, sulla base della "Common Travel Area", in linea di principio non vengono più effettuati controlli sulle persone che viaggiano tra il Regno Unito e l'Irlanda. Nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti la Danimarca, la Finlandia e la Svezia hanno abolito i controlli sistematici sulle persone alle loro frontiere comuni.
Nonostante tali convenzioni abbiamo consentito di allentare o di sopprimere i controlli alle frontiere tra i paesi che ne fanno parte, gli Stati membri interessati conservano comunque, sulla base delle rispettive legislazioni nazionali, il diritto di effettuare controlli d'identità su tutto il propio territorio per ragioni di ordine pubblico.
Effetti personali Quando vi spostate all'interno dell'Unione avete di norma il diritto di portare con voi effetti personali senza alcuna restrizione.
Attualmente potete viaggiare da uno Stato membro all'altro senza che i vostri bagagli siano sottoposti a controlli o ad altre formalità doganali al passaggio delle frontiere intracomunitarie. Se scegliete di viaggiare in aereo, l'etichetta apposta sul vostro bagaglio registrato presenterà una banda di colore verde per identificarlo come bagaglio esente da controllo doganale.
Tuttavia, per ragioni di interesse generale, gli Stati membri possono impedire o condizionare l'uso di certi prodotti come le droghe, i prodotti derivanti da specie protette o alcuni materiali pornografici.
Ciò vale anche per le armi da fuoco, il cui trasporto in altri paesi dell'Unione è sottoposto a regole molto severe. I cacciatori e coloro che praticano sport di tiro devono essere in possesso di una "Carta europea d'arma da fuoco" per poter portare l'arma in un altro paese dell'Unione.
Sappiate inoltre che, benchè abbiate il diritto di portare con voi i medicinali che vi sono stati prescritti dal medico o che avete acquistato legalmente nel paese di residenza o del vostro viaggio, la quantità di tali medicinali deve rimanere entro i limiti delle necessità personali.
Denaro
Potete portare con voi tutto il denaro di cui pensate di avere bisogno durante il viaggio. Nonostante siano state abolite tutte le restrizioni sui movimenti di capitali all'interno dell'Unione, gli Stati membri possono comunque richiedere, per ragioni amministrative e statistiche, una dichiarazione del denaro che trasportate quando entrate o uscite dal loro terrirorio.
Gli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale facoltà hanno fissato dei massimali, al di sopra dei quali è richiesta una dichiarazione delle somme trasferite. Tali massimali corrispondono in pratica a somme più elevate di quelle che la maggior parte dei viaggiatori portano (fisicamente) con loro per spostamenti di breve durata. Gli importi stabiliti dai regolamenti nazionali variano tuttavia sensibilmente da un paese all'altro: al primo maggio 1997 il massimale più basso applicato da uno Stato membro corrispondono a 2000 ecu, il più elevato supera i 10000 ecu.
Oltre alla somma che desiderate portare con voi, potete far trasferire il denaro di cui potrete aver bisogno durante il viaggio in altro paese dell'Unione. Tuttavia, se volete trasferire una somma importante da una banca di alcuni paesi vi potranno chiedere informazioni per ragioni statistiche. Ciò vale anche se utilizzate un intermediario diverso dalla banca, ad esempio la posta.
Le autorità nazionali hanno comunque il diritto di procedere a controlli se sospettano che i trasferimenti di fondi siano collegati ad attività criminali (ad esempio ad operazioni di riciclaggio di denaro).
Animali domestici Potete portare con voi in viaggio i vostri animali domestici a certe condizioni. Per esempio, la gran parte degli Stati membri prevede per cani e gatti un certificato di vaccinazione antirabbica valido. I certificati sono standarizzati e possono essere ottenuti dal vostro veterinario. Tuttavia, esistono alcune disposizioni specifiche per la Svezia, l'Irlanda e il Regno Unito impongono, a loro volto, la messa in quarantena dell'animale per una durata di sei mesi.
A tale riguardo l'ambasciata o il consolato dello Stato membro meta del vostro viaggio vi potranno fornire tutte le informazioni utili sulle eventuali formalità da adempiere.
Patente di guida
La legislazione comunitaria vigente sancisce il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida valida e rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, essa sarà valida su tutto il territorio dell'Unione per la o le catagorie di veicoli per le quali è stata rilasciata nel paese di origine.
Codice della strada
Quando viaggiate all'esterno in automobile siete tenuti a rispettare il codice della strada del paese in cui trovare.
Per quanto riguarda gli impianti o gli accessori di cui gli Stati membri possono tuttavia richiedere la presenza di un triangolo (segnale mobile di pericolo) anche qualora questi non risulti obbligatorio nel paese di immatricolazione del veicolo da voi utilizzato.
La maggior parte delle regole di comportamento sulla strada sono comuni ai diversi paesi dell'Unione. Basti pensare all'uso obbligatorio del casco per il conducente e il passeggero di una moto, delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nel caso in cui la vettura ne sia provvista. Inoltre, i segnali stradali vi informano sulle posizioni specifiche, ad esempio le velocità massime da rispettare. Alcune regole specifiche non sono però sempre segnalate: è il caso dei limiti massimi di alcool nel sangue, che variano dallo 0,2 allo 0,8 g/l tra uno Stato membro e l'altro.
In caso di infrazione sarete dunque passibili delle medesime sanzioni in cui possono incorrere i cittadini dello Stato membro in questione.
Libretto di circolazione
Il libretto di circolazione, rilasciato da uno stato membro dell'Unione, vi consente di utilizzare il vostro veicolo in qualsiasi paese dell'Unione. E' sufficiente che il veicolo sia immatricolato nel vostro paese di residenza e che disponiate del libretto di circolazione per potervi recare in un altro Stato membro guidando la vostra automobile o la vostra moto.
Se, in occasione di uno spostamento in un altro paese dell'Unione, siete alla guida di un veicolo immatricolato a nome di una persona che non si trovi a bordo, dovete comunque essere in grado di dimostrare il vostro diritto alla detenzione del veicolo (ad esempio, presentando una dichiarazione sottoscritta dal titolare del libretto di circolazione che attesti che quel veicolo vi è stato effettivamente prestato ecc.)
Assicurazioni
Quando attraversate una frontiere interna dell'Unione non è di solito necessario esibire la carta verde o il certificato di assicurazione, poiché la targa della vostra auto fa presupporre che sia stata stipulata una assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile nel vostro Stato membro.
Se siete responsabili di un incidente automobilistico in un altro paese, la carta verde ovvero il certificato di assicurazione costituiscono la prova che siete coperti da un'assicurazione che consente alle vittime di ottenere un indennizzo. In caso di un incidente automobilistico avvenuto durante un viaggio, non per vostra responsabilità, sarete indennizzati sia a seconda delle regole in vigore in tale stato membro, sia a seconda delle regole in vigore nel vostro paese di residenza nel caso in cui il tasso di indennizzo in quest'ultimo sia più elevato. Le regole sono ancora diverse tra uno stato membro e l'altro, ma, in qualunque stato membro, avete diritto a una copertura minima che può arrivare sino a 350 000 ecu per le lesioni corporali e a 100 000 ecu per i danni materiali. L'importo blobale delle garanzie può tuttavia essere limitato in certi Stati membri qualora ci siano più vittime nel corso di un solo e medesimo incidente.
Se l'incidente è causato da un autoveicolo non assicurato o che non è stato identificato, avete diritto ad essere indennizzati dal fondo di garanzia automobilistica dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente.
Se vi ammalate o siete vittime di un incidente durante uno spostamento all'interno dell'Unione, voi e i membri della vostra famiglia avete diritto alle cure mediche di prima necessità. Per prestazioni di prima necessità si intendono tutte le cure mediche che si rendono immediatamente necessarie a causa di una malattia improvvisa o di un incidente avvenuto nel paese visitato.
Inoltre, gli studenti, i lavoratori distaccati e i titolari di pensioni e di vitalizi della sicurezza sociale, così come i membri delle loro famiglie, hanno diritto durante il loro soggiorno alle cure mediche necessarie, senza condizioni di urgenza.
Per facilitare la prestazione delle cure mediche di prima necessità è preferibile disporre del modulo E111. Il modulo E111 comprova la vostra copertura da parte di un regime di assicurazione malattia in uno Stato membro e vi consente di far valere in breve tempo i vostri diritti alle cure mediche di prima necessità nel paese in cui soggiornate temporaneamente. E' pertanto consigliabile procurarsi il modulo E111 prima della partenza presso il vostro istituto di assicurazione malattia.
Anche se non disponete del modulo, avete comunque diritto alle cure di prima necessità negli altri Stati membri, ma dovrete, eventualmente, pagare le prestazioni mediche nel paese in cui soggiornate. Avete tuttavia il diritto di presentare successivamente la fattura al vostro istituto di assicurazione malattia e sarete rimborsati in base ai tassi di rimborso praticati nel paese dove avete ricevuto le cure.
Nella qualità di utenti dei trasporti aerei vi è forse già capitato di subire le conseguenze della sovraprenotazione (overbooking).
Sappiate che avete determinanti diritti se fate parte dei passeggeri a cui è negato l'imbarco su un volo di linea sovraprenotato, purché vi siate presentati all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti, muniti di un biglietto valido e di una prenotazione confermata per il volo in questione.
In tale situazione il vettore aereo deve versarvi subito dopo il negato imbarco una compensazione pagata in contanti o, se voi siete daccordo, pagata con buoni viaggio o altri servizi.
Avete inoltre il diritto di scegliere tra
- il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuaua, oppure
- un volo alternativo, il prima possibile, fino alla destinazione finale, oppure
- un volo alternativo a una data successiva che vi convenga.
D'altro canto, il vettore aereo, deve offrirvi gratuitamente il rimborso di una telefonata ( o di un messaggio inviato tramite telex o fax) nel luogo di vostra destinazione, nonché la possibilità di rifocillarvi tenuto conto della durata dell'attesa. Se rimanete bloccati per una o più notti il vettore aereo deve inoltre offrirvi la sistemazione in un albergo.
Se il negato imbarco avviene nell'ambito di un viaggio "tutto compreso", il vettore aereo ha l'obbligo di compensare l'operatore con cui viene stipulato il contratto. In questo caso l'operatore è tenuto a versarvi a sua volta le somme percepite a tale riguardo.
Questi diritti sono però garantiti soltanto per i voli di linea (sono esclusi, ad esempio, i voli "charter" ecc.) in partenza da un aereoporto situato sul territorio di uno Stato membro dell'Unione e al quale si applica il diritto comunitario.
In tutti i casi sappiate che queste informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico nelle agenzie e ai banchi di accettazione dei vettori aerei e che questi devono fornire ad ogni passeggero cui è negato l'imbarco un formulario che illustri le regole delle comensazioni previste.
Noleggio di veicoli
Se decidete di noleggiare un autoveicolo o una moto in un altro stato membro, godete di determinanti diritti in quanto cittadini di un paese dell'Unione. Basterà presenrare all'agenzia di noleggio la patente di guida rilasciata nel vostro paese di residenza per provare il vostro diritto a guidare lo stesso tipo di veicolo che potete guidare nello Stato membro di resisenza.
D'altro canto, l'agenzia non potrà inserire nel contratto di noleggio clausole vessatorie, quali ad esempio una disposizione che ricusi la responsabilità in caso di incidente causato da un difetto dell'autoveicolo o della moto o da una cattiva manutenzione tecnica. Le clausole vessatorie sono illegali in qualsiasi Stato membro dell'Unione e pertanto non possono essere fatte valere nei vostri confronti.
Se vi avvalete della fortuna turistica "viaggi, vacanze o circuiti tutto compreso" la normativa europea vi conferisce diritti validi in tutti i paesi dell'Unione.
Il concetto di "tutto compreso" si applica alla prestazione di un servizio quando questo vi è offerto in vendita a un prezzo forfettario, la prestazione supera le ventiquattro ore e comprende una notte e combina almeno due dei seguenti elementi:
La normativa comunitaria stabilisce, in particolare, diverse regole sull'informazione dei consumatori, le clausole che devono comparire obbligatoriamente nel contratto, le rigorose condizioni cui sottostà l'eventuale revisione dei prezzi che compaiono nel contratto, nonché le condizione che consentono di rescindere il contratto, comprese le responsabilità e le garanzie in caso di insolvibilità o di fallimento del prestatore di servizi.
IVA e altre imposte
In occasione di un viaggio, avete il diritto di acquistare in un altro stato membro beni e servizi destinati al vostro uso personale alle stesse condizioni di tassazione che si applicano ai cittadini di tale paese. Potete inoltre portare con voi i vostri acquisti nel vostro paese d'origine senza essere assoggettati ad alcuna altra imposizione a titolo di IVA o di accise. Esistono tuttavia alcune eccezioni, che riguardano in particolare l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi e gli acquisti effettuati a titolo commerciale.
Quando rietrate nel vostro paese d'origine i vostri acquisti non possono essere oggetto di controlli alle frontiere, tranne che per ragioni di ordine pubblico.
Inoltre, se trasportate grandi quantità di bevande alcoliche o di tabacco (vale a direpiù di 800 sigarette, 10 litri di alcolici, 110 litri di birra o 90 litri di vino non frizzante) vi può essere chiesto di giustificare il carattere privato dell'acquisto (la preparazione del vostro matrimonio o di quello di vostro figlio, ad esempio, può giustificare acquisti di tale entità).
Sappiate comunque che in tre Stati membri (Danimarca, Finlandia e Svezia) si applicano disposizioni particolari più restrittive per l'alcool e il tabacco.
Acquisti esenti da imposte
Fino al 30 giugno 1999, quando viaggiate all'interno dell'Unione europea potete acquistare prodotti in esenzione d'imposta negli aereoporti, sugli aerei, sui traghetti e nei due terminali di accesso al tunnel sotto la Manica. Dopo tale data gli acquisti in esenzione d'imposta saranno riservati ai viaggiatori che entrano nel territorio dell'Unione o che lo lasciano.
Gli acquisti in esenzione d'imposta sono rigorosamente regolamentari e la vendita dei prodotti esentase è soggetta a limitazioni per persona e per viaggio.
I vostri acquisti esentasse non possono ad esempio superare il valore di 90 ecu.
Inoltre a certi prodotti si applicano limiti quantitativi. Si possono citare i seguenti esempi:
- 200 sigarette, o 100 cigarillos, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco da fumo;
- 1 litro di bevande alcoliche aventi un tenore d'alcol superiore a 22 gradi, o 2 litri di bevande alcoliche aventi un tenore d'alcol inferiore a 22 gradi;
- 2 litri di vino fermo;
- 50 grammi di profumo;
- 0,25 litri di "eau de toilette"
In tutti i casi i rivenditori dei duty-free potranno informarvi sull'insieme dei limiti in vigore.
Clausole vessatorie
In qualunque Stato membro dell'Unione stipulate, in quanto consumatore, un contratto di acquisto di beni o di servizi con un operatore professionale, siete protetti contro le clausole contrattuali vessatorie.
Una clausola contrattuale è considerata vessatoria, in linea di principio, se determina uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi del consumatore e quelli dell'operatore. Questo si verifica, ad esempio, se comprate un elettrodomestico in un altro paese e le condizioni generali generali di vendita applicate dal venditore escludono qualsiasi responsabilità dello stesso in caso di ritardo nella fornitura del prodotto oppure indicano che la società non è in nessun caso responsabile dei danni eventualmente causati da uno o più difetti occulti dell'apparecchio.
Se incontrate delle clausole vessatorie avete il diritto di contestarle o di non rispettarle, poiché esse non vi vincolano.
I casi in cui queste clausole non vi vincolano sono specificati dalla normativa di ciascuno Stato membro.
Sappiate comunque che, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola scritta nel contratto da voi stipulato con un operatore professionale (comprese le condizioni generali di vendite), prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola deriva dalla regola generale in base alla quale nei contratti in cui tutte o certe clausole sono redatte per iscritto esse devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile.
Talvolta vi sono richieste informazioni personali quando concludete contratti d'acquisto di beni o servizi (acquisto di un biglietto aereo, sottoscrizione di un'assicurazione) in un altro paese dell'Unione.
La maggior parte degli Stati membri è dotata di disposizioni sulla protezione dei dati personali allo scopo di impedire l'uso di tali informazioni a detrimento della vostra vita privata, ma l'entità e le modalità di questa protezione variano tra uno stato membro e l'altro.
Onde assicurare la libera circolazione dei dati e proteggere gli individui dalla violazione della loro vita privata, l'Unione ha recentemente adottato una legislazione comune volta a garantire determinati diritti nell'insieme degli Stati membri;si tratta in particolare del diritto a essere informati, del diritto di contestare e, in certi casi, del diritto di dare la propia autorizzazione preliminare all'utilizzazione di dati personali. Sappiate tuttavia che gli Stati membri hanno tempo fino all'ottobre 1998 per mettere in vigore le disposizioni nazionali necessarie a garantire tali diritti.
Per conoscere i particolari di queste disposizioni -comunitarie o nazionali- potete rivolgervi alle autorità indipendenti preposte alla tutela dei dati in ciascuno Stato membro che possono, all'occorrenza, assistervi in tale campo.
Se dovete sostenere una controversia di ordine contrattuale durante uno spostamento in un altro paese dell'Unione (acquisto di beni o servizi difettosi o non corrispondenti a quanto era stato indicato), avete gli strumenti per farlo.
In diversi casi un semplice reclamo indirizzato al fabbricante o al distributore del prodotto o al prestatore del servizio in questione consente di comporre amichevolmente e senza spese i problemi incontrati. Tuttavia, se non ottenete soddisfazione, sappiate che non per questo siete privi di protezione.
In molti paesi esistono procedure semplificate per le controversie tra consumatori e commercianti che permettono di non dover ricorrere a un avvocato. Allo stesso modo, le organizzazioni di consumatori riconosciute e certe istanze amministrative hanno a volte il diritto di intentare un'azione giudiziaria quando si tratta di tutelare gli interessi della collettività.
L'utilizzazione di tali ricorsi o procedure extragiudiziari può spesso evitarvi i costi e le lungaggini di una procedura giudiziaria.
Se vi trovaste ad adire i tribunali di uno Stato membro diverso dal quello del vostro domicilio, sappiate che non potrà essere fatta nessuna discriminazione a causa della vostra nazionalità. Ad esempio, non sarà possibile richiedervi alcuna cauzione o garanzia per le spese giudiziarie con la motivazione che non siete cittadini di tale paese. All'occorrenza avreste il diritto di fruire dell'assistenza giuridica di tale paese alle stesse condizioni dei suoi cittadini.
Fatte salve alcune eccezzioni estremamente limitate e senza che sia necessario ricorrere a una procedura particolare, la decisione giudiziaria pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri dell'Unione. Per fare eseguire la vostra decisione (ad esempio, pagamento dei danni) in un altro Stato membro, dovrete tuttavia presentare una domanda (istanza) al tribunale competente (in generale il tribunale del luogo di domicilio della persona condannata).
Se ritenete che un'amministrazione nazionale, regionale o locale abbia mal interpretato o mal applicato i vostri diritti o che abbia commesso una discriminazione nei vostri confronti o nei confronti di un membro della vostra famiglia non esitate a far valere i vostri diritti!
Se ad esempio incontrate difficoltà in relazione all'ingresso sul territorio di uno Stato, a formalità amministrative e controlli eccessivi non giustificati da motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di salute pubbliche o a questioni fiscali riguardanti i vostri acquisti, non siete privi di protezione.
Se, dopo aver espresso il vostro punto di vista all'amministrazione interessata, questa persiste a non darvi soddisfazione, potete fare appello alle vostre autorità nazionali (a seconda del caso, il consolato o l'ambasciata del vostro paese in tale Stato membro) affinché vi aiutino a far valere i vostri diritti.
E' nel vostro interesse privilegiare innanzitutto le procedure a livello nazionale, in cui i mezzi di ricorso a vostra disposizione sono più numerosi e vi consentono, se del caso, di ottenere un indennizzo. I giudici nazionali sono d'altronde competenti per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario evitando, all'occorrenza, di applicare qualsiasi disposizione o misura contraria a quest'ultimo.
Esistono inoltre possibilità a livello dell'Unione.
In primo luogo potete presentare ricorso alla Commissione europea. Se è riconosciuta la fondatezza del vostro ricorso, la Commissione può prendere contatto con l'amministrazione nazionale responsabile per chiederle spiegazioni e porre termine all'inosservanza del diritto comunitario. Se non ottiene soddisfazione, la Commissione può intentare una procedura nei confronti del paese in questione, che può sfociare in un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Avete inoltre il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e di rivolgervi a un deputato europeo di vostra scelta. Egli potrà allora presentare alla Commissione e al Consiglio dei ministri interrogazioni, le cui risposte sono rese pubbliche.
Potete inoltre rivolgervi al mediatore europeo ma soltanto se il vostro ricorso riguarda un caso di cattiva amministrazione da parte delle istituazioni comunitarie (quali il Parlamento, il Consiglio e la Commissione) o di qualsiasi organo decentrato delle Comunità (come ad esempio l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali). Senza che questa definizione sia completa, si intende in generale per "cattiva amministrazione" una carenza o un errore amministrativo, come ad esempio irregolarità o omissioni sul piano amministrativo.
N.B.Il
mediatore europeo non è competente per trattare ricorsi
concernenti le attività delle amministrazioni nazionali
o locali.