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Studiare in un altro paese dell'Unione

Il diritto di studiare, formarsi e fare ricerca

I programmi comunitari

PARITA' DI TRATTAMENTO

La parità di trattamento si basa sul principio per cui l'istituto del paese ospitante deve accogliere lo studente di un altro Stato dell'Unione alle stesse condizioni fissate per i cittadini nazionali. Non possono essere applicate pratiche discriminatorie come, ad esempio, imporre spese di iscrizione ai corsi più elevate di quelle chieste ai cittadini nazionali.

Anche sul fronte dei diritti, se ai cittadini del paese ospitante viene concessa una borsa per coprire le spese di iscrizione essa deve poter essere attribuita anche agli altri cittadini comunitari secondo le stesse modalità. La parità di trattamento copre le spese di iscrizione, ma non comprende le cosiddette borse di studio "di sostentamento" destinate ad aiutare gli studenti a vivere nella città dove risiede l'istituto. Gli Stati membri sono tuttavia liberi di decidere di propria iniziativa di assegnare delle borse di sostentamento o degli aiuti finanziari similari a dei cittadini stranieri residenti sul proprio territorio.

Peraltro, se si è lavoratori migranti o membri della famiglia di un lavoratore migrante, si gode di diritti più ampi, che permettono, ad esempio, di ricevere una borsa di sostentamento alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. È quindi consigliabile informarsi sulle borse e gli aiuti finanziari concessi dallo Stato membro di destinazione.

Il principio della parità è applicabile in tutti i paesi dell'Unione europea anche se le condizioni di accesso agli istituti sono stabilite dai singoli Stati e possono variare sensibilmente da un paese all'altro. Ad esempio la padronanza della lingua può costituire in certi casi un requisito di accesso all'insegnamento. A questo riguardo in certi Stati può essere richiesto di sostenere un esame per verificare le conoscenze linguistiche degli studenti provenienti da altri paesi. Sono, questi, elementi connessi alla politica nazionale in materia di istruzione che rimane prerogativa dei singoli Stati. Sarà quindi buona norma, prima di decidere una destinazione per un soggiorno di studio, informarsi sul sistema d'istruzione vigente nel paese prescelto. 2. Inoltre si può continuare a beneficiare di alcune borse o aiuti finanziari concessi dal paese di provenienza durante il soggiorno nel paese di destinazione. La decisione spetta esclusivamente alle autorità nazionali dello Stato di origine, alle quali è necessario rivolgersi per ogni informazione al riguardo.

DIRITTO DI SOGGIORNO

Per gli studenti.

Quegli studenti italiani che desiderano seguire in un altro Stato membro studi per un periodo inferiore ai tre mesi (ad esempio per un corso di lingua) non devono espletare formalità particolari: basta che siano in possesso di una carta di identità o di un passaporto validi. In certi Stati membri occorrerà comunque segnalare la presenza alle autorità locali.

Coloro che intendono seguire un periodo di studi superiore ai tre mesi in un altro Stato membro possono beneficiare del diritto di soggiorno in quello Stato a patto che rispettino le seguenti condizioni: essere iscritti a un istituto di insegnamento riconosciuto, disporre di una assicurazione malattia adeguata e di risorse sufficienti per non pesare sull'assistenza sociale del paese ospitante. Una volta rispettate queste regole, le autorità locali constatano il diritto di soggiorno rilasciando la carta di soggiorno per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea. La validità della carta può essere limitata al periodo del corso o della formazione. Nel caso in cui il periodo sia di alcuni anni, la carta di soggiorno potrà avere una validità di un anno ed essere rinnovabile automaticamente.

I familiari (coniuge e figli a carico) del cittadino italiano che intende recarsi in un altro paese dell'Unione per un corso godono anch'essi, indipendentemente dalla loro nazionalità, del diritto di soggiorno per lo stesso periodo concesso allo studente. Essi possono inoltre, indipendentemente dalla loro nazionalità, accedere a qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma nello Stato di accoglienza. Per un periodo superiore ai tre mesi anche i familiari sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno e soddisfare le stesse condizioni imposte allo studente (assicurazione e risorse finanziarie adeguate). Per i familiari cittadini di paesi terzi, il paese di accoglienza può richiedere un visto di ingresso in funzione della nazionalità dell'interessato. Tale visto deve però essere concesso gratuitamente e senza difficoltà da parte delle autorità consolari dello Stato di accoglienza.

Per i lavoratori.

Anche nel caso di lavoratori dipendenti, autonomi o di persone in cerca di occupazione, se la durata del soggiorno è inferiore ai tre mesi basta la carta di identità o il passaporto. Per un periodo compreso tra tre mesi e un anno, chi intende seguire un tirocinio professionale retribuito o occupare temporaneamente un impiego otterrà un documento di soggiorno per il periodo in questione. Negli altri casi di permanenza superiore ai tre mesi occorrerà richiedere una carta di soggiorno in quanto cittadino di un altro Stato membro.

RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Rispetto al passato molti progressi sono stati fatti per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi. La questione fondamentale riguarda il riconoscimento nel proprio paese di origine del diploma ottenuto in un altro Stato membro onde evitare di dovere rifare in tutto o in parte la formazione nel proprio paese per accedere al mondo del lavoro. Oggi molti ostacoli sono stati rimossi.

Riconoscimento accademico.

Con questo riconoscimento, un diploma rilasciato in uno Stato membro si considera equivalente, totalmente o parzialmente, a quelli rilasciati in un altro Stato membro al fine di consentire al titolare di proseguire tutta o parte della formazione fuori dal suo paese senza venire penalizzato.

Il riconoscimento accademico è spesso difficile da mettere in pratica tenuto conto della diversità dei corsi di studio e dei diplomi. Tuttavia gli studenti che beneficiano del programma Erasmus (vedi oltre) hanno diritto di vedere riconosciuto senza alcuna riserva, sia per gli esami che per altre valutazioni, da parte dell'Università del paese di origine, il periodo di studi compiuti all'estero anche se il programma di studi è diverso. Nel contesto di Erasmus, numerose università utilizzano un sistema europeo di attribuzione e di trasferimento di "crediti" ("ECTS"). Questo programma ha lo scopo di facilitare il processo di riconoscimento accademico fra istituti partecipanti, grazie a una maggiore trasparenza dei programmi di studio e all'utilizzazione di un sistema di "pagelle".

Per delle informazioni complementari al riguardo, sarà bene rivolgersi a uno dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). Questi centri nazionali esistono in tutti gli Stati membri, ed hanno stabilito tra loro una stretta collaborazione ed un efficiente scambio di informazioni nell'interesse dello studente mobile. Tali centri hanno lo scopo di fornire informazioni e consigli sulle questioni concernenti il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio effettuati in altri Stati.

Riconoscimento professionale.

Consiste nel riconoscere un diploma rilasciato in uno Stato membro per consentire al suo titolare di esercitare la sua professione in un altro Stato membro quando questa sia regolamentata. Il principio fondamentale è che qualsiasi cittadino europeo pienamente qualificato ad esercitare una professione nel proprio paese di origine, è abilitato ad esercitare la stessa professione anche nello Stato di accoglienza.

La Comunità europea ha adottato una serie di misure che consentono ormai a ogni cittadino dell'Unione europea di far valere il proprio diploma a fini professionali in ogni Stato membro. I diplomi soggetti a riconoscimento sono numerosi. Si tratta di tutti i diplomi che abilitano a professioni regolamentate, per le quali cioè esiste un ostacolo giuridico alla mobilità. Queste professioni sono quelle alle quali non si può accedere senza essere titolari di un diploma, di un titolo di studio, di un certificato o di una qualifica particolare.

Le formalità da espletare.

A livello comunitario esistono regole e procedure per favorire il riconoscimento dei diplomi. E stato previsto un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche che abilitano alla maggior parte delle professioni regolamentate. Tra queste le professioni di insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo ecc.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso le autorità competenti dello Stato membro di accoglienza. In caso di risposta positiva si potrà cominciare subito ad esercitare la professione. In certi casi il raffronto tra la domanda e il livello di formazione previsto nel paese di accoglienza per quel dato tipo di professione potrà far emergere differenze in termini di durata o contenuto della formazione. Lo Stato ospite potrà allora chiedere un'esperienza professionale che completi la formazione, un tirocinio di adeguamento o il superamento di un test attitudinale.

Ogni Stato membro dispone di un servizio di assistenza per fornire informazioni utili sulle professioni e sulle procedure per il riconoscimento dei diplomi in quel paese. In alcuni Stati, tale servizio di assistenza è fornito dagli stessi centri di informazione sul riconoscimento accademico.

Per sette professioni (medici generici e specialisti, infermieri, dentisti, ostetriche, veterinari, farmacisti e architetti) è ormai operante un meccanismo di riconoscimento automatico dei diplomi e delle qualifiche. Esso è accompagnato, salvo per gli architetti, da un coordinamento minimo delle formazioni per cui chi esercita una di queste professioni può beneficiare di un riconoscimento automatico negli altri paesi dell'Unione europea. Se la professione che si intende svolgere non è regolamentata nello Stato di accoglienza non è necessario alcun riconoscimento del vostro diploma. Non possono quindi essere frapposti ostacoli giuridici alla formazione o alle qualifiche.

LA SICUREZZA SOCIALE

I regolamenti comunitari garantiscono una certa tutela nel campo della sicurezza sociale, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria agli studenti che soggiornano o risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea. Questo tipo di tutela si applica solo agli studenti che sono cittadini di uno Stato membro coperti da assicurazione in un regime di sicurezza sociale per lavoratori dipendenti o autonomi, oppure che sono familiari di tali cittadini. Si consiglia, tuttavia, di chiedere all'ente assicurativo contro le malattie del paese di origine (nel caso italiano l'INPS) se le condizioni richieste dal paese di destinazione sono soddisfatte.

Chi risiede nello Stato membro in cui studia ha il diritto di beneficiare di tutta l'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione del paese. Occorre, però, espletare prima alcune formalità sulla base del formulario E 109 che viene rilasciato su richiesta dall'ente di sicurezza sociale presso il quale si è iscritti o sono assicurati i genitori dello studente. Tale formulario va presentato presso l'ente assicurativo contro le malattie del paese dove si effettuano gli studi.

Chi non risiede nello Stato membro in cui studia ma vi soggiorna temporaneamente, ha diritto a beneficiare di tutti i trattamenti immediatamente necessari. A tal fine occorre presentare il formulario E 111 (la cui validità potrà essere limitata ad un periodo di tempo determinato) che sarà rilasciato dall'ente presso il quale l'interessato o i propri genitori sono assicurati. Occorre dotarsi del formulario prima della partenza e presentarlo all'ente assicurativo del paese di accoglienza. Per tutte le cure e i trattamenti che non sono immediatamente necessari occorre un'autorizzazione preventiva (formulario E 112) oppure bisognerà rientrare nello Stato membro di origine. Nel caso in cui i costi di assistenza sanitaria non siano coperti dall'organismo assistenziale di provenienza per una parte del soggiorno all'estero potrà essere richiesto di contrarre un'assicurazione privata per rispettare le condizioni previste nel paese in cui si studia. Ogni ulteriore informazione riguardante diritti e obblighi nel campo della sicurezza sociale potrà essere ottenuta consultando la guida "Lavorare in un altro Stato membro" e la scheda "Sicurezza sociale".

I RICERCATORI

In linea generale l'accesso alla formazione attraverso la ricerca e la mobilità dei ricercatori in Europa, senza discriminazioni né rispetto al paese di origine né rispetto al paese di accoglienza, è un diritto sancito sia attraverso strumenti nazionali (finanziamenti, borse, sovvenzioni) sia con strumenti comunitari. Tuttavia, a seconda delle legislazioni nazionali e del livello dei ricercatori (dottorandi, titolari di diplomi di studio post-universitari, ricercatori di ruolo) questi contratti possono essere:

  • contratti di borsa di studio, a cui si applica il regime degli studenti;
  • contratti di lavoro a tempo determinato, a cui si applica il regime dei lavoratori dipendenti;
  • contratti di prestazione di servizi, a cui si applica il regime dei lavoratori autonomi.

In ogni caso le sovvenzioni finanziarie concesse ai ricercatori sono da considerarsi redditi soggetti alle normative in materia tributaria e fiscale del paese di accoglienza e/o di origine. In caso di mobilità si applicano, sul piano fiscale, le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni e, sul piano sociale, il regolamento comunitario sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, a quelli autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

L'Unione europea ha sviluppato una serie di programmi comunitari di formazione 3 ai quali i cittadini italiani possono partecipare rivolgendosi ai servizi di assistenza indicati alla fine della presente guida o agli organismi responsabili delle azioni specifiche dei programmi.

PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Riguarda la formazione professionale iniziale, continua e per tutto l'arco della vita. Fornisce il sostegno a progetti pilota e a programmi di collocamento e di scambio presentati in collaborazione da organismi di formazione, università ed imprese provenienti normalmente da almeno tre Stati membri. In certi casi, e a certe condizioni, è possibile anche a due partecipanti di due Stati membri diversi di presentare un progetto.

Le proposte vengono esaminate, a seconda delle categorie di collocamento o di scambi, da organismi nazionali o dalla Commissione europea. L'obiettivo dei progetti deve essere quello di offrire ai beneficiari la possibilità di completare o migliorare la formazione professionale, studiare le nuove tecnologie, scoprire nuove modalità di funzionamento e di organizzazione del lavoro.

I privati, per poter partecipare ai collocamenti gratuiti presso un altro partecipante o agli scambi sostenuti dal programma LEONARDO DA VINCI, devono rivolgersi ad un organismo di formazione, un'università o un'impresa che partecipi al progetto oppure ai servizi di assistenza elencati in fondo alla presente guida.

Ammessi a beneficiare del collocamento gratuito presso uno dei partecipanti del programma sono i giovani in formazione iniziale con meno di 28 anni. Il collocamento avverrà, ad esempio in una scuola, in un centro di apprendistato o in un'impresa. Questi collocamenti possono essere di breve durata (da 3 a 12 settimane) o di lunga durata (da 3 a 9 mesi).

Anche i giovani lavoratori o disoccupati possono chiedere di essere collocati per una durata da 3 a 12 mesi in un'impresa, in un centro di apprendistato o di formazione. I collocamenti risulteranno parte integrante dell'esperienza di formazione e consentiranno di acquisire una qualifica professionale complementare o un'esperienza qualificante riconosciuta. Nel caso di giovani universitari o giovani diplomati, i collocamenti avvengono presso imprese, si integrano in progetti transnazionali di qualificazione professionale e si inseriscono nel quadro di collaborazione fra imprese e università.

Ammessi a beneficiare degli scambi (intesi come mobilità vera e propria e come scambi di esperienze e "know-how" tra imprese e organismi di formazione) sono i responsabili della formazione, gli ideatori ed i gestori dei programmi di formazione. Gli scambi possono riguardare l'adeguamento della formazione professionale iniziale all'evoluzione delle tecnologie e alle trasformazioni nell'organizzazione del lavoro, la diffusione di esperienze e di "know how", il miglioramento della cooperazione tra università, centri di formazione e imprese.

Ai programmi di scambi possono partecipare anche addetti delle imprese e addetti delle università o degli organismi di formazione.

Tali programmi consentono ad addetti nella formazione di recarsi in una piccola o media impresa e, d'altro lato, a responsabili delle risorse umane della formazione, a specialisti dello sviluppo e dell'applicazione delle tecnologie e a dirigenti di impresa di seguire un corso di formazione complementare o di perfezionamento presso un'università. I responsabili della formazione presso le imprese, le Camere di commercio, i sindacati o le associazioni professionali possono partecipare a scambi tra organismi volti al trasferimento di conoscenze ed esperienze fra piccole imprese tra di loro e fra piccole e grandi imprese.

Gli specialisti della formazione linguistica, all'interno delle imprese e in istituti specializzati nell'insegnamento di lingue, possono beneficiare dei programmi di scambio comprendenti visite di preparazione e soggiorni di studio o aventi lo scopo di contribuire ad uno scambio di esperienze nell'ambito della formazione in lingue straniere. Questi ultimi programmi si rivolgono in particolare a rappresentanti di piccole imprese, organizzazioni professionali e settoriali, autorità pubbliche, parti sociali, organismi di formazione e università, e docenti nel settore linguistico.

PROGRAMMA SOCRATES

Il nuovo programma comunitario SOCRATES è diretto a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione. Con questo programma gli studenti universitari possono usufruire degli scambi previsti nel quadro di ERASMUS o partecipare alla cooperazione tra istituti scolastici (programmi COMENIUS e LINGUA) e agli scambi nel settore linguistico (programma LINGUA).

Programma ERASMUS

Possono avvalersi del programma di mobilità SOCRATES/ERASMUS quegli studenti iscritti in un istituto che abbia sottoscritto un accordo di scambio con un istituto di un altro Stato membro. Occorrerà quindi informarsi presso l'istituto di origine se esiste un tale accordo.

Gli studenti che partecipano al programma, oltre al diritto al riconoscimento accademico, hanno il diritto di non pagare alcuna tassa di iscrizione all'istituto ospitante. L'istituto ospitante non può infatti richiedere alcun versamento per corsi, esami, utilizzazione di laboratori e accesso alla biblioteca. Al contrario l'istituto di origine può continuare a riscuotere le tasse di iscrizione dai propri studenti anche se si trovano all'estero. Allo stesso modo il periodo trascorso nell'istituto di un altro paese non interrompe il diritto a riscuotere borse e finanziamenti nazionali nello Stato di origine. Nel quadro di ERASMUS è possibile ottenere delle borse finanziate dall'Unione europea, destinate a coprire una parte delle spese legate alla mobilità (spese di viaggio, preparazione linguistica, costo della vita più elevato nel paese di destinazione).

A seconda dei casi, sono previste forme di assistenza nella preparazione linguistica e nell'organizzazione pratica del soggiorno da parte degli istituti di origine e di quelli ospitanti. Misure di sostegno specifiche sono previste per i disabili.

Programma COMENIUS

Chi frequenta la scuola può beneficiare degli accordi di collaborazione tra istituti scolastici nel quadro del programma COMENIUS. Si tratta di accordi in base ai quali scuole di almeno tre Stati membri diversi lavorano su progetti pedagogici europei volti a sviluppare i contatti fra allievi di paesi diversi e a promuovere la cooperazione fra le scuole.

Programma LINGUA

Gli studenti con meno di 14 anni possono beneficiare di scambi a scopi linguistici nel quadro del programma LINGUA e partecipare ad uno scambio nell'ambito di un progetto pedagogico comune al quale partecipa la scuola di origine e quella di un altro paese.

Misure in favore degli insegnanti

Anche i futuri insegnanti di lingue possono beneficiare di una borsa di assistente LINGUA per periodi che vanno da 3 a 8 mesi in un istituto di insegnamento o di formazione di un altro paese.

Gli insegnanti universitari o di istituti di insegnamento post-universitari possono usufruire di una mobilità di breve periodo (da una a otto settimane) in un istituto di un altro paese che partecipa al programma e ricevere una borsa corrispondente a tale periodo. Esiste, anche, un numero molto più ristretto di borse assegnate secondo criteri molto selettivi per i periodi di soggiorno all'estero più lunghi.

Anche gli insegnanti delle scuole medie e superiori possono usufruire di scambi (con relative borse) per partecipare ad attività educative in una delle scuola straniere associate ai progetti COMENIUS o LINGUA. Sono previste anche borse per consentire agli insegnanti di partecipare ad attività di formazione continua.

Gli insegnanti di lingue straniere, i professori che hanno interrotto la carriera e desiderano riprendere la professione, gli insegnanti di altre materie che si riqualificano nell'insegnamento di lingue, ispettori, consiglieri pedagogici nel settore delle lingue straniere o formatori di insegnanti di lingue possono ricevere un aiuto per un tirocinio o altre attività di formazione continua in un altro paese.

Esistono, infine, brevi programmi intensivi a livello universitario che riuniscono studenti e insegnanti di vari paesi per confrontare e sperimentare metodi di insegnamento in classi internazionali.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel vademecum SOCRATES della Commissione e possono essere forniti dai servizi di assistenza elencati alla fine della presente guida.

PROGRAMMA"GIOVANI PER L'EUROPA"

Questo programma mira a favorire la cooperazione tra organizzazioni di giovani di vari paesi consentendo loro di incontrarsi al di fuori dell'ambito scolastico e professionale per confrontarsi su progetti comuni, culturali o sociali. Il programma, che completa i programmi SOCRATES e LEONARDO DA VINCI, prevede attività di scambi, progetti di iniziative per i giovani, tirocini di volontariato e realizzazione di studi nel campo della gioventù che riguardino in particolare gli ambienti meno favoriti. Possono beneficiare del programma associazioni, gruppi di giovani compresi tra i 15 e i 25 anni di età e i responsabili delle strutture pubbliche e private attive nel settore della gioventù.

Formazione e mobilità dei ricercatori

Le azioni inserite nel nuovo programma '95-'98 di Formazione e mobilità dei ricercatori (FMR) sono complementari alle azioni nazionali. Si prevede, in particolare, la possibilità di concedere borse di studio Marie Curie, qualora un organismo di ricerca accolga, per un periodo compreso fra i sei mesi e due anni (tre anni per i dottorati), un ricercatore originario di un altro Stato membro 5 per eseguire un progetto di ricerca definito di comune accordo. Rientrano tra le materie ammesse per i progetti le scienze esatte, naturali, economiche e l'ingegneria nonché taluni settori delle scienze umane e sociali. Il programma "FMR" comprende inoltre attività dirette a consentire l'integrazione di giovani scienziati nelle reti di ricerca comunitarie o il loro accesso ai laboratori di ricerca.

Oltre al programma "FMR", la maggior parte dei programmi comunitari di Ricerca e Sviluppo tecnologico offrono delle borse Marie Curie per seguire dei corsi di formazione per la ricerca. (Maggiori informazioni a riguardo sono contenute nella scheda "Formazione e mobilità dei ricercatori"). Al di fuori del programma "FMR", e nel quadro di consorzi o reti previste dai programmi dell'Unione europea, esistono altre opportunità di formazione e mobilità sia attraverso l'assunzione a titolo temporaneo di ricercatori, sia mediante scambi.

Se si ritiene che un proprio diritto sia stato violato da parte di un istituto o di un centro di formazione o da parte di un'amministrazione nazionale, regionale o locale, o che si siano avuti comportamenti discriminatori, esistono meccanismi di difesa sia a livello nazionale, sia a livello comunitario.

Si consiglia di privilegiare le iniziative a livello nazionale dove le possibilità di ricorso sono più ampie e prevedono forme di risarcimento. I giudici degli Stati membri sono, del resto, tenuti ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario eventualmente non applicando le disposizioni contrarie.

A livello comunitario lo studente o il professore che si ritengano ingiustamente discriminati possono presentare reclamo alla Commissione europea. Nel caso in cui gli uffici della Commissione riconoscano la fondatezza del reclamo, si rivolgeranno alle autorità dello Stato membro in questione per chiedere spiegazioni e far cessare la violazione del diritto comunitario. Se non ottiene soddisfazione, la Commissione può avviare un procedimento di infrazione nei confronti dello stesso paese che può arrivare fino al ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Sempre a livello europeo è possibile presentare una petizione al Parlamento europeo o rivolgersi ad un parlamentare europeo che potrà eventualmente presentare un'interrogazione alla Commissione o al Consiglio dei ministri dell'Unione. Le risposte alle interrogazioni vengono rese pubbliche.

Infine, ci si potrà indirizzare al Mediatore europeo , ma soltanto nel caso in cui il reclamo riguardi casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie (come il Parlamento, il Consiglio e la Commissione), o degli organi decentrati delle Comunità (come, per esempio, la Fondazione europea per la formazione professionale).
Benché la definizione non sia esaustiva, si intende generalmente per "cattiva amministrazione" una mancanza o un errore dell'amministrazione, come, per esempio, irregolarità od omissioni amministrative. Il Mediatore europeo non è competente nel caso di denuncie riguardanti le amministrazioni nazionali o locali.