Risiedere in un altro paese dell'Unione
Il diritto di soggiorno
Chi ne beneficia
La durata del soggiorno e le sue conseguenze
La carta di soggiorno e la sua richiesta
Quando può essere rifiutato
Il voto
Elezioni comunali
Elezioni al Parlamento Europeo
Formalità da espletare
Beni personali e auto
Trasferimento di beni personali
Autoveicoli: immatricolazione e tassazione
Patente
Il fisco
CHI NE BENEFICIA
Gli italiani, in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono anche, automaticamente, cittadini dell'Unione. Ciò vuol dire che sono liberi, sia pure con alcune limitazioni, di soggiornare sul territorio di un qualunque degli altri quattordici Stati a prescindere dalla loro situazione professionale e socio-economica.
Nessun problema esiste per chi intende soggiornare in modo temporaneo in un altro Stato membro dell'Unione per motivi di turismo o per chi vuole prestare occasionalmente dei servizi in quello Stato o vi è distaccato dalla propria impresa. A chi si reca in un altro Stato membro in quanto lavoratore dipendente o autonomo è riconosciuto il diritto di soggiornare in modo permanente.
Ma se il trasferimento interessa studenti, pensionati o cittadini non attivi dal punto di vista lavorativo, occorre soddisfare alcune condizioni, vale a dire disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia onde evitare di gravare sul sistema sociale e su quello previdenziale del paese di accoglienza. Condizioni che non si applicano, però, a quei pensionati che intendono stabilirsi nel paese nel quale hanno svolto l'attività professionale come lavoratori dipendenti o autonomi.
I disoccupati hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato dell'Unione europea per cercarvi un impiego entro un termine ragionevole. Nell'assenza di regole comunitarie che fissino tale termine, la maggioranza degli Stati membri prevedono un periodo di sei mesi, sebbene alcuni Stati prevedano ancora un termine di tre mesi. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi alle autorità dello Stato membro nel quale si cerca lavoro, per verificare qual'è la situazione precisa a questo riguardo. Tuttavia, qualunque sia il periodo di tempo generalmente accordato, l'autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello Stato se si prova che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di trovarlo (ad esempio a seguito di colloqui ancora da affrontare). Date certe condizioni, c'è anche la possibilità, con una domanda all'istituto previdenziale del paese di provenienza, di continuare a percepire per tre mesi il sussidio di disoccupazione a carico del paese in cui si è assicurati.
Anche i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, possono accompagnare il cittadino che intende soggiornare sul territorio di un altro Stato membro e beneficiare del diritto di soggiorno. Tale diritto si estende oltre che al coniuge e ai figli con meno di ventuno anni, agli ascendenti dei due coniugi che risultino a carico. Se si è studenti il diritto di soggiorno è limitato al coniuge e ai figli a carico.
Per i membri della famiglia che sono cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il paese di accoglienza può richiedere, a seconda della nazionalità, un visto di ingresso. Tale visto è rilasciato gratuitamente e con ogni agevolazione dalle autorità consolari competenti.
LA DURATA DEL SOGGIORNO E LE SUE CONSEGUENZE
Le formalità da espletare nel paese in cui si soggiorna variano a secondo della durata prevista del soggiorno.
Chi intende trascorrere in un altro Stato membro un periodo di vacanza, studio, cura o impiego temporaneo non superiore ai tre mesi non ha bisogno di alcun visto o permesso. Basta la carta d'identità o un passaporto valido. L'unica formalità che potrà essere richiesta in alcuni Stati è quella di segnalare la presenza, cosa che spesso avviene automaticamente attraverso la registrazione in albergo o la dichiarazione cui è tenuto il proprietario dell'abitazione.
Per periodi compresi tra tre mesi e un anno, per occupare un impiego temporaneo o per svolgere un lavoro autonomo o prestare temporaneamente dei servizi, si otterrà un titolo di soggiorno relativo al periodo interessato.
Se la durata del soggiorno previsto supera l'anno, l'interessato deve chiedere la carta di soggiorno alla quale si ha diritto in qualità di cittadini dell'Unione.
LA CARTA DI SOGGIORNO E LA SUA RICHIESTA
La carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'Unione è un documento particolare, che in linea di massima è diverso dal permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini di paesi terzi.
Essa è valida su tutto il territorio del paese di residenza per una durata di almeno cinque anni ed è rinnovabile automaticamente: per gli studenti la validità è limitata ad un anno ed è rinnovabile. La validità non si interrompe con il rientro nel paese di origine per meno di sei mesi consecutivi o se si ritorna nel proprio paese per svolgervi il servizio militare. La carta viene rilasciata gratuitamente o dietro pagamento di una somma che non può superare quella pagata dai cittadini del paese di residenza per ottenere una carta di identità.
La richiesta della carta di soggiorno va fatta agli uffici amministrativi competenti (Prefettura, Questura o Commissariato di polizia). Questi ultimi, qualora fossero necessarie verifiche per motivi di ordine pubblico, sono tenuti a decidere entro un termine massimo di sei mesi a partire dalla presentazione della domanda.
Se il richiedente è un lavoratore dipendente o autonomo, può iniziare ad esercitare la sua attività anche prima che gli venga rilasciata la carta di soggiorno. Infatti un tale documento è solo la prova materiale che constata l'esistenza del diritto di soggiorno e non costituisce un requisito per godere del diritto stesso.
La carta di soggiorno si richiede presentando una carta d'identità o un passaporto validi. Occorrono inoltre documenti specifici connessi alla propria particolare posizione. Nel caso di lavoratori dipendenti basterà il certificato di lavoro; nel caso di lavoratori autonomi occorrerà dimostrare la propria attività. Nel caso di studenti servirà l'iscrizione a un istituto riconosciuto, ma occorrerà anche un'adeguata assicurazione malattia e l'autocertificazione che si dispone di mezzi finanziari necessari al soggiorno. L'assicurazione e i mezzi finanziari devono coprire anche i familiari che intendono pure soggiornare.
Anche nel caso di pensionati o lavoratori non attivi si dovrà dimostrare di avere un'adeguata assicurazione malattia ed i mezzi finanziari ritenuti sufficienti dal paese di accoglienza, per sé e per i familiari. I pensionati, prima di stabilirsi in un altro Stato membro, dovranno comunicare il cambiamento di residenza all'istituto previdenziale e chiedere al servizio sanitario il modulo E121 da consegnare all'omologo ente del paese di accoglienza. Le cure sanitarie previste dal regime pensionistico d'origine saranno fornite dal paese di residenza come se la persona fosse titolare di una pensione del paese d'accoglienza stesso.
Per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari può essere necessario fornire una prova del legame di parentela (attraverso un certificato del paese di origine). Se i familiari non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, essi riceveranno, al posto della carta di soggiorno riservata ai cittadini dell'Unione, un permesso di soggiorno di validità uguale a quella concessa al familiare cittadino dell'Unione.
QUANDO PUO' ESSERE RIFIUTATO
Il paese di accoglienza può rifiutare di rilasciare o di rinnovare una carta di soggiorno, o anche adottare un provvedimento di espulsione nei confronti di una persona, se il suo comportamento costituisce una minaccia grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non è, tuttavia, sufficiente a giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
Il rilascio della carta di soggiorno può anche essere rifiutato per ragioni di sanità pubblica ma in casi rigorosamente limitati ad alcune determinate malattie. Alcuni paesi dell'Unione richiedono un controllo medico preventivo. In ogni caso le ragioni dettate da motivi di ordine pubblico, dipubblica sicurezza o di sanità pubblica devono sempre essere comunicate all'interessato(a) cui deve essere concesso un termine sufficiente a predisporre la propria difesa.
Ulteriori informazioni potranno essere trovate nella scheda "Diritto di soggiorno" e nelle guide "Lavorare in un altro paese dell'Unione europea" e "Studiare, formarsi e fare ricerca in un altro pase dell'Unione europea".
I nuovi residenti, stabilendosi in uno Stato membro, godono di diritti ma assumono anche certi doveri. Questa guida non potrà fornire una lista completa dei diritti e doveri propri al cittadino dell'Unione, ma richiamerà tuttavia quelli che sono particolarmente utili nei primi tempi di una nuova residenza.
IL VOTO
Tutti i cittadini dell'Unione hanno il diritto, in base al Trattato di Maastricht, di partecipare, sia come elettori che come candidati, alle elezioni comunali e a quelle europee nel paese di accoglienza alle medesime condizioni dei cittadini di quello Stato.
Elezioni comunali
Il cittadino che ha deciso di risiedere in un altro Stato membro, sentirà il bisogno di essere coinvolto nelle deliberazioni degli enti locali, perché esse lo toccano da vicino. La possibilità di partecipare all' elaborazione delle decisioni gli è offerta con l' esercizio del diritto di voto o la presentazione come candidato alle elezioni comunali, alle stesse condizioni previste per i nazionali. Alcuni Stati membri prevedono che i cittadini possano votare unicamente nel luogo di residenza principale o abituale. Tuttavia alcuni paesi autorizzano anche il voto nel luogo ove si ha il domicilio secondario e si può, quindi, utilizzare questa norma allo stesso titolo dei cittadini di quei paesi.
Votando alle elezioni comunali nel paese di accoglienza non si perde automaticamente il diritto al voto nel paese di origine. In linea generale non si può essere assoggettati a requisiti minimi di residenza diversi da quelli imposti ai cittadini del paese di accoglienza. Solo il Belgio ed il Lussemburgo possono applicare, ma solo entro certi limiti, questa condizione (vedasi scheda "Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali").
Elezioni al Parlamento Europeo
A differenza che per le comunali, per le elezioni al Parlamento europeo, se si vota nel paese di nuova residenza si perde il diritto di votare nel paese di origine. Questo per evitare che ci siano cittadini dell'Unione con due voti a disposizione per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo (vedasi scheda "Dirittto di voto e di eleggibilità alle elezioni per il Parlamento europeo").
Formalità da espletare
Per esercitare il diritto di voto alcuni paesi possono richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali, a differenza dei cittadini dello Stato di accoglienza che ricevono automaticamente il certificato elettorale a casa. Questo a tutela dei nuovi residenti che non desiderassero essere soggetti agli obblighi elettorali vigenti in alcuni paesi. Il paese ospitante può anche chiedere di presentare un documento di identità e di indicare l'ultimo indirizzo nel paese di origine per accertare la cittadinanza dell'Unione europea.
Per le elezioni europee può essere richiesta una dichiarazione in cui si confermi di godere dei diritti civili mentre ai candidati potrebbe venire chiesto un certificato a conferma di non aver perso l'esercizio dei diritti civili.
BENI PERSONALI E AUTO
Trasferimento di beni personali
Il cittadino che si trasferisce da uno Stato membro all'altro non è soggetto a dazi doganali, tasse o restrizioni di sorta per il trasloco dei beni personali. Lo Stato puo tuttavia richiedere il pagamento di tasse sugli autoveicoli o imporre delle restrizioni d'importazione per certe merci, come le armi e le munizioni.
Autoveicoli: immatricolazione e tassazione
Il trasferimento di un autoveicolo da uno Stato all'altro dell'Unione è soggetto a norme diverse a seconda del tipo e dell'età del veicolo. Per trasferire nel nuovo paese di residenza un veicolo ad uso privato nuovo, acquistato in un altro Stato membro e che beneficia delle procedura di omologazione CEE (dal primo gennaio 1996, quest' ultima è obligatoria per gli autoveicoli nuovi), non potrà essere richiesta alcuna formalità né alcun controllo relativo alle caratteristiche tecniche della vettura. Se invece il veicolo da trasferire è usato, il paese di nuova residenza può richiedere un controllo tecnico (revisione o reimmatricolazione) ma solo se la pratica è obbligatoria per le vetture della stessa anzianità acquistate in quel paese.
Per sapere quali norme si applicano ai vari veicoli nei vari Stati si può consultare la scheda "Trasferimento e immatricolazione di un veicolo".
La regola generale prevede che le vetture vengano immatricolate e siano soggette a tassazione nel paese in cui il proprietario ha la sua residenza normale. L'Iva sull'acquisto di un'auto nuova (che abbia meno di sei mesi di vita e meno di 6OOO Km) viene applicata nel paese dove la vettura sarà immatricolata. Nel caso di un'auto usata (cioè una vettura che abbia più di sei mesi di vita o più di 6OOO Km), l'Iva è dovuta nel paese di acquisto.
La maggior parte degli Stati membri impongono una tassa di immatricolazione la cui struttura ed aliquota variano sensibilmente da un paese all'altro. Spesso viene concessa un' esenzione in caso di cambiamento di residenza, ma questa deroga dipende solitamente dalla lunghezza del periodo di proprietà del veicolo sia prima che dopo il trasferimento. Per quanto riguarda l'Iva, il cambiamento di residenza o di uso della vettura non ha conseguenze agli effetti fiscali. Se si lavora in un paese diverso da quello dove si risiede normalmente si può utilizzare regolarmente l'automobile per andare e tornare dal luogo di lavoro per un periodo di tempo illimitato senza pagare la minima tassa. Anche gli studenti possono utilizzare l'auto, immatricolata nel paese dove risiedono normalmente, nel territorio in cui si studia senza pagare tasse.
È concessa un'esenzione a livello comunitario per l'uso temporaneo della vettura in un paese diverso da quello in cui si ha la residenza normale, purché ciò si verifichi per non più di sei mesi (consecutivi o meno) ogni dodici mesi. L'esenzione riguarda tanto l'uso privato quanto quello professionale ad esclusione del trasporto professionale di passeggeri o di merci. Quando una vettura viene temporaneamente utilizzata in un altro paese, essa,in linea di massima, non puo' essere né venduta, né noleggiata, né prestata, anche se ogni Stato membro è libero di applicare norme meno restrittive.
Patente
Dal 1deg. luglio 1996 si può guidare in tutta Europa con la patente di guida del paese di origine purché in corso di validità. Prima di quella data l'automobilista era tenuto a sostituire la sua patente con un documento equivalente rilasciato dalle autorità del paese di accoglienza. Il paese ospitante può applicare tuttavia le proprie norme nazionali in materia di durata della validità della patente, di controlli medici, di norme tributarie e può indicare sul documento stesso tutti i dati amministrativi che ritenga utili.
Il fisco
È importante sapere se al momento di trasferire la propria residenza per lavorare in un altro Stato membro, si acquisisce anche il "domicilio fiscale" in detto Stato. La definizione di "domicilio fiscale" varia a seconda dello Stato membro. Si applica comunque il diritto tributario del paese di accoglienza. Di norma, chi ha il domicilio fiscale in un paese è tenuto a dichiararvi tutti i suoi redditi ("reddito mondiale") e può essere soggetto ad altre imposte come quelle di successione o patrimoniali. Chi intende trasferirsi in un altro Stato membro dovrà quindi informarsi sul regime fiscale di quel paese presso l'amministrazione tributaria o presso un consulente esperto nella legislazione di quel paese.
Sarà bene anche informarsi presso le autorità tributarie del paese di origine perché a volte tra paesi esistono delle convenzioni fiscali bilaterali, destinate ad evitare la doppia imposizione sul reddito delle persone che hanno dei redditi provenienti da diversi paesi. La normativa relativa alle imposte sul reddito e ad alcune altre imposte come quelle di successione o patrimoniali non è ancora armonizzata a livello comunitario. Pertanto le modalità di applicazione di tali imposte e le relative aliquote possono variare sensibilmente da un paese all'altro.
E' anche opportuno rivolgersi alle autorità tributarie dello Stato membro di accoglienza, perché possano prendere in considerazione eventuali specificità relative alla situazione personale e familiare.