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Lavorare in un altro paese dell'Unione

Come cittadini dell'Unione europea gli italiani che intendono accedere al mercato del lavoro di un altro paese comunitario hanno diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro in un altro paese dell'Unione europea, ivi compresi i posti della pubblica amministrazione. Tuttavia, possono essere riservati a dei cittadini nazionali quegli impieghi che implicano una partecipazione all'esercizio del potere pubblico e la salvaguardia degli interessi generali della nazione (forze armate, polizia, giustizia, diplomazia, amministrazione tributaria...). Ciò significa che oltre ai posti di lavoro disponibili nel settore privato, sono accessibili a tutti i cittadini dell'Unione europea, indipendentemente dalla nazionalità, gran parte dei posti di lavoro nei settori della sanità e dell'insegnamento, negli organismi che gestiscono servizi commerciali (trasporti pubblici, compagnie aeree o marittime, elettricità o gas, Poste e telecomunicazioni, organismi radiotelevisivi) e negli organismi di ricerca a fini civili.

I.Come cercare lavoro in un altro paese dell'Unione Europea

L'ACCESSO AL MERCATO DI LAVORO

Gli italiani hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato dell'Unione europea e cercarvi un impiego entro un termine ragionevole. Nell'assenza di regole comunitarie che fissino tale termine, la maggioranza degli Stati membri prevedono un periodo di sei mesi, sebbene alcuni Stati prevedano ancora un termine di tre mesi. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi alle autorità dello Stato membro nel quale si cerca lavoro, per verificare qual'è la situazione precisa a questo riguardo. Tuttavia, qualunque sia il periodo di tempo generalmente accordato, l'autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello Stato se si prova che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di trovarlo (ad esempio a seguito di colloqui ancora da affrontare).

Ci si potrà iscrivere alle liste di collocamento avendo diritto alla stessa assistenza fornita ai disoccupati nazionali. Si può anche continuare a riscuotere per tre mesi l'indennità di disoccupazione se si è iscritti da almeno quattro settimane sugli elenchi dell'ufficio di collocamento del paese che eroga il sussidio. Da tale ufficio di collocamento si potrà ottenere il modulo E303 e, con quest'ultimo, ci si potrà presentare come persona in cerca di lavoro, agli uffici di collocamento del paese in cui si intende cercare lavoro. Se non si trova lavoro, si dovrà tornare entro tre mesi nel primo paese per conservare l'indennità alla disoccupazione.

Tutti coloro che cercano o hanno accettato un lavoro in un altro Stato dell'Unione europea possono ricorrere ai servizi della rete Eures istituita in collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni nazionali del lavoro. La rete si avvale di 450 Euroconsiglieri sparsi in tutta l'Unione e nei paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che possono essere contattati presso gli uffici di collocamento (ragguagli ulteriori nella scheda "Come trovare lavoro").

I familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto a raggiungere il lavoratore. Questo diritto si estende non solo al coniuge e ai discendenti con meno di ventuno anni ma anche agli ascendenti e a quelli del coniuge purché siano a carico. I familiari che accompagnano il lavoratore riceveranno una carta od un documento di soggiorno di validità uguale a quella del lavoratore. Il coniuge e i figli possono lavorare nel paese di accoglienza senza alcuna restrizione. Possono ugualmente seguire i corsi dell'insegnamento generale e professionale. Inoltre, i figli del lavoratore possono beneficiare delle stesse borse di studio dei figli dei cittadini nazionali (ulteriori informazioni sui sistemi educativi nella scheda "Elementi del sistema di istruzione nazionale").

Per i membri della famiglia che sono cittadini di paesi terzi il paese di accoglienza può richiedere, a seconda della nazionalità, un visto di ingresso. Tale visto è rilasciato gratuitamente e con ogni agevolazione dalle autorità consolari competenti.

IL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Il principio di base vigente nell'Unione europea è che se si è qualificati nel paese di origine per esercitare una certa professione questa qualifica vale anche per esercitare la professione in un altro paese dell'Unione. Poiché però esistono differenze anche rilevanti fra un paese e l'altro per quanto riguarda i sistemi di formazione, l'Unione europea ha elaborato meccanismi di riconoscimento che consentono di far valere e utilizzare i diplomi in un altro Stato membro. È stato infatti creato, a livello comunitario, un sistema di riconoscimento delle qualifiche applicabile alla maggior parte delle professioni regolamentate.

Chi desidera esercitare in altro paese dell'Unione europea una professione (insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo) che è regolamentata nel paese di origine dovrà ottenere un riconoscimento del proprio diploma presentando una richiesta alle autorità del paese ospitante che hanno quattro mesi di tempo per decidere. Se esistono differenze rilevanti in termini di durata o di contenuti fra la formazione compiuta nel paese di origine e quella richiesta nel paese di accoglienza, potrà essere richiesta, alternativamente, un'esperienza professionale che completi la formazione oppure un tirocinio di adattamento o il superamento di un test attitudinale.

Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetrici, veterinari, farmacisti o architetti si può godere in linea di massima di un riconoscimento automatico per tutti i paesi dell'Unione europea. Se la professione non è regolamentata nel paese ospitante, il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere sollevati ostacoli di ordine giuridico.(Ulteriori chiarimenti nella scheda "Il riconoscimento dei diplomi").

TUTELA DEI DATI PERSONALI

In determinati casi potrà essere chiesto al lavoratore, da parte di un'amministrazione o di un datore di lavoro, di fornire informazioni di carattere personale. Nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea vigono disposizioni relative alla protezione dei dati personali, ma, per tutelare gli individui contro ogni violazione della loro vita privata, l'Unione ha recentemente adottato una legislazione comune destinata a garantire l'esistenza di certi diritti in tutta l'Unione europea.

In particolare, le norme comunitarie (che devono essere attuate nelle legislazioni nazionali entro l'ottobre '98) prevedono il diritto di essere informati sull'utilizzazione dei dati personali, il diritto di contestare tale utilizzazione e in certi casi il diritto di esprimere un accordo in via preliminare alla loro utilizzazione.

Per conoscere in forma dettagliata le disposizioni comunitarie e nazionali sull'argomento si potranno consultare le autorità indipendenti responsabili della tutela dei dati personali nei singoli Stati membri.

II.Le regole per i lavoratori dipendenti

DIRITTO DI SOGGIORNO

Lavorare in un altro paese dell'Unione dà il diritto al cittadino italiano di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro (maggiori informazioni nella guida "Risiedere in un altro paese dell'Unione europea" e nella scheda "Il diritto di soggiorno").

CONDIZIONI DI LAVORO

Si applicano ai lavoratori provenienti da altri Stati dell'Unione le stesse condizioni di lavoro vigenti per i cittadini dello Stato membro ospitante. Questo vale per la retribuzione, per le norme relative al licenziamento e alla reintegrazione professionale, per la riassunzione una volta rimasti disoccupati, per la tutela della salute e per la sicurezza sul posto di lavoro. Alla pari dei cittadini nazionali i lavoratori provenienti da altro Stato membro godono del principio delle pari opportunità fra donne e uomini in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di formazione, di promozione professionale e di sicurezza sociale.

DIRITTI SINDACALI

I lavoratori che provengono da altro Stato dell'Unione hanno diritto ad iscriversi ad un organismo sindacale e di esercitare i diritti sindacali alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti nazionali. Possono quindi non solo votare, ma anche presentarsi come candidati alle elezioni dei rappresentanti sindacali. In caso di elezione, godono degli stessi diritti e privilegi dei rappresentanti sindacali che sono cittadini del paese di accoglienza.

SICUREZZA SOCIALE

La normativa comunitaria prevede solo un coordinamento e non un'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. L'obiettivo è quello di consentire ai lavoratori di vedere salvi i propri diritti, specie in materia pensionistica, quale che sia lo Stato membro in cui si decide di andare a lavorare.

In linea di massima il lavoratore è assicurato nel paese in cui lavora. Ha il dovere di pagare gli stessi contributi previsti per i lavoratori di quel dato paese e ha diritto a prestazioni pari a quelle concesse ai cittadini nazionali per quanto riguarda il trattamento di malattia, la maternità, l'invalidità, la vecchiaia, la reversibilità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, il decesso, la disoccupazione e gli assegni familiari. L'assistenza sociale, le pensioni integrative non legali e i regimi di prepensionamento non sono coperti dalla normativa comunitaria.

Esistono norme specifiche per alcune categorie di lavoratori. Ad esempio ai lavoratori frontalieri, (coloro che lavorano in un paese membro diverso da quello in cui risiedono e dove rientrano almeno una volta alla settimana), si applicano norme speciali in materia di prestazioni sanitarie e di disoccupazione. Anche i lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro per svolgervi il proprio lavoro possono, a certe condizioni e per periodi di tempo limitati, restare assicurati nello Stato membro in cui normalmente lavorano.

Dei periodi di assicurazione o di lavoro coperti dalla sicurezza sociale in un altro paese si tiene conto nel caso di erogazione delle prestazioni nel paese di origine. Inoltre, se si è titolari di una pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità si ha diritto a riscuoterla quale che sia il paese dell'Unione in cui ci si vuole stabilire.

Le regole comunitarie concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono descritte in maniera più dettagliata in due opuscoli pubblicati dalla Commissione europea (il cui indirizzo si trova a fine guida). Per ragguagli su situazioni specifiche occorre contattare il proprio organismo di sicurezza sociale.

Non è consentita alcuna discriminazione per quanto riguarda le altre agevolazioni di ordine sociale previste per i lavoratori nazionali. Non si può infatti venire esclusi per motivi di nazionalità o di residenza dalle forme di assistenza sociale, dai prestiti senza interesse alla nascita di un figlio. Si hanno anche gli stessi diritti in materia di alloggio. Per conoscere esattamente le agevolazioni accordate nel paese di accoglienza è opportuno informarsi presso le autorità nazionali (dettagli nelle schede "La sicurezza sociale").

IL FISCO

È importante sapere se al momento di trasferire la propria residenza per lavorare in un altro Stato membro, si acquisisce anche il "domicilio fiscale" in detto Stato. La definizione di "domicilio fiscale" varia a seconda dello Stato membro. Le regole da rispettare sono quelle dello Stato in cui si trasferisce la residenza. Coloro che hanno "domicilio fiscale" in un paese devono dichiararvi la totalità dei propri redditi ("reddito mondiale"). Si può anche essere soggetti ad altre imposte quali quelle di successione o patrimoniali.

Le norme relative all'imposta sul reddito, o ad altre imposte quali quelle di successione o patrimoniali, non sono armonizzate a livello dell'Unione europea. Ne deriva che le modalità di imposizione, in particolare le aliquote, possono variare sensibilmente da paese a paese. Tuttavia, gli Stati membri dell'Unione hanno concluso tra loro delle convenzioni fiscali bilaterali, destinate ad evitare la doppia imposizione sul reddito delle persone che hanno dei redditi provenienti da diversi paesi.

Se invece si mantiene la propria residenza nel paese di origine, lo stipendio e il salario sono in genere imponibili nel paese dove si svolge effettivamente l'attività lavorativa. Le remunerazioni provenienti dalla funzione pubblica, in linea di principio, sono tassate nel paese per il quale si lavora.

Tuttavia le legislazioni nazionali si devono conformare al principio di diritto comunitario della non discriminazione dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione in materia di imposta sul reddito, principio che vale soprattutto per la concessione delle agevolazioni fiscali.

Si consiglia dunque di informarsi sulla propria posizione fiscale presso le autorità tributarie del paese di futura residenza o presso degli uffici di consulenza competenti. È anche utile informarsi presso l'amministrazione tributaria del paese di provenienza se sia necessario adempiere talune formalità (per maggiori informazioni al riguardo, si veda la scheda "Imposte e tasse").

I LAVORATORI DISTACCATI

È il caso del lavoratore dipendente che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Se il distacco dura più di un mese il datore di lavoro deve informare l'interessato, per iscritto e prima della partenza, delle condizioni di lavoro e di retribuzione previste durante il distacco. In linea generale il distaccato continua a fare capo al regime di sicurezza sociale dello Stato di origine.

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, le convenzioni fiscali bilaterali concluse tra gli Stati membri prevedono generalmente che il salario del lavoratore distaccato possa continuare, a certe condizioni ben precise, ad essere soggetto alle imposte nel paese di residenza. Una delle condizioni è che il soggiorno, o i soggiorni, del lavoratore distaccato nell'altro Stato non superino i 183 giorni nel corso di un periodo totale di 12 mesi consecutivi. Per ottenere maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati membri interessati.

I FRONTALIERI

Sono quei lavoratori che svolgono la loro attività in un paese dell'Unione diverso da quello di residenza, ma tornano a casa almeno una volta alla settimana. Hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai lavoratori del paese dove lavorano per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e le agevolazioni sociali.

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, come indicato nella sezione "Il fisco", lo stipendio od il salario percepito nel settore privato sono in genere soggetti ad imposta nel paese dove l'attività lavorativa è effettivamente svolta. Tuttavia, le convenzioni fiscali bilaterali tra gli Stati membri prevedono sovente che i lavoratori frontalieri siano soggetti ad imposta nello Stato di residenza. In questo caso, la nozione di "lavoratore frontaliero" sul piano fiscale è definita in ogni convenzione fiscale. È consigliabile, per ottenere maggiori informazioni, di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati membri interessati.

III.Le regole per i lavoratori autonomi

DIRITTO DI STABILIMENTO

Si ha diritto di esercitare un'attività economica autonoma in un altro paese dell'Unione in modo sia permanente, sia temporaneo. L'insediamento a titolo permanente (diritto di stabilimento) può avvenire in due modi: trasferendo o creando il proprio centro principale di interessi professionali sia in forma individuale che di società, oppure impiantando una struttura professionale fissa secondaria rispetto a quella del principale centro di attività.

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Il lavoratore autonomo può scegliere di offrire i propri servizi a titolo temporaneo in un altro paese dell'Unione europea, senza cioè stabilirsi in forma permanente. Se si è infatti in regola con le norme della professione in vigore nel paese di origine, si ha il diritto ad essere riconosciuti come operatori idonei ad offrire i servizi in tutti i paesi dell'Unione. Ciò implica il diritto a spostarsi per assistere clienti in altri paesi membri o a prestare servizi a partire dal paese di residenza senza spostarsi (nel caso per esempio di consulenze o di studi trasmessi via fax, per posta o per telefono). Sia chi si stabilisce in forma permanente sia chi presta i servizi in maniera temporanea beneficia per il permesso di soggiorno e per l'assistenza sociale delle stesse prerogative previste per i lavoratori dipendenti.

DIRITTO DI SOGGIORNO

Così come avviene per i lavoratori dipendenti, esercitare un'attività autonoma in un altro paese dell'Unione dà il diritto a risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro (maggiori informazioni nella guida "Risiedere in un altro paese dell'Unione europea" e nella scheda "Il diritto di soggiorno").

RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Valgono gli stessi principi previsti per l'esercizio di una professione in qualità di lavoratore dipendente. Se la professione non è regolamentata nel paese in cui si desidera lavorare il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere frapposti ostacoli di sorta.

Se si esercitano alcune professioni autonome come quella di parrucchiere, agente assicurativo o commerciante, o un mestiere del settore edilizio e ci si vuole trasferire in altro Stato membro dove queste professioni richiedono una particolare qualifica, basterà dimostrare di avere esercitato tale attività per un numero di anni predeterminato a livello comunitario, nella maggior parte dei casi 5-6 anni.

SICUREZZA SOCIALE

Si applicano anche ai lavoratori autonomi, sia che decidano di stabilirsi professionalmente nel nuovo paese, sia che vogliano prestare i loro servizi rimanendo nel paese di origine, le norme previste per i lavoratori dipendenti relative alla sicurezza sociale. Si applicano a loro anche gli stessi principi per le agevolazioni sociali (si veda il paragrafo "Sicurezza sociale" della sezione "Regole per i lavoratori dipendenti", e la scheda corrispondente).

IL FISCO

Il reddito derivante da un'attività industriale, commerciale, o dall'esercizio di una professione liberale è, in genere, imponibile nello Stato di residenza. Tuttavia, se l'attività è esercitata in uno stabilimento permanente (attività industriale o commerciale) o in una base fissa (professioni liberali) in un altro Stato membro, il reddito è imponibile in tale Stato. Per ottenere maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati membri interessati .

IV.Come tutelare i propri diritti

L'aver lavorato in un paese dell'Unione dà diritto a continuare a soggiornare sul suo territorio (diritto di rimanere) purché siano soddisfatti due ordini di condizioni:

  • si sia raggiunta l'età del pensionamento o prepensionamento 2 dopo aver occupato un posto di lavoro nel paese ospitante negli ultimi 12 mesi (o si sia disoccupato involontariamente) e avervi risieduto a titolo continuativo da più di 3 anni.
  • si abbia subito, durante la vita professionale attiva, un infortunio risultante in una incapacità permanente di lavorare. Bisogna però aver lavorato e risieduto nel paese ospitante durante almeno 2 anni prima di essere restato vittima di questa incapacità. Se però l'incapacità dà diritto a una pensione interamente o parzialmente a carico delle istituzioni di detto paese, non vi sono condizioni di durata della residenza.

Il beneficiario dispone di un periodo di due anni per l'esercizio del diritto di rimanere. Tale diritto permette di beneficiare della parità di trattamento prevista per i lavoratori dipendenti (in materia di alloggi, assistenza sociale, educazione dei figli, ecc.)

Il diritto di rimanere sul territorio si estende anche ai familiari che risiedono nel paese di accoglienza. Tale diritto permane anche in caso di decesso del lavoratore. In caso di decesso del lavoratore prima di aver acquisito il diritto di rimanere, la famiglia potrà continuare a risiedere nel paese di accoglienza a condizione:

  • che il lavoratore avesse lavorato e risieduto da più di due anni nel paese;
  • oppure che il decesso sia dovuto ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  • oppure, che il coniuge del lavoratore sia cittadino dello Stato di residenza e ne abbia perduto la nazionalità in seguito al matrimonio.
Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia a certe categorie di lavoratori autonomi, si considera adempiuto il requisito dell'età quando il beneficiario raggiunge il 65deg. anno di età.

Il lavoratore dipendente in conflitto con il datore di lavoro ha varie forme di tutela in tutti i paesi dell'Unione europea. Esistono organi giudiziari speciali incaricati di seguire le cause di lavoro e si può godere dell'assistenza e della consulenza di associazioni o sindacati.

Se il lavoratore ritiene che un'amministrazione nazionale, regionale o locale abbia violato un suo diritto o abbia messo in atto comportamenti discriminatori nei suoi confronti o nei confronti della sua famiglia, può rivolgersi all'ente interessato.

Se non ottiene soddisfazione, ha molte altre possibilità a cominciare dalle procedure nazionali che sono preferibili anche perché offrono una gamma più ampia di possibilità di ricorso e consentono anche di ottenere indennizzi.

Anche a livello comunitario esistono strumenti di tutela. Si può presentare un reclamo alla Commissione europea e, una volta accertata la fondatezza del reclamo, la Commissione può entrare in contatto con l'amministrazione nazionale per chiedere di porre fine alla violazione. Se non ottiene sufficienti assicurazioni la Commissione può avviare un procedimento di infrazione che può sfociare in un ricorso presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si ha inoltre il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e di rivolgersi ad un parlamentare europeo perché presenti un'interrogazione alla Commissione e al Consiglio. Le risposte alle interrogazioni vengono sempre rese pubbliche.