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Acquistare beni e servizi

Nella qualità di consumatori, l'esistenza di un mercato unico europeo apre l'accesso a una gamma più ampia di prodotti e di servizi a prezzi concorrenziali. E' quindi possibile scegliere liberamente tra i beni e i servizi che sono offerti. Per consentire però di acquistare prodotti sicuri e di usufruire di servizi in condizioni chiare e esenti da sorprese sia nel paese di residenza come anche in qualsiasi altro paese dell'Unione, il diritto comunitario impone agli operatori economici degli obblighi e conferisce dei diritti che è bene conoscere.

Prodotti sicuri

  • una norma generale di sicurezza
  • regolamentazione specifica
  • prevenzione, sanzione e responsabilità per danno da prodotti difettosi

Condizioni generali e modalità di vendita dei beni

  • etichettattura e indicazioni di prezzo
  • pubblicità
  • vendite effettuate da piazzisti
  • clausole vessatorie

Regolamentazione specifica a seconda dei settori

  • banche
  • investimento in valori mobiliari
  • assicurazioni
  • trasporti
  • viaggi "tutto compreso"
  • utilizzazione di beni immobili a tempo parziale
Presentazione dei servizi
  • pubblicità, vendite effettuate da piazzisti, clausole vessatorie

Alcune regole che si devono conoscere in materia di fiscalità

  • IVA e altre imposte
  • acquisti esenti da imposte
  • imposte sul capitale

Alcune regole che si devono conscere in materia di contratti

  • diritto in materia di contratti

Infrazioni alla normativa economica
Controversie d'ordine contrattuale
Controversie con una amministrazione

PRODOTTI SICURI

Una norma generale di sicurezza
Per proteggere la vostra salute e la vostra sicurezza, la legislazione comunitaria prevede che i produttori possano immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. In altri termini, qualsiasi prodotto offerto al consumatore non deve presentare alcun rischio o, in ogni caso, alcun rischio che risulti superiore a quello compatibile con l'utilizzazione del prodotto in condizioni normali o prevedibili. Ad esempio, non è possibile mettere in causa i rischi di caduta insiti nella normale utilizzazione di una bicicletta solida e dotata di dispositivi di sicurezza affidabili, come ad esempio i freni ecc.

Sappiate che, per far sì che i prodotti rispettino questo elevato livello di protezione della vostra salute e sicurezza, i produttori devono tener conto in particolare:

  • delle caratteristiche del prodotto, come la sua composizione o il suo imballaggio,
  • degli effetti che detto prodotto ha su altri prodotti nei casi in cui si può ragionevolmente prevedere l'utilizzazione del primo prodotto assieme ai secondi,
  • della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, della eventuali istruzioni per l'uso e della sua eliminazione,
  • delle categorie di consumatori che si trovano esposti a rischi gravi in relazione all'utilizzazione del prodotto, in particolare i bambini.

I distributori sono inoltre tenuti ad agire con diligenza per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, evitando in particolare di fornire prodotti che essi sappiano oppure che avrebbero dovuto ritenere, in base a informazioni in loro possesso, non conformi ai requisiti della normativa.

Regolamentazione specifica
Al di là di questa normativa generale, sono state adottate disposizioni specifiche per tener conto del carattere più sensibile di certi prodotti.

Tra questi prodotti vi sono i prodotti alimentari in merito ai quali regole specifiche armonizzano i requisiti essenziali relativi in particolare all'etichettatura, agli additivi, all'ispezione e al controllo dell'igiene, oppure ai prodotti destinati a una alimentazione particolare. Potete ad esempio conoscere gli ingredienti, le modalità di consumo e le date limite dei prodotti alimentari preconfezionati.

Per quanto concerne i prodotti farmaceutici, essi sono oggetto di una procedura estremamente rigorosa di autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato. Oltre a ciò, un foglietto esplicativo è allegato a ogni medicinale commercializzato. Lo scopo è, in particolare, di farvi conoscere non solo le condizioni d'uso del prodotto ma anche le controindicazioni o gli eventuali effetti secondari.

I prodotti cosmetici sono anch'essi soggetti a una normativa comunitaria molto rigorosa, soprattutto per quanto riguarda le sostanze utilizzate, come i coloranti, i conservanti, o i filtri ultravioletti (UV). Un elenco di circa 400 sostanze che non possono entrare nella composizione dei cosmetici viene mantenuto costantemente aggiornato. Un'etichetta obbligatoria e dettagliata vi consente di disporre di un'informazione adeguata.

I giocattoli destinati ai bambini di meno di 14 anni sono anch'essi oggetto di una attenzione particolare. La normativa comunitaria prevede ad esempio che i giocattoli destinati ai bambini di meno di 36 mesi, le loro componenti e le parti che possono essere staccate devono avere dimensioni tali da non potere essere ingoiate o inalate. D'altro canto, le etichette poste sui giocattoli o sul loro imballaggio, come anche le istruzioni per l'uso di cui sono corredati, devono attirare in modo efficace e completo l'attenzione degli utilizzatori o di coloro che li sorvegliano sui rischi legati alla loro utilizzazione e sul modo per evitarli. Nella vostra qualità di consumatori sappiate che il marchio CE che deve essere apposto, a seconda dei casi, sul giocattolo o sul suo imballaggio, indica che il giocattolo è fabbricato in conformità a queste regole comunitarie.

Lo stesso marchio CE deve comparire anche sugli elettrodomestici. Anche questi prodotti sottostanno a norme molto rigorose in materia di sicurezza, soprattutto per quanto concerne le loro proprietà fisiche, meccaniche o elettriche.

Prevenzione, sanzione e responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Quando si parla di sicurezza, al di là dei controlli effettuati dalla autorità pubbliche di ciascuno Stato membro dell'Unione, è la vigilanza dei consumatori a rappresentare il migliorte strumento di presentimento quotidiana dei rischi, indipendentemente dal fatto che si tratti di verificare la scadenza degli alimenti o l'età raccomandata dal produttore del giocattolo che si vuole regalare ai propri figli.

In ogni caso, quando un prodotto di consumo di un certo modello, di un certo tipo è ritenuto pericoloso, le autorità che vigilano sul mercato hanno la facoltà di prendere tutte le misure che l'urgenza e la gravità della situazione impongono come ad esempio la sospensione delle vendite o il ritiro dal mercato del prodotto in questione. La normativa comunitaria impone inoltre a queste stesse autorità, di porre in atto sistemi di scambio di informazioni tra di esse e la Commissione. In tal modo è possibile prendere misure a livello appropriato. Inoltre, qualsiasi abuso della maracatura CE o la sua assenza sui giocattoli - o sul loro imballaggio - ovvero sugli elettrodomestici costituisce un'infrazione alle norme comunitarie passibile di sanzioni dissuasive per le cui modalità è competente la legislazione dei singoli paesi dell'Unione.

Inoltre, le regole comunitarie prevedono la responsabilità per danno da prodotti difettosi. In altre parole, nei confronti delle vittime di un prodotto difettoso il produttore, l'importatore e, in determinate condizioni, il fornitore sono responsabili del danno causato da un prodotto che non offre la sicurezza che da esso ci si può legittimamente attendere. Per valutare se un prodotto è difettoso si terrà conto in particolare della presentazione del prodotto e dell'uso può essere ragionevolmente destinato.

Chi è danneggiato da un prodotto ha diritto al risarcimento dei danni personali e materiali causati dal prodotto anche se non vi è stata negligenza colposa da parte del produttore. Per ottenere riparazione il danneggiato dovrà unicamente provare il danno subito, la difettosità del prodotto e la correlazione tra il defetto e il danno subito.

Sappiate, tuttavia, che una franchigia è applicabile alla maggior parte dei danni materiali. Inoltre, la possibilità di intentare un'azione di risarcimento cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il danneggiato avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore. In tutti i casi, dopo dieci anni dall'immissione del prodotto sul mercato non è più possibile invocare la responsabilità del produttore.

Sappiate tuttavia che la responsabilità per quanto riguarda i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia rimane di competenza dei regimi di responsabilità propri di ciascuno Stato membro dell'Unione.

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI VENDITA CHIARE E CHE NON DIANO ADITO A SORPRESE

Etichettatura e indicazione del prezzo
Al di là delle regole di etichettatura relative alla sicurezza dei prodotti, la normativa comunitaria in materia di etichettatura intende non solo informare correttamente i consumatori sui prezzi ma anche su altre qualità o caratteristiche essenziali del prodotto.

L'indicazione del prezzo di vendita è obbligatorio per qualsiasi prodotto di consumo corrente.

L'indicazione del prezzo per unità di misura (prezzo al chilo, al litro o al metro..) è obbligatoria per i prodotti preconfezionati in quantità variabili (come ad esempio mele vendute preconfezionate nei supermercati) o venduti sfusi, ad eccezione di alcuni prodotti preconfezionati venduti in quantità prestabile. L'indicazione del prezzo deve permettere ai consumatori non solo di conoscere il valore d'acquisto del prodotto, ma deve anche aiutarli a effettuare raffronti tra prodotti. Lo stesso vale per l'indicazione del peso dei prodotti preconfezionati.

Inoltre, per evitare qualsiasi confusione quanto a certe denominazioni e indicazioni si sta progressivamente realizzando un elenco di "denominazioni d'origine protette" (DOP) e di "indicazioni geografiche protette" che compaiono sui prodotti alimentari o sulla loro pubblicità.

Per quanto concerne i prodotti tessili l'Unione europea assicura un sistema uniforme di etichettatura della composizione delle fibre. Le etichette che devono obbligatoriamente comparire su tutti i prodotti tessili venduti (a meno che non si tratti di tessuti venduti "al metro" cui si applicano regole diverse) devono essere visibili, leggibili e devono menzionare, in percentuale, la composizione di ogni fibra presente nel prodotto finito purchè il suo tenore superi il 10%.

D'altronde, si sta progressivamente sviluppando l'utilizzazione di un'etichettatura comunitaria che indica le qualità ecologiche o economiche di certi prodotti come il marchio comunitario di qualità ecologica (ecolabel) o l'etichetta che indica il consumo energico degli elettrodomestici.

Pubblicità
Per proteggervi dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sul piano della concorrenza sleale, l'Unione europea ha fissato regole comuni che si applicano su tutto il suo territorio.

In parole semplici, una pubblicità ingannevole è qualsiasi pubblicità fatta da un operatore professionale, che vi induce in errore o può indurvi in errore tanto da influire, ad esempio, sulla vostra scelta tra i prodotti (e i servizi) che desiderate acquistare.

Per determinare se una pubblicità è ingannevole bisogna tener conto di tutti i suoi elementi. Si può trattare in particolare dei dati riguardanti, ad esempio, la natura del prodotto, la sua disponibilità, la sua composizione, il suo prezzo o la sua qualità, i risultati delle prove effettuate o anche l'identità o le qualifiche dell'operatore pubblicitario ecc.

Si noti che una pubblicità può essere condiderata ingannevole sia per il contenuto che per la presentazione generale se vi fa credere che avete vinto una somma di denaro o un dono allorché questo non è vero.

Se siete stati danneggiati da una pubblicità ingannevole sappiate che, al di là delle possibilità di ottenere i danni e gli interessi secondo le disposizioni nazionali proprie di ciascuno Stato membro, la normativa comunitaria obbliga gli Stati membri a prevedere mezzi adeguati ed efficaci per controllare la pubblicità ingannevole nell'interesse dei consumatori, dei concorrenti dell'operatore in questione e del pubblico in generale.

A seconda degli Stati membri, può trattarsi di mezzi di ricorso di cui possono avvalersi le singole persone oppure le organizzazioni che hanno un interesse legittimo a ottenere il divieto della pubblicità ingannevole. I ricorsi possono essere intentati innanzi ad autorità amministrative o giudiziarie e possono sfociare, a seconda dei casi, in misure che proibiscono o sospendono la pubblicità in questione.

E' bene che sappiate inoltre che esistono anche regole comuni in ambiti specifici quali la pubblicità dei medicinali o la pubblicità televisiva.

Vendite effettuate da piazzisti
Sono vendite che avvengono, ad esempio, quando un piazzista si presenta da voi senza che l'abbiate espressamente richiesto. L'Unione europea ha posto in atto una legislazione volta a proteggervi contro i rischi eventuali derivanti da questa pratica commerciale, visto che potreste essere presi alla sprovvista e che, in queste circostanze, spesso non siete in grado di comparare la qualità e il prezzo dell'offerta con quelli di altre offerte.

Questa legislazione copre essenzialmente i contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni (o servizi) e un consumatore:

  • durante una escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o
  • durante una visita del commerciante effettuata di sua iniziativa al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore.

In tali circostanza il commerciante è tenuto a informarvi per iscritto del vostro diritto di rescindere il contratto entro un certo termine.

Questo documento scritto deve recare la data e deve inoltre menzionare chiaramente il nome e l'indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto, oltre agli elementi che permettono di individuare il vostro contratto.

Per rescindere il contratto dovete spedire una lettera di rinuncia entro un termine che, indipendentemente dallo Stato membro dell'Unione, non può essere inferiore a sette giorni a decorrere dalla data riportata sull'informazione scritta che illustra tale diritto.

Sappiate tuttavia che questa tutela non si applica quando acquistate generi alimentari, bibite o altri prodotti di uso domestico corrente forniti da fattorini a scadenze frequenti e regolari. Sono esclusi da questa protezione anche i contratti relativi alla costruzione o alla vendita di beni immobili o ai valori mobiliari che sottostanno ad altre norme nazionali o comunitarie a seconda dei casi

Regole specifiche si applicano inoltre ai contratti conclusi sulla base di cataloghi che il consumatore ha avuto occasione di consultare in assenza del rappresentante commerciale. Queste regole sono destinate a offrire una protezione, a seconda dei casi, analoga o identica a quella che si applica nel caso delle vendite effettuate da piazzisti.

Clausole vessatorie
Siete tutelati contro le clausole contrattuali vessatorie indipendentemente dal paese dell'Unione in cui, in qualità di consumatori, firmate un contratto con un operatore professionale.

Una clausola contrattuale è considerata vessatoria, in linea di principio, se determina uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi del consumatore e quelli dell'operatore.

Questo si verifica, ad esempio, se comprate un elettrodomestico e le condizioni generali di vendita applicate dal venditore escludono qualsiasi responsabilità dello stesso in caso di ritardo nella fornitura del prodotto oppure indicano che la società non è in nessun caso responsabile dei danni eventualmente causati da uno o più difetti occulti dell'apparecchio.

Se riscontrate delle clausole vessatorie, avete il diritto di contestarle o di non rispettarle poiché esse non vi vincolano.

I casi in cui queste clausole non vi vincolano sono specificati dalla normativa di ciascuno Stato membro. Tali casi come anche altri esempi e informazioni pratiche sono illustrati nelle schede, elaborate per i diversi paesi, consacrate al tema "clausole vessatorie".

Sappiate comunque che, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola scritta nel contratto da voi stipulato con un operatore professionale (comprese le condizioni generali di vendita), prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola deriva dalla regola generale in base alla quale nei contratti in cui tutte o certe clausole sono redatte per iscritto, esse devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile.

Dovete inoltre sapere che sono in corso lavori complementari a livello nazionale e comunitario su imporatanti questioni quali i contratti negoziati a distanza, la pubblicità comparativa, o le garanzie legali e commerciali relative ai prodotti.

REGOLAMENTAZIONI SPECIFICHE SECONDO I SETTORI

Banche
In linea di principio potete disporre del vostro denaro, metterlo a frutto e investirlo dove volete e contrarre prestiti là dove il mercato, all'interno dell'Unione europea, vi sembra più vantaggioso.

Si noti che, nonostante l'eliminazione delle restrizioni ai trasferimenti di denaro, gli Stati membri hanno il diritto di chiedervi di dichiarare tali trasferimenti per motivi legati ai controlli fiscali o alla tutela dell'ordine pubblico come nel caso della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Apertura di un conto bancario in un altro Stato membro
Attualmemte siete liberi di aprire un conto in banca in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e di effettuare trasferimenti da e verso tale conto. A questo diritto di carattere generale corrispondono tuttavia diverse modalità di applicazione a seconda degli Stati membri. Per potere aprire un conto, ad esempio, certi Stati membri vi richiedono, se non vi risiedete e non dosponete di un'identificazione fiscale, di comprovare la vostra residenza in un altro stato membro.

In qualità di depositante, se il vostro deposito è in una valuta comunitaria, fruite di un livello minimo di protezione che vi garantisce in caso di insolvibilità di un istituto di credito, il rimborso, per ciascun depositante e secondo certe modalità, di una somma che non può essre inferiore a 20000 ecu (15000 ecu fino all'anno 2000 per certi Stati membri)

D'altro canto, è bene sapere che, per poter effettuare in modo rapido e sicuro tasferimenti transfrontalieri, l'Unione europea ha adottato recentamente una regolamentazione comunitaria che entrerà progressivamente in applicazione negli Stati membri entro il 1999.

Credito ai privati
Potete chiedere un credito finanziario in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. Tutte le possibilità in materia di credito al consumo devono indicare il costo totale del vostro credito (comprendente non solo l'interesse da pagare ma anche le altre spese connesse con la concessione del credito) calcolando sulla base di una formula comparabile in tutti gli Stati membri (formula che indica il "tasso annuo effettivo globale" (TAEG)). Per la fine del 1998, il TAEG sarà calcolato secondo un'unica funzione matematica in tutta l'Unione. Sarete quindi in grado di valutare più facilmente le offerte nei diversi Stati membri.

Se l'importo del vostro credito al consumo si situa tra i 200 e i 20000 ecu, voi fruite dei seguenti diritti minimi:

  • il diritto di disporre di un contratto scritto con l'indicazione del TAEG del vostro credito, dell'importo totale da rimborsare nonché del numero e della periodicità dei rimborsi;
  • il diritto di essere informati sui limiti del credito e gli interessi;
  • il diritto di anticipare il rimborso del credito;
  • la garanzia di certi diritti in caso di cessione del credito;
  • nel caso di un contratto che stabilisce che un credito è concesso esclusivamente da un prestatore ai clienti di un fornitore (credito vincolato), potete fare valere i vostri diritti nei confronti del fornitore dei beni e, a certe condizioni, dell'istituzione che ha autorizzato il credito;
  • se il credito è usato per l'acquisto di beni esiste una protezione in caso di ripresa del bene da parte del prestatore.

Le misure sopra elencate non riguardano però i crediti alle imprese.

Avete inoltre il diritto di sottoscrivere crediti ipotecari in altri Stati membri diversi dal vostro Stato membro di residenza. Bisogna però tenere conto del fatto che i finanzieri come anche le condizioni generali dei contratti e la registrazione delle ipoteche e altre garanzie immobiliari variano da uno Stato membro all'altro. In linee generali, le banche operanti all'estero attirano l'attenzione dei loro clienti su queste specificità e/o adattano le loro offete alle abitudini dei loro clienti, entro i limiti consentiti dalle normative nazionali.

In ogni caso, potrete beneficiare delle agevolazioni sociali per l'alloggio (come ad esempio gli abbuoni d'interessi) se tali agevolazioni esistono nello Stato membro dove residiete anche qualora abbiate stipulato un contratto di prestito con un istituto di credito che non ha sede sul territorio di tale Stato membro.

Investimenti in valori mobiliari
Siete liberi di procedere a un investimento acquisendo valori mobiliari come ad esempio azioni o obbligazioni e numerosi altri prodotti finanziari all'interno del mercato unico.
Per farlo potete avvalervi di un intermediario avente sede nel vostro Stato membro (è questa la prassi più corrente) ovvero tramite una banca o una società di investimento con sede in un altro paese dell'Unione. Sappiate che per poter offrire direttamente i loro servizi su tutto il territorio dell'Unione europea le società di investimento devono essere state previamente autorizzate a farlo dall'autorità competente del loro paese d'origine in applicazione delle regole comunitarie.

Inoltre, le quote di certi fondi comuni di investimento specializzati in valori mobiliari sono già liberamente commercializzati in tutti gli Stati membri. Questi fondi devono rispettare le regole minime in meteria di politica degli investimenti e di protezione e informazione degli investitori.

Per quanto riguarda più in generale l'acquisto di valori immobiliari e di numerosi altri prodotti finanziari avete il diritto a informazioni chiare e obiettive sui titoli proposti e sugli organismi che li emettono. Questo vale in particolare quando una società o un altro organismo fa un'offerta pubblica di vendita delle proprie azioni o obbligazioni o quando ne chiede le quotazione ufficiale in borsa.

Come si è già visto per il settore bancario, sono state prese misure per assicurare che le società d'investimento rispondano a requisiti minimi in mareria di capitale, di azionariato, e di organizzazione. Inoltre, se le transizioni di valori mobiliari che vi riguardano sono effettuate sui mercati regolamentari, beneficerete delle regole di trasparenza applicabili al prezzo e al volume delle transazioni che sono state effettuate.

Inoltre, i clienti delle società di investimento in tutti gli Stati membri disporranno presto di una garanzia che coprirà, a certe condizioni e entro certi limiti, il rischio di insolvibilità di tali società. Questo sistema di garanzia dovrà essere messo in atto in ciascuno Stato membro entro il 1998.

Assicurazioni
Assicurazioni sulla vita e altre assicurazioni
Potete sottoscrivere una polizza di assicurazione rivolgendovi direttamente alla società assicuratrice di vostra scelta, autorizzata per quel tipo di polizza, in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. A tal fine potete inoltre ricorrere all'intermediazione di un broker o di un agente d'assicurazione.

Prima di sottoscrivere alcunché di vincolante avete il diritto di chiedere le seguenti informazioni:

  • sapere se l'assicuratore copre direttamente il rischio a partire da una sede sita nel vostro Stato membro o a partire da un altro Stato membro;
  • sapere quale legislazione si applica al contratto o se è possibile scegliere la legislzione;
  • essere informati delle disposizioni vigenti e delle istanze competenti in caso di controversia e di ricorso da parte vostra.

Inoltre, per quanto concerne l'assicurazione vita, dovete ottenere delucidazioni sulla denominazione e la forma giuridica della società d'assicurazioni e essere informati per iscritto, in modo chiaro e prima della stipula del contratto, di tutti i suoi elementi essenziali. La società di assicurazioni deve fornirvi le informazioni sulla portata e le condizioni dell'assicurazione (definizione delle granzie, rischi esclusi, durata del contratto e modalità di rescissione, indicazione dei valori di riscatto e di riduzione ecc.)Sappiate anche che, per i contratti di assicurazione sulla vita aventi una durata superiore ai sei mesi, avete il diritto di recedere dal contratto entro un termine che va dai 14 ai 30 giorni a seconda degli Stati membri, a decorrere dal momento in cui la società di assicurazioni vi ha informato che il contratto è stato concluso.

Assicurazioni sulle automobili
Potete assicurare la vostra auto presso qualsiasi società di assicurazioni autorizzata per questo tipo di polizza in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. Questa libertà vale sia per i contratti di assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile sia per i contratti d'assicurazioni facoltative che coprono rischi complementari (ad esempio il furto, l'incendio ecc.)

Se volete sottoscrivere un contratto d'assicurazione che copra i vostri obblighi in meteria di responsabilità civile con una società di assicurazioni avente sede in un altro Stato membro dell'Unione sappiate che questa è abilitata a vendervi tale assicurazione soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

  • la società deve esser membro dell'Ufficio nazionale dell'Ufficio nazionale di assicurazione automobilistica e del Fondo di garanzia dello Stato membro in cui risiedete:
  • se la società esercita questa attività alla stregua di libera prestazione di servizi e non possiede una sede nello Stato membro in cui risiedete, la società deve aver designato nello Stato membro dove risiedete un rappresentante abilitato a liquidare i sinistri.

La legge vi obbliga a sottoscrivere una assicurazione contro i danni corporali e materiali causati dalla vostra auto. Questa garanzia si estende a tutti i passeggeri della vostra auto compresi i membri della vostra famiglia.
La carta verde o il certificato di assicurazione che il vostro assicuratore vi consegna una volta stipulato il contratto costituisce la prova del fatto che avete ottemperato al vostro obbligo di assicurazione in materia di responsabilità civile automobilistica.

Questa assicurazione copre la vostra responsbilità civile in tutto il territorio dell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che l'incidente avvenga nel vostro Stato membro o in qualsiasi altro Stato membro. In nessun caso quindi vi può essere chiesto di pagare un supplemento di premio, per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria, quando viaggiate sul territorio di altri Stati membri. Quando vi recate in macchina in un altro Stato membro non è di solito necessario esibire la vostra carta verde o il vostro certificato di assicurazione poiché la targa della vostra auto fa presupporre che sia stata stipulata una assicurazione per la responsabilità civile nel vostro Stato membro.

Se invece volete assicurarvi contro i rischi complementari, ad esempio contro l'incendio o il furto della vostra auto all'estero, la società di assicurazioni avrà il diritto di chiedervi un pagamento supplementare.

Se siete responsabili di un incidente automobilistico la vostra carta verde ovvero il vostro certificato di assicurazione costituiscono la prova che siete coperti da un'assicurazione "responsabilità civile" che consente alle vittime di ottenere un indennizzo. Basta soltanto che denunciate l'incidente al vostro assicuratore. La vittima si rivolgerà al suo assicuratore che si metterà in contatto con il proprio Ufficio nazionale di assicurazione autoveicoli che a sua volta espleterà le formalità tra le due società di assicurazione e con la vittima. Questo stesso sistema funziona anche in altri paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (Svizzera, Ungheria, ecc.) che hanno aderito al sistema della carta verde.

In caso di incidente automobilistico in un altro Stato membro, avvenuto non per vostra responsabilità, sarete indennizati sia a seconda delle regole in vigore in tale Stato membro, sia a seconda delle regole in vigore nel vostro paese di residenza nel caso in cui il tasso di indennizzo in quest'ultimo sia più elevato. Le regole sono ancora diverse tra uno Stato membro e l'altro ma, in qualunque Stato membro, avete diritto a una copertura minima che può arrivare sino a 350 000 ecu per le lesioni corporali e 100 000 ecu per i danni materiali. L'importo globale delle garanzie può tuttavia essere limitato in certi Stati membri qualora ci siano più vittime nel corso di un solo e medesimo incidente.

Se l'incidente è causato da un autoveicolo non assicurato o che non è stato identificato, avete diritto, in virtù della normativa comunitaria, ad essere indennizzati dal Fondo di garanzia automobilistica dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente conformemente alle norme in vigore in tale Stato membro.

Trasporti
Noleggio di veicoli
Se decidete di noleggiare un veicolo durante le vostre vacanze in un altro Stato membro, ricordatevi che il contratto di noleggio è anch'esso assoggettato alle norme comuni in materia di clausole vessatorie di cui sono già stati illustrati i principi nella parte I della guida.

Può essere ad esempio considerata alla stregua di clausola vessatoria una disposizione che ricusi qualsiasi responsabilità in caso d'incidente causato da un difetto del veicolo o da cattiva manutenzione tecnica.

D'altro canto, sappiate che l'autonoleggio non potrà imporvi di depositare una cauzione più elevata per il fatto che siete residenti in quello Stato membro.

Trasporti aerei
Nella qualità di utenti di trasporti aerei vi è forse già capitato di subire le conseguenze della sovraprenotazione("overbooking").

Sappiate che avete determinati diritti se fate parte dei passegeri a cui è negato l'imbarco su un volo di linea sovraprenotato, purché vi siate presentati all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti, muniti di un biglietto valido e di una prenotazione confermata per il volo in questione.

In tale situazione, il vettore aereo deve versarvi subito dopo il negato imbarco una compensazione pagata in contanti o, se voi siete d'accordo, pagata con buoni viaggio o altri servizi.

Avete inoltre il diritto di scegliere tra:

  • il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, o
  • un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o
  • un volo alternativo a una data successiva che vi convenga.

D'altro canto il vettore aereo deve offrirvi gratuitamente il rimborso di una telefonata (o di un messaggio inviato tramite telex o fax) nel luogo dove siete destinati, nonché della possibilità di rifocillarvi tenendo conto della durata dell'attesa. Se rimanete bloccati per una o più notti il vettore aereo deve inoltre offrirvi la sistemazione in un albergo.

Se il negato imbarco avviene nell'ambito di un viaggio "tutto compreso" (vedi la rubrica seguente),il vettore aereo ha l'obbligo di compensare l'operatore con cui viene stipulato il contratto. In questo caso l'operatore è tenuto a versarvi a sua volta le somme percepite a tale riguardo.

Questi diritti sono però garantiti soltanto per i voli di linea (sono esclusi, ad esempio, i voli "charter" ecc.) in partenza da un aereoporto situato sul territorio di uno Stato membro dell'Unione e al quale si applica il diritto comunitario.

In tutti i casi sappiate che queste informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico nelle agenzie e ai banchi di accettazione dei vettori aerei e che questi devono fornire ad ogni passeggero cui è negato l'imbarco un formulario che illustri le regole delle compensazioni previste.

Viaggi "tutto compreso"
Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso"
Se vi avvalete della fortuna turistica "viaggi, vacanze o circuiti tutto compreso" la normativa europea vi conferisce diritti validi in tutti i paesi dell'Unione.

Il concetto di "tutto compreso" si applica alla prestazione di un servizio quando questo vi è offerto in vendita a un prezzo forfettario, la prestazione supera le ventiquattro ore e comprende una notte e combina almeno due dei seguenti elementi:

  • trasporto;
  • alloggio;
  • altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del "tutto compreso".

La normativa comunitaria stabilisce, in particolare, diverse regole sull'informazione dei consumatori, le clausole che devono comparire obbligatoriamente nel contratto, le rigorose condizioni cui sottostà l'eventuale revisione dei prezzi che compaiono nel contratto, nonché le condizione che consentono di rescindere il contratto, comprese le responsabilità e le garanzie in caso di insolvibilità o di fallimento del prestatore di servizi.

Utilizzazione a tempo parziale di beni immobili
Con l'espansione dell'industria del turismo si sono moltiplicate le proposte di contratti vertenti sull'acquisizione del diritto di utilizzazione a tempo parziale di beni immobili: ad esempio, il diritto di utilizzare per una settimana all'anno un appartamento sito in una località balneare o montana.

Per proteggervi dalle brutte soprese che possono celarsi dietro contratti di questo tipo, la normativa comunitaria vi conferisce certi diritti nel caso di contratti conclusi per una durata di almeno tre anni e riguardanti periodi di almeno una settimana all'anno. Questi diritti concernono l'informazione sugli elementi che costituiscono il contratto e le modalità di trasmissione di dette informazioni nonché le procedure e le modalità di risoluzione e di recesso.

Sappiate ad esempio che, indipendentemente dal paese dell'Unione in cui è
sito il bene immobile in questione:

  • il venditore deve fornirvi informazioni complete che illustrino l'oggetto del contratto, l'ubicazione del bene, i servizi ad esso legati, i prezzi e gli oneri, o anche gli obblighi o le condizioni particolari connessi all'esercizio del diritto di utilizzazione nello Stato membro in cui è sito il bene in questione;
  • il contratto che firmate deve essere scritto nella vostra lingua anche se la legislazione dello Stato membro in cui è sito il bene prevede un esemplare del contratto nella lingua di tale Stato;
  • deve essere precisata per iscritto la possibilità di recedere dal contratto e entro un periodo di riflessione che non può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dalla firma del contratto;
  • il venditore non può esigere anticipi durante il periodo di riflessione.

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA'DI VENDITA CHIARE E ESENTI DA SORPRESE

Pubblicità, vendite effettuate da piazzisti, clausole vessatorie
Come nel caso dell'acquisto di prodotti, desiderate beneficiare anche di servizi in condizioni chiare e che non presentino sorprese. Sappiate che qualora non esistano regole specifiche per un determinato tipo di servizio, la maggior parte delle regole comunitarie relative alla pubblicità ingannevole, alle vendite effettuate da piazzisti e alle clausole vessatorie,sono applicabili anche ai contratti relativi a una prestazione di servizi.

Sappiate tuttavia che in materia di vendite tramite piazzisti, tre categorie di contratti di servizi sono disciplinate dalle norme nazionali di ciascuno Stato membro: i contratti di assicurazione, i contratti relativi ai valori mobiliari e quelli che hanno per oggetto la localizzazione ai beni immobili.

ALCUNE REGOLE CHE SI DEVONO CONOSCERE IN MATERIA DI FISCALITA'

IVA e altre imposte
Avete il diritto di acquistare in un altro Stato membro beni e servizi destinati al vostro uso personale alle stesse condizioni di tassazione che vengono applicate ai cittadini di tale paese. Potete inoltre portare ai cittadini di tale paese. Potete inoltre portare con voi i vostri acquisti nel vostro paese d'origine senza essere assoggiettati ad alcuna altra imposizione a titolo di IVA o di ascisse. Vi sono tuttavia alcune eccezzioni, che riguardano in particolare l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi e gli acquisti effettuati a titolo commerciale.

Quando rientrate nel vostro paese d'origine i vostri acquisti non possono essere oggetto di controlli alle frontiere, tranne che per ragioni d'ordine pubblico.

Inoltre, se trasportate grandi quantità di bevande alcoliche o di tabacco (vale a dire più di 800 sigarette, 10 litri di alcolici, 110 litri di birra o 90 litri di vino non frizzante) vi può essere chiesto di giustificare il carattere privato dell'acquisto (la preparazione del vostro matrimonio o di quello di vostro figlio, ad esempio, può giustificare acquisti di tale entità).

Sappiate comunque che in tre Stati membri (Danimarca, Finlandia e Svezia) si applicano disposizioni particolari più restrittive per l'alcool e il tabacco.

Per quanto concerne la vendita a distanza, quando inviate l'ordinazione a una società sita in un altro Stato membro, l'IVA è compresa nel prezzo e la merce arriverà direttamente a casa vostra. Non vi sarà quindi nessuna formalità doganale da espletare.

Tuttavia, se il venditore si fa carico del trasporto, il tasso di IVA applicabile al vostro acquisto può essere, a seconda dei casi, il tasso in vigore nello Stato membro dove risiedere o quello in vigore nello Stato membro del venditore. Sappiate comunque che questa differenza - che è funzionale all'importo complessivo delle vendite effettuate durante l'anno dal venditore nello Stato membro di destinazione dei beni - non deve modificare il prezzo che avete accettato di pagare per la merce visto che tale prezzo deve essere stato proposto e accettato dal venditore IVA compresa.

Per le vendite a distanza di prodotti sottoposti a accise (come, ad esempio, il tabacco o l'alcool), la tassazione si effettua, in linea di principio, ai tassi d'IVA e di accise in vigore nello Stato membro in cui risiedete.

L'automobile
Le norme in materia di fiscalità variano a seconda che la vostra scelta riguardi un autoveicolo nuovo o d'occasione. I vecoli "nuovi" (vale a dire meno di 6 mesi o che hanno percorso un chilometraggio inferiore a 6000 Km) acquistati in un altro Stato membro saranno soggetti a IVA nel paese d'immatricolazione del veicolo, vale a dire, in linea di principio, nel vostro paese di residenza. Il venditore deve emettere una fattura al netto di imposta e voi dovrete pagare l'IVA nel vostro paese.

In compenso, i veicoli "d'occasione" (vale a dire un veicolo che ha più di 6 mesi e ha percorso un chilometraggio superiore ai 6000 Km) saranno soggetti a una tassazione diversificata a seconda che la transazione avvenga da privato o per il tramite di un rivenditore. Nel primo caso, il rivenditore vi fatturerà un'IVA calcolata in base al suo margine di profitto.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un veiclo nuovo o d'occasione, le altre tasse, come le tasse d'immatricolazione o di circolazione, devono essere pagate nel paese d'immatricolazione del veicolo, che corrisponde, in linea di principio, al vostro paese di residenza.

Sappiate che lo Stato membro in cui omologate il vostro veicolo non può chiedervi di pagare tasse diverse da quelle che impone per l'omologazione di veicoli - nuovi o d'occasione - acquistati in quello stesso Stato.

Acquisti esenti da imposte
Fino al 30 giugno 1999, quando viaggiate all'interno dell'Unione europea potete acquistare prodotti in esenzione d'imposta negli aereoporti, sugli aerei, sui traghetti e nei due terminali di accesso al tunnel sotto la Manica. Dopo tale data gli acquisti in esenzione d'imposta saranno riservati ai viaggiatori che entrano nel territorio dell'Unione o che lo lasciano.

Gli acquisti in esenzione d'imposta sono rigorosamente regolamentari e la vendita dei prodotti esentasse è soggetta a limitazioni per persona e per viaggio.

I vostri acquisti esentasse non possono ad esempio superare il valore di 90 ecu.

Inoltre a certi prodotti si applicano limiti quantitativi. Si possono citare i seguenti esempi:

  • 200 sigarette, o 100 cigarillos, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco da fumo;
  • 1 litro di bevande alcoliche aventi un tenore d'alcol superiore a 22 gradi, o 2 litri di bevande alcoliche aventi un tenore d'alcol inferiore a 22 gradi;
  • 2 litri di vino fermo;
  • 50 grammi di profumo;
  • 0,25 litri di "eau de toilette"

In tutti i casi i rivenditori dei duty-free potranno informarvi sull'insieme dei limiti in vigore.

Imposizione sui capitali
In linea di principio potete, all'interno dell'Unione europea, disporre del vostro denaro, farlo fruttare e investirlo dove volete oppure richiedere prestiti dove vi sembra più vantaggioso. Tuttavia questo non significa che siete dispensati dagli obblighi fiscali. E' quindi utile conoscere le modalità fiscali che si applicano ai servizi finanziari di cui intendevate avvalervi.

In mancanza di un'armonizzazione europea in materia di imposizione sugli interessi, i dividendi, i plusvalori e il patrimonio, le differenze di tassazione tra gli Stati membri dell'Unione europea sono a volte considerevoli. I casi di doppia tassazione sono tuttavia abbastanza rari poiché esistono in proposito diverse convenzioni bilaterali tra gli Stai membri. Tramite queste convenzioni gli Stati membri si mettono d'accordo per far sì che il diritto di percepire imposte sia attribuito ad un unico paese, o in caso di condivisione di tale diritto, che dell'imposta riscossa nel primo paese si tenga conto nel secondo.

ALCUNE REGOLE DA CONOSCERE IN MATERIA DI CONTRATTI

Diritto in materia di contratti
All'interno del mercato unico siete liberi di concludere contratti di acquisto di beni e servizi in qualsiasi paese dell'Unione.

Per la maggior parte degli acquisti della vita quotidiana, una conoscenza del diritto che applica ai contratti da voi sottoscritti può sembrare inutile. In linea generale le preoccupazioni del consumatore concernono piuttosto la qualità e il prezzo dei beni e servizi acquistati. Inoltre, le condizioni generali di vendita che spesso definiscono questo ambito, sono stabilite dal venditore e vengono raramente messe in discussione dal consumatore.

Resta il fatto che conoscere il diritto che si applica ai contratti che stipulate con degli operatori professionali può rivelarsi essenziale nel caso di una controversia che abbia per oggetto un bene o un servizio di un certo valore e quando si tratta di determinare gli obblighi e le responsabilità di ciascuno.

Sappiate che, a meno che non vi sia una regolamentazione particolare, il vostro contratto è assoggettato alle regole del paese che la vostra controparte contrattuale e voi stessi avete implicitamente o esplecitamente scelto all'atto della stipula (ad esempio, le regole della vendita). In mancanza di una scelta esplicita o che risulti in modo certo dalle disposizioni contrattuali o dalle circostanze della sua origine, si dovrà individuare il paese cui contratto appare più strettamente correlato e questo può essere a volte complesso da stabilire.

Tuttavia, in diversi casi del genere, anche se la legge di un altro Stato membro si applica al contratto che avete concluso con un operatore professionale, ciò non può comportare che voi, nella vostra qualità di consumatori, siate privati della protezione che vi assicurano certe regole vincolanti proprie al paese in cui risiedete abitualmente (ad esempio le garanzie minime che il venditore di un prodotto deve accordarvi in virtù di una legge). E' il caso che si presenta qualora vi troviate in una delle seguenti situazioni:

  • la conclusione del contratto è preceduta da una pubblicità o da una proposta fatta nel vostro paese di residenza abituale e voi espletate in tale paese gli atti necessari alla conclusione del contratto;
  • la vostra controparte contrattuale o un suo rappresentante riceve la vostra ordinazione nel vostro paese di residenza abituale;
  • vi recate in un altro paese dell'Unione dove acquistate una merce o una prestazione di servizio in occasione di un'escursione organizzata dal venditore al fine di indurvi a concludere un acquisto.

Questa protezione supplementare non si applica tuttavia né alle prestazioni di servizi che vi sono fornite esclusivamente in un paese diverso da quello della vostra residenza abituale né ai contratti di trasporto. Essa non si applica neanche ai contratti che hanno per oggetto un diritto reale immobiliare (come la proprietà di un appartamento ecc.) o un diritto di utilizzazione di un immobile (locazione ecc.).

D'altro canto, le disposizioni comunitarie in materia di assicurazione stabiliscono regole specifiche per la determinazione della legge applicabile a questa categoria particolare di contratti. Nella maggior parte dei casi si tratta della legge del paese di residenza del consumatore. Comunque il consumatore deve essere informato, prima della conclusione del contratto, della legge che si applicherà al contratto di assicurazione.

La determinazione della legge applicabile ai contratti di trasporto è disciplinata a sua volta da disposizioni specifiche che derogano alle regole generali.

Talvolta vi sono richieste delle informazioni personali quando aprite un conto in banca, sottoscrivete un'assicurazione o concludete altri tipi di contratto.

La maggior parte degli Stati membri si sono dotati di disposizioni sulla protezione dei dati personali, allo scopo di impedire l'uso di tali informazioni a detrimento della vostra vita privata, ma l'entità e modalità di questa protezione variano tra uno Stato membro e l'altro.

Onde assicurare la libera circolazione dei dati e proteggere gli individui dalla violazione della loro vita privata, l'Unione ha recentemente adottato una legislazione comune volta a garantire determinati diritti nell'insieme dell'UE; si tratta in particolare del diritto a essere informati, del diritto di contestare, in certi casi, del diritto di dare la propria autorizzazione preliminare all'utilizzazione di dati personali. Sappiate tuttavia che gli Stati membri hanno tempo fino all'ottobre 1998 per mettere in vigore le disposizioni nazionali necessarie a garantire tali diritti.

Per conoscere i particolari di queste disposizioni - comunitarie o nazionali - potete rivolgersi alle autorità indipendenti preposte alla tutela dei dati in ciascuno Stato membro che possono, all'occorrenza, assistervi in tale campo.

INFRAZIONI ALLA NORMATIVA ECONOMICA

Se avete modo di constatare un'infrazione alla normative economica (etichettatura fraudolenta, assenza di indicazione dei prezzi, insicurezza di un prodotto ecc.), potete sempre rivolgervi alle autorità nazionali responsabili della sorveglianza del mercato. Queste autorità sono abilitate a prendere, nell'ambito di procedure specifiche, tutte le misure che l'urgenza e la gravità della situazione rendono necessarie.

CONTROVERSIE D'ORDINE CONTRATTUALE

Potete ritenere di essere stati danneggiati da una pubblicità ingannevole, da una clausola vessatoria o potete trovarvi a sostenere una controversia in occasione dell'acquisto di merci, di un prestito finanziario o della stipula di un'assicurazione.

In diversi casi, un semplice reclamo indirizzato al fabbricante o al distributore del prodotto o al prestatore del servizio in questione consente di comporre amichevolmente e senza spese i problemi incontrati. Tuttavia, se non ottenete soddisfazione, sappiate che non per questo siete privi di protezione.

In molti paesi esistono procedure semplificate per le controversie tra consumatori e commercianti che permettono di non dover ricorrere a un avvocato. Allo stesso modo, le organizzazioni di consumatori riconosciute a certe istituzioni amministrative hanno a volte il diritto di intentare un'azione giudiziaria quando si tratta di tutelare gli interessi della collettività.

L'utilizzazione di tali ricorsi o procedure extragiudiziali può spesso evitarvi i costi e le lungaggini di una procedura giudiziaria.

Se vi trovate in controversia con un operatore professionale che opera nel vostro paese di domicilio e avete stipulato il contratto in causa in questo stesso paese disponete ovviamente dei mezzi di ricorso giudiziale previsti nello Stato membro in questione.

Se invece siete obbligati a fare valere i vostri diritti in quanto acquirenti di un bene o di un servizio che proviene direttamente da un altro Stato membro, sappiate che potete scegliere se adire il tribunale del paese dove avete domicilio e voi avete espletato nel vostro paese gli atti necessari alla conclusione del contratto.

La stessa scelta la avreste nel caso di una vendita rateale o di una operazione di credito legata alla vendita di beni.

Per quanto concerne i contratti di assicurazione, avete il diritto di adire, a scelta, il tribunale dello Stato membro dove risiedete, quello del domicilio dell'assicuratore o quello della sede a partire dalla quale esso copre il rischio assicurato. In compenso, qualsiasi azione dell'assicuratore contro di voi dovrà essere intentata innanzi ai tribunali dello Stato membro dove risiedete. Esistono anche regole specifiche per le assicurazioni che coprono gli immobili o la vostra responsabilità civile onde facilitare l'esercizio dei vostri diritti nei confronti dell'assicuratore.

E' bene però che sappiate che, per quanto concerne le controversie relative ai contratti d'acquisto di beni immobili (appartamenti, ville ecc.), sono competenti soltanto i tribunali del paese in cui si trova l'immobile. Lo stesso vale per i contratti d'affitto di immobili (locazioni) fatta eccezione per i contratti d'affitto conclusi in vista di un uso personale per un periodo inferiore o uguale a sei mesi se il proprietario e il locatorio sono persone fisiche domiciliate nello stesso paese. In quest'ultimo caso ci si può rivolgere anche ai tribunali dello Stato membro dove il convenuto è residente.

Se vi trovaste ad adire i tribunali di uno Stato membro diverso da quello del vostro domicilio sappiate che non potrà essere fatta nessuna discriminazione a motivo della vostra nazionalità. Ad esempio, non sarà possibile richiedervi nessuna cauzione o garanzia per le spese giudiziarie con la motivazione che non siete cittadini di tale paese. All'occorrenza avreste diritto di fruire dell'assistenza giuridica di tale paese alle stesse condizioni dei suoi cittadini.

Fatte salve per alcune eccezioni estremamente limitate e senza che sia necessario ricorrere ad una procedura particolare, la decisione giudiziaria pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri dell'Unione. Per fare eseguire la vostra decisione (ad esempio, pagamento dei danni) in un altro Stato membro, dovrete tuttavia presentare una domanda (istanza) al tribunale competente (in generale il tribunale del luogo di domicilio della persona condannata).

Come si è detto sopra, l'accesso alla giustizia può comportare costi elevati e lungaggini amministrative cui possono aggiungersi le difficoltà legate ad una procedura intentata in un paese diverso dal vostro e in un'altra lingua. D'altro canto, l'efficacia di certe procedure (come le azioni inibitorie) dipende spesso dalla loro rapidità. Sappiate, tuttavia, che sono attualmente in corso lavori a livello dell'Unione per migliorare l'accesso dei consumatori alla giustizia nell'ambito delle controversie trasfrontaliere.

CONTROVERSIE CON UN AMMINISTRAZIONE

Se ritenete che un'amministrazione nazionale, regionale o locale abbia mal interpretato o mal applicato i vostri diritti o che abbia commesso una discriminazione nei vostri confronti o nei confronti di un membro della vostra famiglia non esitate a far valere i vostri diritti!

A livello nazionale potete rivolgervi all'amministrazione in questione. Se questa persiste a non darvi soddisfazione avete altre possibilità di far riconoscere i vostri diritti.

E' nel vostro interesse privilegiare innanzitutto le procedure a livello nazionale in cui i mezzi di ricorso a vostra disposizione sono più ampi e vi consentono, se del caso, di ottenere un indennizzo. I giudici nazionali sono d'altronde competenti per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario evitando, all'occorrenza, di applicare qualsiasi disposizione o misura contraria a quest'ultimo. Esistono inoltre possibilità a livello dell'Unione.

In primo luogo potete presentare ricorso alla Commisione europea .Se è riconosciuta la fondatezza del vostro ricorso, la Commissione può prendere contatto con l'amministrazione nazionale responsabile per chiederle spiegazioni e porre termine all'inosservanza del diritto comunitario. Se non ottiene soddisfazione, la Commissione può intentare una procedura nei confronti del paese in questione che può sfociare in un ricorso alla Corte di giustizia europea.

Avete inoltre il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo , ma soltanto se il vostro ricorso riguarda un caso di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni comunitarie (quali il Parlamento, il Consiglio e la Commissione) o di qualsiasi organo decentrato della Comunità (come ad esempio l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali). Senza che questa definizione sia completa, si intende in generale per "cattiva amministrazione" una carenza o un errore amministrativo.

N.B.il mediatore europeo non è competente per trarre ricorsi concernenti le attività delle amministrazioni nazionali o locali.